RISOLUZIONE N. 48/E
Roma, 19 settembre 2024
OGGETTO: Versamento, mediante modello F24, delle somme dovute in relazione al
concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12
febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024,
n. 108
Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento
spontaneo, il Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal
decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 (di seguito decreto), prevede che i contribuenti di
minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante
dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possano
accedere a un concordato preventivo biennale (CPB) alle condizioni e secondo le modalità
ivi indicate.
In merito, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale,
l’articolo 20, comma 2, del decreto dispone che “Per il primo periodo d’imposta di
adesione al concordato:
a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta
relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento
della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro
autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli
articoli 15 e 16;
b) se l’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla
base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo
pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto
previsto dall’articolo 17”.
Il successivo articolo 20-bis del decreto, relativo ai medesimi soggetti, dispone
inoltre che “Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono
alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa
o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto
al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si
riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una
imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese [..]”.
Per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, l’articolo 31, comma 2, lettera a),
del decreto prevede che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, “se
l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta
una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui
all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se
positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per
il periodo d’imposta precedente”.
Per i medesimi soggetti, il successivo articolo 31-bis del decreto dispone che “Per i
periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta
dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro
autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al
corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce
la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari
al 10 per cento dell’eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma
65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in
argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “4068” denominato “CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione
acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del
2024”;
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• “4069” denominato “CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche -
Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del
d.lgs. n. 13 del 2024”;
• “4070” denominato “CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP -
Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
• “4071” denominato “CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui
all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”;
• “4072” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto
imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
• “4073” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui
all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4068”, “4069”, “4071”,
“4072” e “4073” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme
indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di
riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato
“AAAA”.
Il codice tributo “4070” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al
codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle
Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con
l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il
versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Per i codici tributo “4071” e “4073”, relativi all’imposta sostitutiva, in caso di
versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato
nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR”
indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il
suddetto campo è valorizzato con “0101”.
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