Risoluzione Agenzia Entrate n. 44 del 12.02.2008

Consulenza giuridica - Tassa sulle Concessioni Governative per l'impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre
Risoluzione Agenzia Entrate n. 44 del 12.02.2008

Con nota prot. n.....la Direzione ..... ha chiesto chiarimenti in merito all'esatta applicazione della tassa di concessione governativa - disciplinata dall'articolo 21 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641 - sulla licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
In particolare, ALFA, fornitore di servizi di telefonia mobile per l'Agenzia BETA, applica la tassa sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre anche ai contratti stipulati con l'Agenzia BETA, poiché sostiene che "...l'art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/72 non prevede espressamente l'esenzione dal tributo per le Amministrazioni dello Stato e, pertanto, prudenzialmente, a tali soggetti il tributo risulterebbe applicabile".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito al quesito posto, l'istante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa, tuttavia, ha osservato che la tassa sulle Concessioni Governative "...non si applica alle Amministrazioni dello Stato per carenza del presupposto impositivo..." ed ha rammentato che la legge n. 296/2006, all'art. 1, comma n. 295, ha chiarito che "...alle agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato...".

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 21 della tariffa allegata al DPR del 26 ottobre 1972, n. 641 prevede la corresponsione della tassa di concessione governativa, per la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202) per ogni mese di utenza:
a) utenze residenziali 10.000 (euro 5,16)
b) utenze affari 25.000 (euro 12,91) ".
La scrivente ha più volte precisato che lo Stato, in quanto titolare di ogni diritto o facoltà, a differenza di altri soggetti che necessitano di apposite autorizzazioni (licenze) per l'esercizio di determinate attività, non ha necessità di rimuovere limiti per il libero esercizio di queste ultime (risoluzione n. 154/E dell'11 ottobre 2000; risoluzione n. 107/E del 15 maggio 2003; risoluzione n. 109/E del 04 agosto 2004; risoluzione n. 55/E del 13 maggio 2005).
Tale principio di carattere generale, applicabile alle sole amministrazioni statali, comporta che lo Stato, anche per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, non necessita di alcuna licenza (o documento sostitutivo).
Per i motivi su esposti, pur in assenza di espressa previsione esentativa, le amministrazioni statali non corrispondono la tassa sulle concessioni governative, tra le quali vi rientra anche quella prevista dall'articolo 21 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972.
Dal regime di favore sopra delineato restano, invece, escluse tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non riconducibili allo Stato titolare di ogni diritto e facoltà.
Quanto sopra premesso, si osserva che l'articolo 1, comma 295, legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", reca una disposizione speciale, secondo cui "...alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 ...".
Ne discende che ai fini dell'applicazione delle norme espressamente individuate dalla legge finanziaria 2007 - tra le quali vi rientrano anche quelle dettate dal DPR del 26 ottobre 1972, n. 641 - alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che BETA, in particolare, non è tenuta alla corresponsione della tassa sulle concessioni governative prevista dall' articolo 21 della tariffa allegata al DPR del 1972, n. 641.

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