Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - articolo 10 del D.P.R. 633/1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 466 del 03.12.2008
QUESITO
La ALFA S.p.A. (di seguito, "ALFA") opera nel settore dei servizi telematici e fornisce servizi di natura informatica a enti creditizi e finanziari.
In particolare, tale società ha stipulato con la BETA S.p.A. (di seguito, "BETA") un contratto che si caratterizza per avere ad oggetto un servizio di outsourcing di infrastrutture tecnologiche ed operative che consente di processare le istruzioni impartite dai programmi software e di realizzare i servizi bancari e finanziari dell'istituto.
Nell'ambito di questo particolare contratto, ed in particolare per il tramite delle funzioni di "mainframe&printing" e "midrange", ALFA mette a disposizione le macchine elettroniche (hardware centrale e dipartimentale), i software di base e il personale sui quali opera il sistema informativo proprio dell'istituto.
In sostanza, per garantire l'erogazione dei servizi oggetto dell'istanza in esame, ALFA:
1. fornisce l'infrastruttura tecnologica ed operativa necessaria all'erogazione dei servizi bancari a BETA;
2. gestisce tale infrastruttura ed il suo corretto funzionamento;
3. cura, attraverso l'organizzazione, il controllo ed esecuzione delle fasi elaborative, la materiale esecuzione delle operazioni bancarie che vengono processate per mezzo del software applicativo, fornito e gestito dall'istituto bancario, ma installato sull'infrastruttura teconologica messa a disposizione da ALFA.
Tale struttura ha la funzione di attivare materialmente i pagamenti, gli incassi, gli ordini ecc. e consente di realizzare le operazioni finanziarie di BETA generando operazioni idonee a trasferire i fondi.
Più specificamente, tale infrastruttura tecnologica comprende l'erogazione da parte di ALFA dei seguenti servizi:
- operazioni di prestito e finanziamento;
- sofferenze;
- servizio di portafoglio;
- servizio di incasso effetti;
- operazioni di raccolta;
- conti banche;
- garanzie reali e personali;
- servizi di pagamento;
- pagamento utenze;
- centrale rischi;
- servizio condizioni;
- operazioni valutarie;
- operazioni in titoli (esclusa la custodia e l'amministrazione);
- reti;
- sistema di filiale - front office bancario;
- virtual banking;
- informativa alla clientela.
L'istante ha altresì precisato che il "Contratto per la fornitura di servizi informatici", stipulato con BETA il..2007, (di seguito, il "Contratto") prevede che ALFA assuma la piena, diretta ed esclusiva responsabilità per la corretta esecuzione dei servizi impegnandosi a risarcire, seppur nei limiti di un'apposita copertura assicurativa, i danni sofferti dai clienti in caso di inadempienze relative all'erogazione dei servizi.
Ciò posto, la società istante chiede di conoscere se alla fornitura dei servizi telematici sopra elencati possa applicarsi il regime di esenzione previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante rileva che l'Agenzia delle Entrate si è già espressa in risposta ad un precedente interpello presentato in data ... 2003 da GAMMA S.p.A., in merito all'esecuzione dei medesimi servizi (ad esclusione del servizio "sofferenze" e del servizio "conti banche") a favore di BETA.
Successivamente, il medesimo istituto bancario, afferma ALFA, ha risolto gli accordi esistenti ed ha intenzione di affidare i medesimi servizi all'istante.
Ciò posto, la società istante ritiene che i servizi dalla stessa erogati e sopra descritti ricadano tra le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale interpretazione troverebbe conferma negli orientamenti e nei principi enunciati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Corte di giustizia europea in materia.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La formulazione dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, norma che individua le operazioni esenti ai fini dell'IVA, trae origine dall'articolo 135, della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, cosiddetta di "rifusione", che ha sostituito dal 1 gennaio 2007 la VI Direttiva IVA.
Relativamente all'ambito di applicazione di tale disposizione, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha in più pronunce espresso il proprio orientamento (v. sentenze C- 235/87 del 26/3/1987, C-2/95 del 5/06/97 e C- 235/00 del 13 dicembre 2001). In particolare, nella sentenza C-2/95 del 5/06/97, SDC, la Corte ha ritenuto che le operazioni indicate in detto articolo sono da considerarsi esenti, anche se rese in forma elettronica, automatica o manuale e ancorché lo stesso servizio sia fornito con l'ausilio di un centro informatico o di terzi cui sia demandata l'attuazione delle operazioni. Inoltre, è stato chiarito che, nel caso di affidamento a terzi dell'esecuzione delle operazioni in esame, ai fini dell'esenzione, non è sufficiente che il servizio fornito sia un elemento indispensabile alla realizzazione di una prestazione finanziaria esente, bensì è necessario che lo stesso costituisca "un insieme distinto nella sua globalità, idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni per le quali è espressamente prevista l'esenzione".
