Acquisto di crediti IVA chiesti a rimborso infrannuale - articolo 38-bis del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 Istanza d'interpello - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Societe Alfa S.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 49 del 04.04.2006
Con interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentato in data 13 dicembre 2005, la Societe Alfa S.A. ha esposto il seguente quesito volto a conoscere l'esatta applicazione dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
QUESITO
La filiale italiana della banca francese Societe Alfa S.A. intende acquistare i crediti IVA maturati dalla banca italiana Beta SpA nei primi due trimestri dell'anno 2005 e chiesti a rimborso infrannuale ai sensi dell'articolo 38-bis, secondo comma, del dPR n. 633 del 1972.
Tanto premesso l'istante chiede se esistano impedimenti alla cessione dei crediti infrannuali chiesti a rimborso.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante è dell'avviso che la cessione, se effettuata secondo le modalità previste dagli articoli 69 e 70 - concernenti "le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato" - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possa considerarsi pienamente efficace ed opponibile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
D'altronde, secondo la società richiedente, atteso che la legge istitutiva dell'IVA nulla dispone in ordine alla cedibilità del credito, dovrebbe essere ammissibile anche la cessione dei crediti infrannuali chiesti a rimborso, nonostante l'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, nel disciplinare i poteri di ripetizione delle somme rimborsate esercitabili dall'Amministrazione finanziaria, faccia testualmente riferimento al "credito risultante dalla dichiarazione annuale".
Infine, per la società istante la propria tesi troverebbe un'ulteriore conferma nel fatto che gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono rilasciare, in relazione a tali crediti, l'attestazione di cui all'articolo 10 ("Attestazione dei crediti tributari") del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70 del 1988 dispone che "agli effetti dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate".
Come già chiarito con circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006, punto 12.4, per "credito risultante dalla dichiarazione annuale" si deve intendere quello indicato nella dichiarazione annuale IVA e, pertanto, solo tali crediti - e non anche quelli infrannuali chiesti a rimborso - sono suscettibili di cessione.
Peraltro, la richiesta di rimborso infrannuale va tenuta distinta dall'autoliquidazione in sede di dichiarazione annuale del credito spettante e dalla relativa richiesta di rimborso.
Non si ritiene, infine, che a diversa conclusione possa indurre la circostanza che gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono rilasciare per i crediti IVA infrannuali l'attestazione di cui all'articolo 10 ("Attestazione dei crediti tributari") del D.L. n. 269 del 2003, che consente agli istituti di credito che hanno sottoscritto con l'Agenzia specifiche convenzioni, di anticipare ai creditori il 90 per cento del valore del credito medesimo. In tale evenienza, infatti, l'istituto bancario si impegna a concedere al contribuente un'anticipazione del credito rimborsabile, purché lo stesso dia disposizione irrevocabile all'Agenzia delle entrate di liquidare il rimborso per il tramite dell'istituto medesimo. Trattasi, quindi, di uno strumento per facilitare l'accesso al credito a tutte le imprese in attesa di rimborsi periodici IVA in conto fiscale, senza, peraltro, che l'istituto bancario si configuri quale cessionario del credito medesimo.
Per quanto sopra, si conferma che i crediti IVA di cui alle richieste di rimborso infrannuale non possono formare oggetto di cessione rilevante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
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