Risoluzione Agenzia Entrate n. 372 del 14.12.20073

Istanza di interpello - Articolo 19, legge n. 74/1987
Risoluzione Agenzia Entrate n. 372 del 14.12.20073

Con istanza di interpello, concernente l'interpretazione dell'articolo 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il sig. Alfa fa presente che in data .... 2003 si è separato dalla moglie.
In data .... 2006 il Tribunale di ....., con sentenza n. ..... del ..... 2007 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dall'istante.
In tale occasione, il Tribunale ha preso atto che i coniugi hanno raggiunto un accordo con il quale, tra l'altro, dispongono anche in merito al trasferimento a favore dei figli dei diritti di nuda proprietà da loro vantati su alcuni immobili.
Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere se l'atto con il quale si dispone il trasferimento delle predette unità immobiliari rientri nell'agevolazione prevista dall'articolo 19, della legge n. 74 del 1987.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che l'agevolazione recata dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 sia applicabile al caso di specie, in quanto " trattasi di negozi solutori dell'obbligo di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge o della prole e, quindi, contratti direttamente collegati nella loro causa alla separazione e al divorzio e non semplicemente conclusi in occasione di essi ".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) dispone che: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
La Corte Costituzionale, con la sentenza del 10 maggio 1999 n. 154, ha individuato la finalità dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 nell'esigenza di "agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale" nei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché nei provvedimenti di separazione personale dei coniugi.
Tenuto conto della predetta "ratio", ne consegue che l'esenzione ai fini tributari riguarda soltanto gli oneri relativi al procedimento giudiziale in senso stretto, e non anche gli accordi di natura economico-patrimoniale che le parti adottano in tale contesto.
Con sentenza del 3 dicembre 2001 n. 15231, la Corte di Cassazione ha precisato che: "Le agevolazioni di cui all'artt. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, come interpretato e modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1999, operano - quanto agli atti ed accordi finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione - limitatamente all'effetto naturale della separazione, costituito dallo scioglimento automatico della comunione legale, e non competono con riferimento ad atti - solo occasionalmente generati dalla separazione - di scioglimento della comunione ordinaria tra gli stessi coniugi, che ben potrebbe persistere nonostante la separazione".
Ciò che i giudici di legittimità evidenziano è che l'agevolazione in parola opera limitatamente a quegli atti ed accordi naturalmente correlati al procedimento di separazione o di scioglimento del matrimonio, ma non anche con riferimento agli atti ed agli accordi raggiunti in occasione dei procedimenti di cessazione degli effetti del matrimonio. Altrimenti, osservano i medesimi giudici della Suprema Corte, "è intuitivo che atti di diversa natura si presterebbero facilmente ad intenti elusivi"
In un altro caso la Corte di Cassazione (sentenza del 22 maggio 2002 n. n. 7493), ha precisato che: "Naturalmente l'esenzione non opera quando si tratta di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano solo occasionalmente generati dalla separazione stessa"
Atteso ciò, la scrivente con la risoluzione del 19 ottobre 2005 n. 151 ha precisato che l'agevolazione di cui all'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 "non spetta ad atti di liberalità - nel caso di specie la cessione della quota della madre relativa ad un immobile in comunione tra i coniugi, nei confronti di un soggetto terzo (il figlio). Ciò in quanto tale circostanza non appare funzionalmente collegata con lo scioglimento del matrimonio potendo realizzarsi in qualunque altro momento".
Tutto ciò premesso, si ritiene che l'accordo con il quale i coniugi trasferiscono ai figli i beni di loro proprietà e di cui prende atto il Tribunale di .... nella propria sentenza, è soggetto a tassazione ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, non trattandosi di un accordo che trova la sua causa essenziale nello scioglimento del rapporto matrimoniale, bensì di un atto dispositivo del proprio patrimonio (v. Cassazione del 17 febbraio 2001, n. 2347).
In conclusione, per i motivi sopra esposti, si ritiene che il beneficio invocato non possa essere esteso alla fattispecie rappresentata con l'interpello in esame.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale in data .... 2007, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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