Risoluzione Agenzia Entrate n. 384 del 19.12.2007

IVA. - Prestazioni di servizi effettuate da cooperative sociali nell'ambito dei progetti per lavori di utilità sociale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 384 del 19.12.2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 3 del DPR n. 633 del 1973 è stato esposto il seguente

QUESITO
Il Comune di ALFA promuove, in collaborazione con le cooperative sociali presenti sul territorio, progetti per la realizzazione di lavori di utilità sociale che vengono posti in essere con l'obiettivo primario di recuperare soggetti svantaggiati al mercato del lavoro ordinario.
Detti progetti godono di un contributo che viene erogato al Comune di ALFA dalla Direzione Agenzia Regionale del Lavoro (Dipartimento Politiche strutturali e affari europei, Presidenza della Giunta).
In particolare, il Comune si avvale, per la realizzazione dei lavori di utilità sociale, di cooperative sociali di tipo B e C, iscritte nell'albo regionale, che curano la realizzazione dei lavori in argomento, operando in veste di "soggetti attuatori", e che assumono, per il periodo previsto, lavoratori in situazione di marginalità rispetto al mercato del lavoro, mentre l'ente locale rimane titolare dell'iniziativa e destinatario del contributo della Direzione Agenzia Regionale del Lavoro.
L'ente istante riferisce che, secondo le cooperative sociali interessate, le somme ad esse corrisposte dal Comune di ALFA per la realizzazione dei suddetti lavori dovrebbero essere assoggettate al seguente regime.
a) La "quota di costo dei servizi forniti all'ente locale" dalle cooperative sociali e corrispondente al costo dei lavoratori svantaggiati dovrebbe considerarsi come "una mera erogazione di contributo o rimborso spese escluso dalla base imponibile IVA" ai sensi dell' "art. 15 comma 3 dpr 633/1972" e, pertanto, non dovrebbe essere fatturata, ma documentata "sulla base di giustificativi di spesa esposti a rendiconto (buste paga, contributi versati e altro)". Peraltro, ad avviso delle cooperative sociali, la parte di prestazione svolta a favore dell'ente locale corrispondente al costo dei lavoratori svantaggiati, "in quanto parte di costo assistita da contributo", non si configurerebbe come prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
b) La "parte del costo della prestazione rappresentato dai materiali e altri costi utilizzati per fornire il servizio" dovrebbe essere fatturata con applicazione dell'IVA con aliquota corrispondente al servizio reso.
Ciò premesso, il Comune di ALFA chiede se di sapere se può ritenersi corretta la soluzione prospettata dalle cooperative sociali.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'INTERPELLANTE
Il Comune di ALFA non prospetta una propria soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il "Piano Triennale di Politica del lavoro e di formazione professionale" adottato dalla Regione di ALFA prevede, al paragrafo 6.2., la realizzazione di "progetti per lavori di utilità sociale regionali promossi da Comuni e loro Consorzi" finalizzati ad impiegare soggetti svantaggiati per favorirne il reinserimento nel mondo del lavoro.
Nelle "istruzioni per l'attuazione del Piano Triennale di Politica del lavoro e di formazione professionale", al punto 2.1., è previsto che i Comuni proponenti i suddetti progetti possono gestire gli stessi direttamente oppure possono "affidare a cooperative sociali (...) la gestione dei lavori di utilità sociale (...)" previsti nei medesimi progetti.
Al successivo punto 3.1. è stabilito che per gli interventi promossi e gestiti in collaborazione tra amministrazione comunale e cooperative sociali, l'Agenzia regionale del Lavoro predispone l'erogazione, in favore dei Comuni proponenti, di un intervento finanziario pari al 100% del costo del lavoro derivante dall'impiego dei lavoratori svantaggiati assunti dalle cooperative sociali, previa presentazione, da parte del Comune interessato, delle copie delle fatture emesse nei confronti di detto ente dalle cooperative.
Il quesito prospettato dal Comune di ALFA è relativo al rapporto intercorrente fra l'ente istante e le cooperative sociali che deve essere analizzato alla luce di quanto risulta dall'istanza di interpello e dalla documentazione alla stessa allegata.
In particolare, dalla deliberazione della Giunta Comunale ....2007 emerge che il Comune di ALFA ha approvato per l'anno 2007, per un periodo di 6 mesi, un Progetto (denominato .....) redatto dall'amministrazione comunale in collaborazione con un Consorzio di cooperative sociali per la realizzazione di lavori di utilità sociale che favoriscano l'inserimento lavorativo di cittadini disagiati.
I lavori previsti nel suddetto progetto consistono nella "pulizia degli impluvi naturali e canali aperti" e nella "pulizia e verniciatura di ringhiere, transenne in legno e ferro e arredi urbani".
Come evidenziato nel citato progetto al paragrafo 2, l'intervento si realizza tramite "l'affidamento dell'esecuzione delle attività" sopra richiamate alle cooperative sociali, che assumono i "lavoratori in situazione di marginalità" e curano la realizzazione delle opere previste (pulizia degli impluvi naturali e dei canali aperti, nonché pulizia e verniciatura di ringhiere, transenne in legno e ferro e arredi urbani).
A fronte dell'attuazione delle anzidette opere, le cooperative sociali incaricate ricevono dall'ente locale delle somme di denaro.
Dette somme, erogate dal Comune istante alle cooperative sociali, costituiscono, in sostanza, il corrispettivo per il servizio commissionato dall'ente locale, consistente nell'attuazione delle opere previste nel progetto e nel compimento degli interventi attraverso il personale svantaggiato.
Quanto sopra rappresentato, non si ritiene di poter condividere le modalità di rendicontazione prospettate al Comune di ALFA dalle cooperative sociali, secondo le quali occorre distinguere, al fine di differenziarne il trattamento tributario, fra la parte di costo della prestazione "rappresentato dai materiali e altri costi utilizzati per fornire il servizio" (che ad avviso delle stesse dovrebbe essere assoggettata ad IVA) e la parte di costo "rappresentato dal costo del lavoro per l'utilizzo di lavoratori svantaggiati dipendenti della cooperativa" (che dovrebbe invece considerarsi esclusa dal campo di applicazione del tributo in quanto contributo o rimborso spese ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 3), del DPR n. 633 del 1972 e non riconducibile nell'ambito dell'articolo 3 del DPR n. 633 del 1972).
Si ritiene, infatti, che le cooperative sociali, nel realizzare le attività e le opere previste nei progetti per i lavori socialmente utili, adempiano, sulla base del progetto concordato con il Comune di ALFA, ad una propria obbligazione di fare assunta nei confronti del suddetto ente committente e che, pertanto, le somme da quest'ultimo erogate costituiscano, nel loro complesso, la controprestazione dovuta.
Le cooperative sociali incaricate di svolgere i lavori di utilità sociale previsti nel progetto dovranno, pertanto, assoggettare ad IVA e fatturare tutte le somme percepite dal Comune di ALFA in quanto corrispettivi per il servizio reso.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata dalla Direzione Regionale ....viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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