A giudizio della Corte, inoltre, non sono esenti da IVA i servizi concernenti la semplice "fornitura di una prestazione materiale o tecnica, come il mettere a disposizione della banca un sistema informatico" e, a tal fine, è di fondamentale importanza l'analisi del grado di responsabilità contrattuale del centro di informatica nei confronti delle banche clienti. Infatti, occorre valutare se tale responsabilità è limitata agli aspetti tecnici delle prestazioni fornite ovvero si estende alla corretta esecuzione delle operazioni bancarie.
Tali principi sono stati in seguito ripresi ed ampliati dalle risoluzioni della Agenzia delle Entrate n. 205/E del 10 dicembre 2001, n. 120/E del 28 maggio 2003, n. 133/E del 13 giugno 2003 e n. 175/E del 28 aprile 2008. Ciò posto, entrando nel merito della questione, si formulano le seguenti osservazioni.
Nell'istanza si evidenzia che ALFA assume una responsabilità per i servizi resi nei confronti di BETA, diversa e più elevata rispetto a quella di natura tecnica legata alla semplice messa a disposizione di supporti informatici, per tutti i danni a qualsiasi titolo provocati da ALFA a BETA, nell'ambito delle disposizioni contrattuali, ivi inclusi i danni oggetti di manleva, e che, nell'ambito del rapporto contrattuale, ogni parte dovrà manlevare o tenere indenne l'altra da danni e ragionevoli costi di difesa derivanti da azioni intentate o minacciate da terzi che siano originate da inadempimenti o illeciti della parte manlevata. In sostanza, BETA avrebbe il diritto di essere manlevato da ALFA nel caso di azioni legali minacciate od intentate da terzi nei suoi confronti per atti, fatti od omissioni imputabili alla stessa ALFA.
Tale livello di responsabilità - se effettivamenete configurabile - comporta,seguendo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia CEE nella sentenza C-2/95 del 5/06/97, SDC, sopra richiamata, una riconducibilità, in generale, dei servizi informatici forniti alle fattispecie di esenzione previste dall'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto servizi relativi ad operazionifinanziarie.
Sulla base delle affermazioni rese nell'istanza e nel presupposto della loro veridicità e completezza si ritiene che, in linea di principio, possano essere ricondotti alle operazioni indicate dal citato articolo 10, primo comma, n. 1, i servizi telematici forniti da ALFA a BETA relativi alle seguenti tipologie di operazioni:
- operazioni di prestito e finanziamento;
- sofferenze;
- servizio di portafoglio;
- servizio di incasso effetti;
- operazioni di raccolta;
- conti banche;
- garanzie reali e personali;
- servizi di pagamento;
- pagamento utenze;
- centrale rischi;
- servizio condizioni;
- reti
- sistema di filiale - front office bancario.
Limitatamente a tale ultimo servizio si precisa che, qualora detto servizio consista nella mera fornitura di un sistema informatico (hardware e software) idoneo a mettere in collegamento le filiali con il sistema informativo centrale, si realizzerà la mera prestazione di un servizio tecnico non rientrabile nel regime esenzione.
Analogamente, rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 10, n. 3, i servizi telematici relativi alle:
- operazioni valutarie in cambi.
Si considerano operazioni esenti ai fini IVA, in quanto riconducibili ad operazioni elencate nell'articolo 10, n. 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni telematiche svolte da ALFA concernenti:
- operazioni in titoli (esclusa la custodia e l'amministrazione).
Per quanto riguarda, invece, il servizio di "virtual banking" si evidenzia che lo stesso è esente solo se utilizzato in via esclusiva per effettuare operazioni esenti ex articolo 10.
Da ultimo, si ritiene che il servizio di "informativa alla clientela" è esente da imposta se relativo ad operazioni contabili effettuate sui conti correnti, a patrimoni gestiti o al portafoglio effetti, attesa la loro connessione oggettiva con operazioni esenti ex articolo 10.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi