Risoluzione Agenzia Entrate n. 418 del 03.11.2008

Interpello ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 212 del 2000 - Attestazione dell'avvenuta autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli. Assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 642 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 418 del 03.11.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 15, del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

Quesito
L'Automobile Club d'Italia fa presente che l'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto la possibilità per gli uffici comunali ed i titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR 19 settembre 2000, n. 358, di effettuare l'autentica delle sottoscrizioni degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati.
Ciò posto, l'istante evidenzia che alcuni studi di consulenza automobilistica, titolari degli sportelli telematici dell'automobilista, sugli atti autenticati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n 223 del 2006, appongono il contrassegno telematico con la dichiarazione che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.
Quanto sopra premesso, l'Ente interpellante chiede se sulle autenticazioni delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006 l'imposta di bollo possa essere assolta in modo virtuale.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'Automobile Club d'Italia ritiene che sulle autentiche delle sottoscrizioni degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati l'imposta di bollo non possa essere assolta in modo virtuale.
L'interpellante precisa, altresì, che:
- l'articolo 15 del DPR. n. 642 del 1972 stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale solo nei casi stabiliti con il decreto ministeriale 7 giugno 1973;
- gli atti autenticati sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'articolo 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972;
- il predetto decreto ministeriale 7 giugno 1973, individuale categorie degli atti e dei documenti per i quali è possibile assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, non includendovi agli atti di cui all'articolo 1 della tariffa allegata al DPR n 642 del 1972.

Parere della Direzione
Preliminarmente si osserva che l'attestazione di autenticazione della sottoscrizione dell'atto di vendita dei veicoli, rilasciata dal titolare dello sportello telematico, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, rientra tra le fattispecie individuate dall'articolo 1 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, per le quali l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine (v. risoluzione 13 novembre 2006, n. 132/E).
Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle autentiche in argomento, si osserva che l'articolo 3 del DPR n. 642 del 1973 stabilisce che "L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
Il successivo articolo 15 prevede che "Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministero delle finanze, l'intendente di finanza può, (...) consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale".
Atteso ciò, l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1973 individua le categorie di atti e documenti per le quali è possibile l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.
Tra le predette categorie di atti e documenti non sono ricompresse le autenticazioni delle sottoscrizioni, le quali scontano fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 1 della tariffa annessa al DPR n 642 del 1972, l'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.
Da quanto sopra esposto consegue che l'imposta di bollo sull'autenticazione della sottoscrizione in calce alla dichiarazione di vendita resa dai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista deve essere assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'articolo 3 citato, e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia l'apposito contrassegno.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici

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