Interpello – Aliquota IVA per i servizi di telecomunicazione prestati nei confronti di soggetti portatori di handicap (art. 2, comma 9, del DL n. 669 del 1996)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 43 del 27.05.2010
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
La società istante, rappresentata da TIZIO e da SEMPRONIA, premette che svolge attività di progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti e reti di telecomunicazioni per l’espletamento e l’esercizio dei servizi di comunicazione e prestazioni connesse.
Rappresenta che diversi soggetti portatori di handicap (sia fisici che mentali) chiedono l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% per i servizi di telecomunicazione da essa prestati che riguardano il traffico voce e dati (compresi i servizi legati alla telefonia sia mobile che di rete fissa e quelli legati alla fornitura di connessioni internet e tutti i servizi connessi ai precedenti quali il canone di noleggio dei modem o i servizi di segreteria) e i cosiddetti servizi flat.
L’istante, pertanto, chiede di sapere se per i servizi di telecomunicazione, forniti a soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, possa applicarsi l’aliquota IVA agevolata del 4% prevista per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici dall’art. 2, comma 9, del decreto legge n. 669 del 31 dicembre 1996 (convertito dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante, interpretando in modo estensivo la disposizione contenuta nell’art. 2, comma 9, del citato decreto n. 669 del 1996, è del parere che l’agevolazione prevista dalla suddetta norma sia applicabile non solo ai beni materiali e, quindi, ai sussidi fisici, ma anche ai servizi di telecomunicazione ai quali tali sussidi consentono l’accesso.
Osserva, infatti, che la fruizione dei servizi di telecomunicazione rappresenta per i soggetti portatori di handicap un validissimo supporto ai fini del superamento delle barriere dovute alle ridotte capacità fisiche e/o mentali e alle connesse difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 1, comma 3-bis, del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202, prevede che “Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento”.
L’agevolazione, in virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, è estesa “anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992”.
Le condizioni e le modalità attuative di quest’ultima disposizione sono state dettate dal decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, il quale all’articolo 1 prevede che l’aliquota del 4% si applica “Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Il successivo art. 2 individua i suddetti sussidi tecnici ed informatici in “apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.
Dalla formulazione delle disposizioni richiamate che fanno esclusivo riferimento alle operazioni di “cessione e importazione” si evince che l’agevolazione è applicabile solo ai sussidi che si sostanziano in beni fisici; pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata le prestazioni di servizi connesse al loro utilizzo.
I servizi telefonici e flat attivati dalla società istante non possono, pertanto, essere assoggettati all’aliquota IVA agevolata del 4%.
Una diversa interpretazione, che estenda il beneficio previsto per le cessioni e importazioni di beni anche alle prestazioni di servizi, si porrebbe in contrasto con la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
L’allegato III della richiamata Direttiva, che elenca le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte dell’IVA, per quanto concerne gli ausili per disabili, menziona esclusivamente taluni beni specificamente individuati e non contempla alcuna prestazione di servizi.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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