Istanza di interpello ordinario presentata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Società non operative (art. 30, comma 1, n. 6-quinquies, della legge 23 dicembre 1994, n. 724)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 373 del 06.10.2008
FATTISPECIE RAPPRESENTATA
La società istante Alfa si propone, come risulta dall'oggetto sociale, di "fondare e sviluppare un parco tecnologico", con lo scopo di "stimolare e diffondere il progresso tecnico anche nei settori della produzione, trasmissione e utilizzo dell'energia con particolare riguardo all'impiego di fonti energetiche rinnovabili, elettronica, meccanica, materiali speciali e biotecnologie per la floricoltura e l'industria farmaceutica", nonché di "attuare il parco tecnologico ai sensi del Regolamento CEE 2052/88 Obiettivo 2".
Il capitale sociale della medesima società (che ammonta ad euro 3.400.000,00) risulta ripartito tra i seguenti soci:
- Beta, con una percentuale di partecipazione pari al 73,69 per cento;
- Gamma, con una percentuale di partecipazione pari al restante 26,31 per cento.
La società controllante (Beta), a sua volta, è una società a capitale interamente pubblico, nella quale la Regione detiene il 93,98 per cento delle azioni.
L'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dall'articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che la disciplina sulle società di comodo non si applica "alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale".
Tanto premesso, l'istante chiede se, alla luce delle suddette modifiche, la fattispecie rappresentata possa costituire causa automatica di esclusione dalla disciplina sulle società non operative.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che alla fattispecie descritta sia applicabile l'esimente introdotta dall'articolo 1, comma 128, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), in quanto "nel caso di specie si verte in una situazione di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, c.c. (...) esercitato dalla Regione su Alfa per il tramite di Beta".
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il comma 128 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato la disciplina sulle società non operative contenuta nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevedendo, alla lettera c), un ampliamento delle cause di esclusione ex lege.
Tra queste ultime rientra quella prevista al numero 6-quinquies) del comma 1 del novellato articolo 30 della menzionata legge, il quale stabilisce che la disciplina sulle società di comodo non si applica "alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale".
Come desumibile dal tenore letterale della suddetta previsione normativa, ai fini dell'esimente in oggetto, la partecipazione di un soggetto pubblico al capitale di una società (nella misura minima prevista dalla legge) deve essere diretta.
A conferma di quanto sostenuto, può essere richiamato il numero 4) dello stesso comma 1 dell'articolo 30 - nel quale è previsto che la disciplina sulle società non operative non si applica "alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente" - la cui formulazione induce ad affermare che il legislatore, laddove avesse voluto, nell'ambito della causa di esclusione di cui al menzionato numero 6-quinquies), fare riferimento anche alla tipologia della "partecipazione indiretta", l'avrebbe espressamente prevista.
Tutto ciò premesso, si ritiene che la società istante non possa rientrare tra i soggetti esclusi in via automatica dall'ambito applicativo della disciplina sulle società non operative, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, numero 6-quinquies), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
La medesima società, qualora intenda evitare l'applicazione della disciplina sulle società non operative, dovrà, pertanto, presentare apposita istanza ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.
La circostanza che, nel caso di specie, un soggetto pubblico (la Regione) eserciti, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, del codice civile, un controllo di diritto sulla società istante (Alfa), per il tramite di altra società controllata (Beta), potrà formare oggetto di opportuna valutazione da parte del Direttore Regionale nell'ambito della richiesta di disapplicazione eventualmente presentata dalla medesima società istante.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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