Risoluzione Agenzia Entrate n. 389 del 21.12.2007

Richiesta di chiarimenti in merito alla presentazione della 'Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea'
Risoluzione Agenzia Entrate n. 389 del 21.12.2007

QUESITO
Le Associazioni in indirizzo hanno chiesto chiarimenti in merito all'obbligo della presentazione della "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea" da parte dei soggetti che intendono fruire delle agevolazioni previste dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
In particolare, le predette Associazioni chiedono di conoscere se le citate agevolazioni sono qualificabili come aiuti di Stato e se la relativa fruizione è subordinata alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Le citate Associazioni fanno presente altresì che le agevolazioni di cui alla legge n. 30 del 1998 non rientrano tra gli aiuti di Stato previsti dall'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007, nel quale sono espressamente individuati gli aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e che, ciononostante, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6 agosto 2007, emanato in attuazione del predetto DPCM, ha esteso l'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva "anche a tutti quei soggetti che hanno usufruito di agevolazioni diverse da quelle dettagliatamente elencate all'art. 4 del ... decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
Le Associazioni istanti segnalano, infine, che l'INPS, con circolare n. 124 del 13 novembre 2007, qualifica come aiuto di Stato lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 6 del citato D.L. n. 457 del 1997 in favore delle imprese armatoriali.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Le Associazioni non prospettano alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 375 del 14 novembre 2007 -cui si rinvia - ha fornito indicazioni in merito alla presentazione, entro il 31 dicembre 2007, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dall'articolo 1, comma 1223 della Legge finanziaria 2007, da parte dei soggetti che fruiscono di "aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali" di cui all'articolo 6 del DPCM di attuazione 23 maggio 2007.
Con riferimento alle agevolazioni oggetto del quesito si fa presente che il menzionato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, istituisce il "Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale", prevedendo, in favore delle imprese che utilizzano navi iscritte a tale registro, un credito d'imposta di importo pari all'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato su dette navi, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (articolo 4, comma 1), nonché il concorso al reddito complessivo, in misura pari al 20 per cento, del reddito derivante dall'utilizzazione delle navi di cui trattasi (articolo 4, comma 2). Le medesime agevolazioni vigono anche in favore delle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, di quelle che esercitano la pesca mediterranea (articolo 6-bis, comma 1, inserito in sede di conversione del citato DL n. 457 del 1997).
La Commissione europea, con lettere del 13 maggio 1998 e del 10 novembre 1998 ha considerato aiuti di Stato compatibili con il mercato comune le misure agevolative recate dal DL n. 457 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1998.
In quanto fruibili senza la presentazione di un'apposita istanza, le agevolazioni fiscali in commento rientrano nella definizione di "aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali" e, di conseguenza, i soggetti che dal 1 gennaio 2007 ne hanno fruito devono presentare l'apposita "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea" entro il 31 dicembre 2007, utilizzando il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, salvo il caso in cui la dichiarazione di cui trattasi sia già stata presentata per fruire di altri aiuti di Stato (cfr. risoluzione n. 375 del 2007).

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