Risoluzione Agenzia Entrate n. 382 del 19.12.2007

Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi all'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 - Maggiorazione del 3 per cento per l'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195
Risoluzione Agenzia Entrate n. 382 del 19.12.2007

Con risoluzione n. 66/E del 24 maggio 2005 sono stati istituiti i codici tributo 2118 e 4726 per il versamento, da parte delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, della maggiorazione del 3 per cento per l'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195.
Al fine di consentire il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, si istituiscono i codici tributo di seguito indicati:
"9591" - "Art. 36-bis, maggiorazione 3% per l'adeguamento agli studi di settore di cui all'art. 2, c. 2-bis, D.P.R. n. 195/99. Soggetti diversi da persone fisiche";
"9592" - "Art. 36-bis, maggiorazione 3% per l'adeguamento agli studi di settore di cui all'art. 2, c. 2-bis, D.P.R. n. 195/99. Soggetti diversi da persone fisiche - Interessi";
"9593" - "Art. 36-bis, maggiorazione 3% per l'adeguamento agli studi di settore di cui all'art. 2, c. 2-bis, D.P.R. n. 195/99. Soggetti diversi da persone fisiche - Sanzioni";
"9594" - "Art. 36-bis, maggiorazione 3% per l'adeguamento agli studi di settore di cui all'art. 2, c. 2-bis, D.P.R. n. 195/99. Persone fisiche";
"9595" - "Art. 36-bis, maggiorazione 3% per l'adeguamento agli studi di settore di cui all'art. 2, c. 2-bis, D.P.R. n. 195/99. Persone fisiche - Interessi";
"9596" - "Art. 36-bis, maggiorazione 3% per l'adeguamento agli studi di settore di cui all'art. 2, c. 2-bis, D.P.R. n. 195/99. Persone fisiche - Sanzioni".
Tali codici sono utilizzati dai contribuenti nell'eventualità in cui il destinatario delle predette comunicazioni intenda versare solo una quota dell'importo complessivo richiesto ed abbinato, sul modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, allo specifico codice tributo 9001.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici in parola sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche il codice atto e l'anno di riferimento (nella forma "AAAA") presenti nella suddetta comunicazione.
Si precisa che tali codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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