Risoluzione Agenzia Entrate n. 415 del 31.10.2008

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% alle retribuzioni per lavoro straordinario - art. 2, comma 5, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93
Risoluzione Agenzia Entrate n. 415 del 31.10.2008

QUESITO
L'Unione Nazionale ALFA chiede di precisare l'esatta interpretazione dell'art. 2, comma 5, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale stabilisce, in relazione al beneficio concernente l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% alle retribuzioni per lavoro straordinario, che "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro".
In particolare, si chiede di chiarire se la tassazione agevolata, può trovare applicazione anche nei confronti degli "addetti alle sistemazioni idrauliche-agrarie e idraulico forestali", che sono assunti da amministrazioni pubbliche, nel caso di specie dalle Comunità montane, ma prestano servizio sulla base di uno specifico contratto nazionale di lavoro privatistico, diverso, cioè, da quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 165/2001, richiamato nell'art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'istante ritiene che gli addetti alle sistemazioni idrauliche-agrarie e idraulico forestali siano da considerare tra i potenziali beneficiari della nuova normativa fiscale, dal momento che il particolare regime di tassazione, previsto dal decreto-legge 93/2008, non è applicabile ai soli dipendenti delle amministrazioni pubbliche che abbiano con essa un rapporto di lavoro regolato dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001.
Una diversa interpretazione, infatti, creerebbe, sempre a parere dell'istante, una disparità di trattamento fiscale tra lavoratori che, pur avendo il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, verrebbero a beneficiare della nuova disciplina in ragione della natura pubblica o privata del datore di lavoro.

PARERE DELLA DIREZIONE
Con riferimento alla richiesta presentata, occorre rilevare, in via preliminare, che l'istanza di interpello in esame è da ritenersi inammissibile in quanto non sussistono i presupposti stabiliti dall'articolo 3, del decreto 26 aprile 2001, n. 209, sulle modalità di esercizio dell'interpello. In particolare il comma 1, lettera b), dell'articolo 3, del citato decreto chiarisce che l'istanza di interpello deve riferirsi ad un caso concreto e personale del contribuente.
Dall'esame della documentazione trasmessa si evince, invece, che la richiesta di consulenza non è riconducibile ad interessi personali ma ad interessi di rilevanza generale.
Per tali motivi, la scrivente ritiene che la richiesta presentata non possa essere trattata come "interpello del contribuente" sul piano degli effetti.
Ciò nonostante, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126, recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", ha introdotto, in via sperimentale, all'art. 2, un particolare regime di tassazione agevolata per "...le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.".
Per tali emolumenti, che devono essere riferiti al periodo 1 luglio - 31 dicembre 2008 e il cui importo non deve essere superiore ai 3.000 euro lordi, è, infatti, prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, salvo, però, che il lavoratore non manifesti, espressamente, di voler rinunciare a tale regime di tassazione.
Tale disciplina è, però, riservata, per espressa statuizione del comma 5 del richiamato art. 2 del D.L. n. 93 del 2008, ai soli dipendenti del settore privato che, nel 2007, siano stati titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro.
Infatti, solo dopo il periodo di sperimentazione e la conseguente verifica degli effetti del nuovo regime, verrà valutata l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Il testo del richiamato comma 5, rende palese la circostanza che i soggetti esclusi dalla misura agevolativa in discorso sono i "dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.".
In relazione a tali soggetti, non è influente la circostanza che il rapporto di lavoro sia eventualmente disciplinato dai contratti collettivi stipulati per settori privati.
Nel caso di specie, poiché le comunità montane rientrano tra gli enti pubblici elencati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, i lavoratori alle dipendenze delle stesse non possono fruire della tassazione sostitutiva delle retribuzioni relative al lavoro straordinario.
La disparità di trattamento tra settore pubblico e privato, collegata all'applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 93 del 2008, trova la sua giustificazione nella natura sperimentale e transitoria della disposizione normativa, che richiede un'attenta valutazione in vista di una sua eventuale e più completa applicazione.
A conferma di ciò, il quinto comma dell'art. 2 prevede una procedura sulla base della quale i Ministeri competenti, insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle organizzazioni dei datori di lavoro, valuteranno la possibilità di estendere la suddetta normativa ai dipendenti del settore pubblico.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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