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Risoluzione Agenzia Entrate n. 43/E del 30.07.2024

RISOLUZIONE N. 43/E










Roma, 30 luglio 2024

OGGETTO: Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza
per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - Gestione Separata
Agrotecnici

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato

di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema

dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’ “Ente nazionale di previdenza e

assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura” (di seguito ENPAIA).

Con convenzione del 19 aprile 2024, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e

l’ENPAIA, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al suddetto Ente.

Con nota dell’11 luglio 2024, l’ENPAIA ha chiesto l’istituzione delle causali

contributo per il versamento delle somme in argomento.

Tanto premesso, si istituiscono le causali contributo di seguito indicate:

“E130” denominata “ENPAIA – Acconto e saldo contributi annuali”;

“E131” denominata “ENPAIA – Riscatto periodi contributivi”;

“E132” denominata “ENPAIA – Ricostruzione periodi contributivi ante

1996”;

“E133” denominata “ENPAIA – Importi dovuti per estratti conti annuali”;

“E134” denominata “ENPAIA – Versamenti generici”.



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

In sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella

sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale

contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi

a debito versati”, riportando:

o nel campo “codice ente”, il codice “0014”;

o nel campo “codice sede”, nessun valore;

o nel campo “codice posizione”, nessun valore;

o nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, periodo

contributivo per il quale si esegue il versamento;

o nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.

Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 15 settembre 2024.

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