Risoluzione Agenzia Entrate n. 375 del 14.12.2007

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea - Articolo 1, comma 1223, legge finanziaria 2007
Risoluzione Agenzia Entrate n. 375 del 14.12.2007

Le Associazioni in indirizzo hanno inoltrato alla scrivente alcune richieste di chiarimenti riguardanti la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal comma 1223 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), con cui è stato attuato, nel diritto interno, il principio giurisprudenziale noto come "impegno Deggendorf".
Ai sensi del predetto comma 1223, "i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ... di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ...".
Il DPCM 23 maggio 2007 nel dare attuazione alla citata norma, ha individuato gli aiuti di Stato illegittimi per i quali si applica il predetto "impegno Deggendorf" ed altresì illustrato le modalità con cui rendere la menzionata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico.
Con riguardo agli "aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali", l'articolo 6 del citato DPCM prevede che i soggetti che intendono fruirne devono presentare la dichiarazione sostitutiva in argomento all'Agenzia delle entrate, "secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima".
In attuazione del citato articolo 6 del DPCM in argomento, l'Agenzia delle entrate ha predisposto un apposito modello di "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea", corredato dalle relative istruzioni per la compilazione, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007 (pubblicato in G.U. n. 194 del 22 agosto 2007). Il predetto modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica.
Si evidenzia preliminarmente che costituisce "aiuto di Stato" ogni aiuto che soddisfi i parametri stabiliti dall'articolo 87, par. 1 del trattato CE; vale a dire: i) è concesso dallo Stato o mediante risorse statali; ii) conferisce un vantaggio economico al beneficiario; iii) è concesso in modo selettivo a favore di talune imprese o di talune produzioni, falsando così la concorrenza; iv) incide sugli scambi tra Stati membri.
Gli aiuti di Stato "riferiti ad agevolazioni fiscali" possono essere concessi, ad esempio, tramite credito d'imposta (da utilizzare in sede di versamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP, delle ritenute o in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997), ovvero tramite deduzione dalla base imponibile o riduzione dell'aliquota.
Gli aiuti di Stato "automatici", in base alla definizione recata in via generale dall'articolo 2 del citato DPCM 23 maggio 2007, "possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell'amministrazione o dell'ente responsabile della gestione dell'aiuto".
Si considerano automatici, in particolare, gli aiuti di Stato a carattere fiscale per i quali non si richiede la presentazione di un'istanza preventiva all'Agenzia delle entrate; di contro, non rientrano negli aiuti automatici quelli la cui fruizione è subordinata alla presentazione di un'istanza anche se questa fosse finalizzata unicamente a "prenotare" le risorse destinate a finanziare l'aiuto.
Gli "aiuti di Stato automatici" riferiti ad agevolazioni fiscali, in linea generale, sono concessi nella forma del credito d'imposta, della deduzione dalla base imponibile, della riduzione dell'aliquota o di altre agevolazioni fruibili senza la presentazione di un'apposita istanza.
La fruizione degli aiuti, che deve essere necessariamente preceduta dalla trasmissione della dichiarazione sostitutiva, può consistere anche nell'utilizzo in compensazione di un credito d'imposta, nel versamento di un'imposta (a saldo o in acconto) ridotto per effetto di un credito di imposta ovvero della determinazione agevolata della base imponibile.
Al par. 3.2 del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007 si è chiarito che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata per gli aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali fruite a partire dal 1 gennaio 2007. Il termine per la presentazione è stato fissato al 31 dicembre 2007, con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007.
Al riguardo si sottolinea che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata per la fruizione di una determinata agevolazione fiscale rileva per la generalità degli altri aiuti di Stato (automatici e non) riferiti ad agevolazioni fiscali. Considerato che tale dichiarazione sostitutiva rende noti atti pregressi, è sufficiente - infatti - che la stessa venga presentata e acquisita all'anagrafe tributaria una tantum, senza necessità di inutili riproposizioni in occasione di successive fruizioni.
Rientrano tra gli aiuti di Stato automatici, tra l'altro, le maggiorazioni delle deduzioni previste dall'art. 11, comma 4-quinquies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per gli incrementi della base occupazionale stabilite in favore dei soggetti operanti nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, par. 3, lett. a) e c) del Trattato CE.
I fruitori della predetta maggiorazione, che hanno versato nel 2007 il saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2006,devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31 dicembre 2007.
Come in precedenza indicato, la dichiarazione sostitutiva in esame si considera utilmente presentata anche per il versamento degli acconti e del saldo relativi ai successivi periodi di imposta di validità della agevolazione prevista dall'art. 11, comma 4-quinquies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché per la fruizione di altri aiuti di Stato automatici e non automatici relativi ad agevolazioni fiscali.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,con nota prot. n. 0010737 dell'11 dicembre 2007, ha espresso l'avviso che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non deve essere presentata in relazione ad aiuti di Stato che, in base alle relative norme istitutive, possono essere fruiti nei limiti stabiliti dai regolamenti CE, disciplinanti i cd. regimi de minimis.
Alla luce di tale chiarimento non è necessario, in particolare, presentare la predetta dichiarazione sostitutiva per fruire della deduzione dalla base imponibile IRAP di 10.000 euro di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 446 del 1997. Sul punto deve intendersi superata, pertanto, l'indicazione fornita con circolare n. 61/E del 19 novembre 2007.
Con riguardo agli aiuti di Stato la cui fruizione è subordinata all'accoglimento di apposita istanza da parte dell'Agenzia delle entrate si applica l'art. 5 del DPCM 23 maggio 2007 secondo cui nel caso di aiuti di Stato non automatici, le amministrazioni o gli enti responsabili acquisiscono, da ciascuna impresa destinataria dell'agevolazione, la dichiarazione sostitutiva nel corso dell'istruttoria.

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