Risoluzione Agenzia Entrate n. 451 del 25.11.2008

Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Premi di rendimento - imposta sostitutiva - decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 - DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 451 del 25.11.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 2, comma 1, del DL 27 maggio 2008, è stato esposto il seguente

QUESITO
La Fondazione istante premette di essere un ente non commerciale di diritto privato iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di ... e di avere un patrimonio di circa ... milioni, dalla gestione del quale trae le risorse utilizzate per lo svolgimento della propria attività volta al conseguimento degli scopi istituzionali di utilità sociale e di sviluppo economico del territorio.
La Fondazione impiega annualmente circa ... milioni di euro finanziando, direttamente ovvero tramite società controllate o mediante partecipazioni ad enti operativi, progetti di ricerca scientifica, interventi nel campo dei beni e delle attività culturali o nella gestione di iniziative volte all'assistenza di categorie sociali svantaggiate; in relazione a tali attività svolte la Fondazione, sulla base dello specifico ordinamento di settore, redige ogni anno, a corredo dell'ordinario bilancio economico e patrimoniale, un "bilancio di missione" nel quale viene documentata la produttività dell'attività svolta ed illustrate le modalità organizzative, anche innovative, della medesima.
Poiché la Fondazione si avvale per la propria attività di personale dipendente a tempo indeterminato, al quale eroga, in aggiunta alle retribuzioni ordinarie, un premio di rendimento in relazione alla particolare prestazione lavorativa fornita, ai sensi dell'art. 9 del proprio regolamento, chiede di conoscere se a tale premio possa applicarsi l'imposta sostitutiva nella misura del 10% prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c), del DL n. 93/2008 per le somme erogate dalle aziende "in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Fondazione istante ritiene che l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del DL n. 93/2008 sia applicabile anche alle somme erogate ai propri dipendenti quali premi di rendimento nel periodo di cassa 1 luglio - 31 dicembre 2008, per i seguenti motivi.
In primo luogo la Fondazione è inquadrata tra gli investitori istituzionali e svolge una importante attività economica nel proprio territorio, seppure non lucrativa; inoltre deve per vincolo di legge incrementare la redditività, operando con processi che accrescono l'innovazione, l'efficienza e l'organizzazione, predisponendo un documento programmatico revisionale che costituisce un vero e proprio piano industriale.
La Fondazione è un datore di lavoro privato e ritiene che la ratio del provvedimento sia quello di incrementare la produttività del lavoro privato, senza eccezione alcuna.
Inoltre la detassazione del lavoro straordinario e supplementare di cui alle lettere a) e b) della medesima disposizione non prevede alcuna distinzione fra tipologie di datori di lavoro privato; analogamente deve intendersi per la detassazione delle somme di cui alla successiva lett. c) ed oggetto della presente richiesta.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, prevede che "nel periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale" "in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa". Il successivo comma cinque stabilisce altresì che la disposizione trova applicazione "con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro".
Al riguardo va rilevato che in relazione alla materia in argomento la scrivente ha fornito chiarimenti con le circolari n. 49 E del 11.07.2008 e n. 59 E del 22 ottobre 2008.
In particolare la circolare n. 49 citata ha precisato che sono da includere a titolo esemplificativo nella misura, "i premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di "banca delle ore", indennità di reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte una tantum ecc., là dove, ovviamente, comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siano legati alla competitività e redditività della impresa". " Il presupposto per la concessione del beneficio è che la somma corrisposta, anche se continuativa, sia riconducibile ad elementi di determinazione periodica, ancorché si tratti di situazioni già strutturate e consolidate prima della entrata in vigore del decreto. Per rientrare nel regime di tassazione agevolata gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa non devono dunque essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dalla impresa. Nel regime di tassazione agevolata rientrano infine anche quelle somme erogate dai datori di lavoro in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività, ancorché determinati in ambito territoriale sulla base di indicatori correlati all'andamento congiunturale e ai risultati conseguiti dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale.
Dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come ad esempio, il superminimo individuale)".
In relazione a ciò va rilevato che l'ampia portata attribuita in via interpretativa all'agevolazione in questione risponde alla esigenza, espressa dallo stesso titolo del decreto legge n. 93 del 2008, di salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie anche attraverso misure strategiche dirette ad incrementare la produttività e la qualità del lavoro e quindi a stimolare la crescita economica del paese.
Per quanto riguarda la fattispecie prospettata, occorre verificare in primo luogo se i dipendenti della fondazione possano rientrare tra i beneficiari delle disposizioni agevolative.
Al riguardo, si afferma nello Statuto della Fondazione che questa (articoli 3 e 4) è una persona giuridica privata, senza scopo di lucro, la quale per il conseguimento degli scopi istituzionali, nei vari settori di intervento (arte, attività e beni culturali, volontariato, filantropia e beneficenza, nonché ricerca scientifica e tecnologica) e per soddisfare le esigenze gestionali opera coerentemente alla sua natura di persona giuridica privata, dotata di piena autonomia gestionale, nel rispetto dell'economicità di gestione.
Pertanto la Fondazione va ricompresa nel novero dei soggetti operanti nel settore privato, cui si riferisce l'art. 2 del decreto legge in questione.
Alla stregua di tale disposizione risulta non rilevante la natura commerciale o meno dell'attività esercitata dal datore di lavoro. Detto profilo si evince peraltro dalla circolare n. 59E del 2008 citata, con cui l'amministrazione, nel chiarire il significato da attribuire alle parole contenute nella disposizione "somme erogate a livello aziendale" ha espresso l'avviso che detta formulazione "va intesa in senso a-tecnico, con la conseguenza che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori" e che rientrano pertanto nella misura agevolativa "anche i lavoratori dipendenti di lavoratori autonomi, nonché i lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro".
Per quanto attiene il profilo oggettivo, si ritiene che i premi di rendimento erogati dalla Fondazione al personale dipendente a tempo indeterminato, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, possano essere ricondotti alla disposizione agevolativa purché siano strettamente connessi all'incremento di produttività del lavoro e dell'efficienza organizzativa della fondazione, così come chiarito nella citata circolare n. 49 del 2008.
Deve trattarsi ovviamente di somme documentabili in modo che sia individuabile la ragione dell'erogazione, in relazione al particolare settore di riferimento.
Nella circolare n. 49 citata è stato infatti evidenziato che le somme di cui al comma 1, lett c), della disposizione in questione "non devono essere necessariamente previste in contratti collettivi, ma possono anche essere previste in modo unilaterale dal datore di lavoro, purché siano documentabili (per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta)".
Conclusivamente, sulla base di quanto esposto, si ritiene che nella fattispecie prospettata dall'istante l'agevolazione possa trovare applicazione.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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