Risoluzione Agenzia Entrate n. 358 del 10.12.2007

Istanza di interpello - Automobile Club d'Italia di.. - Imposta di bollo assolta successivamente all'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di vendita
Risoluzione Agenzia Entrate n. 358 del 10.12.2007

Con istanza di interpello, concernente l'interpretazione dell'art. 11 del d.P.R. 642 del 1972 è stato esposto il seguente

QUESITO
L'Automobile Club d'Italia di.. ha rilevato che alcune formalità eseguite presso il PRA, nella parte relativa all'autenticazione della dichiarazione di vendita resa dal titolare dello sportello telematico dell'automobilista, erano corredate da marche telematiche datate posteriormente rispetto alla data dell'autenticazione stessa.
Si chiede se l'imposta di bollo debba considerarsi come non assolta.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Automobile Club d'Italia di.. non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si osserva, in via preliminare, che la richiesta in esame non può essere trattata alla stregua di un'istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto essa non si riferisce ad un caso concreto e personale dell'istante (art. 3, comma 1, lettera b), decreto ministeriale 26 aprile 2001, n, 209) e inoltre non viene prospettata alcuna soluzione interpretativa.
Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando che il seguente parere rientra nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000 n. 99/E.
Preliminarmente si osserva che l'articolo 1 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio, per "1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi".
L'articolo 11 del DPR n. 642 del 1972 dispone che per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche (dal 1 settembre 2007 solo contrassegno rilasciato, con modalità telematiche, da intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate) deve precedere l'eventuale sottoscrizione.
L'autenticazione della sottoscrizione resa in calce alla dichiarazione di vendita dal titolare dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rientra tra le fattispecie individuate nel predetto articolo 1 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, per le quali l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, come, peraltro, già chiarito da questa Agenzia con la risoluzione n. 132 del 13 novembre 2006.
In definitiva, si ritiene che le autenticazioni di firma rese in calce alla dichiarazioni di vendita, per le quali il contrassegno è stato acquistato in data successiva alla data di autenticazione della firma stessa, devono ritenersi non in regola con le disposizioni del DPR n. 642 del 1972.
Nel caso oggetto del presente interpello, quindi, le dichiarazioni di vendita con sottoscrizione autenticata o copia delle stesse, per le quali è stata corrisposta l'imposta di bollo tardivamente, devono, per il combinato disposto degli articoli 19, 25 e 31 del DPR n. 642 del 1972, essere inviate entro trenta giorni dal loro ricevimento da parte del PRA all'Ufficio delle entrate competente, per l'applicazione della sanzione.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata dall'Automobile Club d'Italia di...

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