Risoluzione Agenzia Entrate n. 41 del 11.02.2008

Erogazioni liberali in denaro a favore di 'Alfa'- Detrazione del 19% di cui all'art. 15, comma 1-bis, D.P.R. 917/1986-Istanza d'interpello ART .11, legge 27 luglio 2000, n. 212. BETA SRL
Risoluzione Agenzia Entrate n. 41 del 11.02.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 comma 1-bis del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO
BETA. s.r.l., come responsabile dell'assistenza fiscale ai contribuenti, chiede alcuni chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da riservare alle erogazioni liberali in denaro in favore della nuova formazione politica "Alfa".
Premesso che detto partito è stato costituito nella forma di associazione non riconosciuta, ai sensi delle disposizioni di cui al Libro I del codice civile, quindi, in una forma diversa dall'associazione politica di cui all'art. 49 della Costituzione, BETA. istante fa presente che l'art. 15, comma 1-bis, del Tuir prevede la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici comprese tra un importo minimo di 51,65 euro ed un importo massimo di 103.291,38 euro effettuate mediante versamento bancario o postale.
Al riguardo, BETA richiama la risoluzione 15 febbraio 2005, n. 15, con la quale questa agenzia ha precisato che, per fruire della detrazione suddetta, è necessario che le erogazioni liberali siano destinate a partiti ed a movimenti politici che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati ovvero al Senato della Repubblica nel periodo d'imposta in le medesime erogazioni sono effettuate.
Tutto ciò premesso, BETA fa presente che sussistono obiettive condizioni di incertezza in ordine all'applicazione del richiamato art. 15, comma 1-bis, del Tuir, alle erogazioni liberali a favore di "Alfa" in quanto, trattandosi di una nuova formazione politica, il requisito previsto nella citata risoluzione n. 15 del 2005, rappresentato dall'appartenenza al Partito di almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, potrà essere soddisfatto soltanto alle prossime elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Ad avviso di BETA istante, la detrazione dall'imposta, riconosciuta dall'art. 15, comma 1-bis, del Tuir, deve ritenersi applicabile anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di "Alfa".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 15, comma 1-bis, del Tuir, riconosce ai contribuenti che intendono contribuire al finanziamento dei partiti e movimenti politici, una detrazione, ai fini IRPEF, per un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate, mediante versamento bancario o postale, a favore di detti organismi politici, comprese tra un importo minimo di 51,65 euro e un importo massimo di 103.291,38.
Con la risoluzione 15 febbraio 2005, n. 15, la scrivente ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'individuazione dei partiti e dei movimenti politici oggetto della previsione di cui all'art. 15, comma 1-bis, sopra richiamato (introdotto, a partire dal periodo d'imposta 1997, dall'art. 5 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici).
L'esigenza di fornire i predetti chiarimenti era sorta in quanto l'abrogazione di alcune delle disposizioni recate dalla legge n. 2 del 1997, in base alle quali il diritto alla detrazione era riconosciuto qualora i beneficiari delle erogazioni liberali fossero partiti e movimenti politici aventi diritto al riparto del fondo del 4 per mille di cui all'art. 2 della medesima legge, aveva creato il problema di individuare nuovi criteri per l'identificazione dei partiti e movimenti politici cui ricollegare il beneficio della detrazione di cui all'art. 15, comma 1-bis, del Tuir.
Si rammenta che, in base al predetto art. 2 della richiamata legge n. 2 del 1997, avevano diritto al riparto del fondo del 4 per mille i partiti ed i movimenti politici che al 31 ottobre di ciascun anno avevano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
Tenuto conto dell'abrogazione di quest'ultima disposizione, la scrivente, con la richiamata risoluzione, ha indicato come soggetti politici cui ricollegare la detrazione di cui all'art. 15, comma 1-bis, del Tuir, i partiti o movimenti politici che siano presenti, con almeno un parlamentare, presso la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica. Tale criterio di individuazione, infatti, è apparso coerente con il contesto normativo di cui alla legge n. 2 del 1997 e con la finalità di favorire i partiti e movimenti politici rappresentativi a livello nazionale.
Ciò premesso, per quanto riguarda la fattispecie rappresentata da BETA, si osserva che, ai fini della problematica concernente l'applicazione dell'art. 15, comma 1 bis, del Tuir, alle erogazioni liberali a favore di "Alfa", non assume rilevanza la forma giuridica prescelta per la costituzione di tale formazione politica (associazione non riconosciuta).
Nessuna norma, infatti, prescrive forme giuridiche specifiche per le organizzazioni politiche ed è indubbio che "Alfa", come osservato anche da BETA istante, costituisce un'associazione di persone che persegue finalità di carattere politico riconducibile ai partiti di cui all'art. 49 della Costituzione.
Per quanto concerne il requisito ulteriore che deve caratterizzare l'organismo politico a favore del quale sono effettuate le erogazioni liberali per poter fruire della detrazione di cui all'art. 15, comma 1-bis, del Tuir, rappresentato dalla necessità che detto organismo politico abbia almeno un parlamentare presso il Senato o la Camera dei Deputati, si osserva che "Alfa", pur rappresentando un soggetto politico di nuova costituzione, nasce dal coordinamento di diverse formazioni politiche e annovera tra i suoi esponenti diversi parlamentari presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.
Tanto si reputa sufficiente per ritenere che "Alfa" rappresenti una formazione politica annoverabile tra i partiti ed i movimenti politici rappresentativi a livello nazionale nel senso anzidetto, con la conseguenza che la detrazione d'imposta, prevista dall'art. 15, comma 1-bis, del Tuir, debba essere riconosciuta, in linea di principio, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di "Alfa".
Nella considerazione che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica ovvero che siano in posizione di continuità giuridica con partiti o formazioni che abbiano avuto almeno un parlamentare, si ritiene che possano fruire della detrazione in argomento anche i contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore delle singole formazioni politiche confluite in "Alfa" ovviamente a condizione che abbiano avuto detta rappresentanza parlamentare. La predetta circostanza, infatti, in adesione alla ratio del citato articolo 15, comma 1-bis, del TUIR, è di per sé sufficiente per accreditare la rappresentatività del partito o movimento politico presso i contribuenti interessati alle erogazioni liberali.
Resta inteso che la detrazione del 19% prevista dal citato articolo 15, comma 1-bis, del TUIR, deve essere commisurata ad un ammontare complessivo di erogazioni liberali in denaro che, con riferimento al singolo contribuente, non può superare l'importo di 103.291,38 euro.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata dalla Direzione regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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