Risoluzione Agenzia Entrate n. 49 del 09.06.2010

Istituzione codice tributo per il versamento, tramite modello F24, di somme a titolo di riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali ai sensi dell’art. 81, comma 24, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e art. 15, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Risoluzione Agenzia Entrate n. 49 del 09.06.2010

L’articolo 81, comma 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che “il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell’articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell’opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un’ imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 16 per cento”.
La suddetta imposta sostitutiva è versata tramite il codice tributo 1815, istituito con risoluzione n. 63 del 12 marzo 2009, in un’unica soluzione, contestualmente al saldo dell’imposta personale dovuta per l’esercizio di prima applicazione del citato articolo 92 bis del TUIR. Su opzione del contribuente, l’imposta in parola può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all’esercizio di prima applicazione del citato articolo 92 bis e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.
L’articolo 81, comma 24, del decreto legge n. 112/2008, prevede che ”Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.”
L’art. 15, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che “Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere attuato tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. L’imposta sostitutiva è versata…”, tramite il codice tributo 1820, istituito con risoluzione n. 127, del 25 maggio 2009, “…in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”
Ciò premesso, al fine di consentire il versamento tramite modello F24, secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle imposte sostitutive rideterminate secondo la disposizione del predetto art. 81, c. 24, del d.l. n. 112 del 2008, il quale trova applicazione anche per la fattispecie contemplata dall’articolo 15, c. 7, del d. l. n. 185 del 2008, si istituisce il seguente codice tributo:
“1831”- denominato “Riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali ai sensi dell’art. 81, c. 24, del d.l. 25/6/ 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6/8/2008, n. 133, e dell’art. 15, c. 7, del d.l. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28/1/2009, n. 2”
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione quale “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” si riportano le informazioni relative all’eventuale rateazione nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

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