Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Automobile Club d'Italia - - Imposta di bollo regolarizzazione dell' autentica della sottoscrizione degli atti di alienazione e di costituzione di diritti reali di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati sui quali sono stati apposti contrassegni telematici in data successiva a quella della sottoscrizione stessa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 419 del 03.11.2008
Con istanza di interpello, concernente l'interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente
Quesito
L'automobile Club d'Italia (ACI) fa presente che l'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto la possibilità per gli Uffici comunali e per i titolari dello Sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR 19 settembre 2000, n. 358, di effettuare l'autentica delle sottoscrizioni degli atti di alienazione e di costituzione di diritti reali di garanzia aventi a oggetto beni mobili registrati.
Fa presente, inoltre, che con la risoluzione del 10 dicembre 2007, n. 358, la scrivente ha precisato che le autenticazioni di firma rese in calce alle dichiarazioni di vendita per le quali il contrassegno è stato acquistato in data successiva alla data di autenticazione della firma stessa, devono ritenersi non in regola con le disposizioni del DPR n. 642 del 1972. Tale circostanza determina per l'ACI l'obbligo di trasmettere gli atti all'Ufficio delle entrate competente per la regolarizzazione e per l'irrogazione delle sanzioni.
Alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno prospettato all'ACI la possibilità di regolarizzare gli atti che riportano un contrassegno telematico di data successiva a quella di sottoscrizione, mediante apposizione da parte del contribuente di un contrassegno di importo pari a un quarto dell'imposta originariamente dovuta a titolo di sanzione.
Tanto premesso l'ACI chiede di conoscere:
- se ai propri Uffici provinciali spetti solamente segnalare ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate le irregolarità in materia di imposta di bollo rilevate in sede di esame delle formalità di richiesta di trascrizione degli atti;
- se l'applicazione delle sanzioni e la definizione agevolata sia di competenza degli Uffici dell'Agenzia delle entrate.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'Automobile Club d'Italia ritiene che agli Uffici provinciali ACI competa solo rilevare l'irregolarità in sede di esame delle formalità di richiesta di trascrizione dell'atto e procedere alle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate competente territorialmente in base al domicilio fiscale del contribuente, ossia la residenza del venditore (dato risultante dall'archivio del PRA) la cui firma viene autenticata. Mentre la definizione in via agevolata potrà essere applicata nella fase successiva di notificazione dell'atto di contestazione a cura degli Uffici dell'Agenzia delle entrate competenti.
Parere della Direzione
La soluzione interpretativa proposta dall'Automobile Club d'Italia è condivisibile.
Si osserva, in via preliminare, che l'articolo 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, (Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali) prevede: "Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo."
Con la risoluzione citata n. 358 del 10 dicembre 2007 di questa Agenzia è stato precisato, tra l'altro, che le autenticazioni di firma rese in calce alle dichiarazioni di vendita, per le quali il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo è stato acquistato in data successiva alla data di autenticazione della firma stessa, devono ritenersi non in regola con le disposizioni del DPR n. 642 del 1972. Le dichiarazioni di vendita o copia delle stesse devono, quindi, per il combinato disposto degli articoli 19, 25 e 31 del DPR n. 642 del 1972, essere inviate entro 30 giorni dal loro ricevimento da parte del PRA all'Ufficio delle entrate competente, per l'applicazione della sanzione.
Per quanto riguarda la regolarizzazione dell'atto non in regola con l'imposta di bollo, l'articolo 31 citato prevede "La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa. Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro".
Parimenti, per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative l'ACI non partecipa in alcun modo a tale procedimento.
L'articolo 16 del DLGS 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) prevede, infatti, che "1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono."
Per completezza si osserva che l'art. 35 del DPR n. 642 del 1972 (Organi competenti all'accertamento delle violazioni) individua i soggetti preposti all'accertamento delle violazioni in materia di imposta di bollo tra quelli di cui agli artt. 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e tra i funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera.
In conclusione, gli uffici dell'ACI sono tenuti, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR n. 642, a trasmettere, entro trenta giorni dal loro ricevimento, gli atti non in regola con l'imposta di bollo agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate per la loro regolarizzazione. I successivi adempimenti - irrogazione delle sanzioni ed eventuale definizione agevolata - sono di esclusiva competenza degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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