Risoluzione Agenzia Entrate n. 38/E del 22.07.2024

RISOLUZIONE N. 38/E










Roma, 22 luglio 2024

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle
somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle
imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche
speciali (ZES) ai sensi dell’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30
dicembre 2020, n. 178

L’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto

disposizioni in materia di agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intraprendono,

entro il 31 dicembre 2023 (articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.

124), una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), istituite ai

sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, consistenti in una riduzione del 50 per cento

dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, prevedendo, tra

l’altro, le cause che ne determinano la decadenza, nonché l’obbligo di restituzione

dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato.

In caso di decadenza dall’agevolazione, per consentire il versamento tramite modello

F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’imposta sul reddito, precedentemente

versata in misura ridotta, dalle imprese che, successivamente alla fruizione del beneficio,

hanno aderito al consolidato fiscale ovvero al regime di trasparenza fiscale, è istituito il

seguente codice tributo:

“2022” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a

favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES

- Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge

30 dicembre 2020, n. 178”.



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


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In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno

d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, nel formato “AAAA”.

Resta fermo l’utilizzo dei codici tributo 8918 e 1990 per il versamento delle sanzioni

e degli interessi in caso di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 472, istituiti, rispettivamente, con risoluzioni n. 76/E del 27 maggio

2004 e n. 109 del 22 maggio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

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