Risoluzione Agenzia Entrate n. 41/E del 07.07.2023

RISOLUZIONE N. 41/E












Roma, 7 luglio 2023

OGGETTO: Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri
sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo
trimestre 2023 - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione,
tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari

L’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto delle misure

agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior

onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e

gas naturale.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi

siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello

F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023 sono

stati istituiti i seguenti codici tributo:

Codice tributo Descrizione

7015
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art.
4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34

7016
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) –
art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34

7017
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo
trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

Codice tributo Descrizione

7018
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas
naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n.
34

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 237453 del 27 giugno 2023

sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022

relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli

oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione

tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

? “7751” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30

marzo 2023, n. 34;

? “7752” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge

30 marzo 2023, n. 34”;

? “7753” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4,

del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;

? “7754” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre

2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente

tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici

tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella

colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba

procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel

formato “AAAA”.

3

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di

cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati

provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato

all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e

l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30

giugno 2022.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle

comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate

effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito

utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena

lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello

F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle

entrate.



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