Interpello - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - cause di decadenza dalle agevolazioni per la PPC - conferimento del fondo prima del quinquennio dall'acquisto
Risoluzione Agenzia Entrate n. 455 del 01.12.2008
Con l'interpello in esame, concernente le cause di decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge 8 agosto 1954, n. 604, è stato esposto il seguente
Quesito
TIZIO chiede se si verifichi la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, previste dalla legge 8 agosto 1954, n. 604 (di seguito PPC), nell'ipotesi in cui un coltivatore diretto, prima del decorso di un quinquennio dall'acquisto, conferisca il fondo acquistato con le predette agevolazioni in una società agricola in accomandita semplice "...composta dallo stesso nonché dal suo coniuge e dai figli, in cui lo stesso coltivatore diretto sia socio accomandatario unitamente al coniuge e ad un figlio".
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'interpellante, premesso che l'articolo 7 della legge n. 604 del 1954 prevede la decadenza dalle agevolazioni per la PPC nell'ipotesi di alienazione volontaria o cessazione della coltivazione diretta del fondo prima dei cinque anni dall'acquisto, sostiene che la decadenza dalle predette agevolazioni non si verifica qualora, prima del decorso di un quinquennio, il fondo venga conferito in una società agricola di persone composta dallo stesso coltivatore diretto, dal suo coniuge e dai suoi figli, posto che, in tal caso, il coltivatore diretto continua ad esercitare sul fondo l'attività agricola nella nuova veste di socio.
Tale soluzione troverebbe ulteriore conferma negli articoli 9 e 11, comma 3, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Parere della Direzione
In merito alla questione rappresentata con l'istanza in esame, si osserva che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604 "Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente".
All'ipotesi di alienazione volontaria del fondo, individuata dall'articolo 7 della legge n. 604 del 1954 quale causa di decadenza dalle agevolazioni per la PPC, deve ritenersi riconducibile anche il conferimento della proprietà o di altri diritti reali vantati sul fondo.
Ciò in quanto il conferimento comporta, in ogni caso, il trasferimento di beni quale corrispettivo dell'acquisizione della partecipazione societaria (v. Cass. 12 marzo 2008, n. 6578; Cass. 29 settembre 2006, n. 21229; Cass. 11 aprile 2002, n. 5141; Cass. 10 marzo 1990, n. 1963).
Ciò posto, si ritiene che a differenti conclusioni deve, tuttavia, pervenirsi con riferimento all'ipotesi di conferimento in una società agricola di persone del fondo acquistato con le agevolazioni per la PPC, qualora soci della conferitaria siano il coltivatore diretto ed i suoi familiari.
Infatti, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 7 della legge n. 604 del 1954, è necessario tener conto, secondo i criteri interpretativi di cui all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, dell'evoluzione legislativa che ha interessato il settore agricolo, in quanto gli interventi normativi sono caratterizzati dalla volontà di favorire la modernizzazione dell'attività agricola, anche mediante il ricorso all'utilizzo della forma societaria.
In particolare, l'articolo 7 della legge n. 604 del 1954 va correlato all'articolo 9 del d.lgs. n. 228 del 2001, ai sensi del quale: "Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche...".
Come precisato nella risoluzione 4 luglio 2008, n. 279, la previsione recata dal predetto articolo 9 del d.lgs. n. 228 del 2001 va interpretata nel senso di continuare a riconoscere (confermare) i benefici goduti in qualità di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale nell'ipotesi in cui gli stessi decidano di costituire una società di persone tramite la quale, in veste di soci, continuare l'esercizio dell'attività agricola.
Inoltre, l'articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 228 del 2001 ha precisato che "Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo..., ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile...Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore".
Atteso ciò, in base ad una lettura logico-sistematica del quadro normativo sopra esposto si ritiene che nel caso di conferimento di un fondo, acquistato con le agevolazioni per la PPC, in una società agricola in accomandita semplice - della quale il coltivatore diretto sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge e un figlio - effettuato nel quinquennio successivo all'acquisto non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni, in quanto, con il conferimento in parola, viene data attuazione ad una riorganizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell'attività agricola, coerentemente con la ratio che ha ispirato gli interventi legislativi volti a riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle società (v. articolo 10 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il quale ha modificato l'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153).
Resta inteso che la conservazione dell'agevolazione tributaria in parola, in presenza degli altri requisiti, persiste purché il coltivatore diretto (conferente) mantenga la qualità di socio accomandatario nella conferitaria e coltivi direttamente il fondo conferito.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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