Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000. CAAF...S.r.l. - Erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici. Art. 15, comma 1-bis, del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 410 del 30.10.2008
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15, comma 1-bis, del Tuir è stato esposto il seguente
QUESITO
Il CAAF ... S.r.l., nell'ambito della propria attività di assistenza fiscale ai contribuenti, ha presentato istanza di interpello al fine di ottenere chiarimenti circa la corretta interpretazione dell'art. 15, comma 1-bis, del Tuir che prevede una detrazione d'imposta del diciannove per cento, ai fini dell'Irpef, per le erogazioni liberali effettuate in favore di partiti e movimenti politici.
In particolare, il CAAF chiede di sapere se la detrazione d'imposta in discorso spetti anche nell'ipotesi in cui le erogazioni liberali in denaro siano effettuate nei confronti di un partito, quale ALFA, che nelle elezioni di aprile 2008 non ha superato la soglia di sbarramento per l'ingresso dei propri esponenti nel Parlamento Italiano.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il CAAF ritiene che i contribuenti possano portare in detrazione le erogazioni effettuate in favore del partito ALFA, atteso che lo stesso annovera comunque degli esponenti nei collegi rappresentativi di Regioni, Province e Comuni, nonché nel Parlamento Europeo.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 5 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, ha introdotto, all'art. 15 del Tuir (già art. 13-bis), il comma 1-bis) per effetto del quale è riconosciuto, ai fini dell'Irpef, il diritto alla detrazione d'imposta del 19 per cento "per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra euro 51,65 ed euro 103.291,38 effettuate mediante versamento bancario o postale".
In relazione ai partiti e movimenti politici oggetto della previsione normativa sopra citata, la scrivente ha chiarito, con risoluzione 15 febbraio 2005, n. 15, che al fine di poter fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1-bis, del Tuir, le erogazioni liberali devono riguardare partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui sono effettuate le erogazioni abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
Quanto sopra è stato precisato tenendo conto della finalità della legge n. 2 del 1997 sopra citata di attribuire risorse finanziarie a partiti e movimenti che siano effettivamente rappresentativi a livello nazionale.
Finalità che non è venuta meno dopo le modifiche apportate dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, la quale ha disposto l'abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici, ma ha confermato il diritto all'agevolazione fiscale in discorso, prevedendo, tra l'altro, all'art. 4, un aumento degli importi detraibili rispetto a quelli originariamente previsti.
Relativamente alla fattispecie in esame, in cui le erogazioni liberali sono effettuate in favore di un partito politico che, nel periodo d'imposta in corso, ha avuto dei rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, la scrivente ritiene che sia possibile beneficiare del diritto alla detrazione d'imposta del 19 per cento con riferimento alle erogazioni effettuate mediante versamento bancario o postale.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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