Risoluzione Agenzia Entrate n. 5 del 09.01.2006

Interpello ex articolo 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991 n. 413 - Società ''XX s.a.s.'' con sede legale in ... - Operazione di scissione societaria parziale e non proporzionale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 5 del 09.01.2006

La società "XX s.a.s." ha inviato alla scrivente, in data ...., per il tramite della Direzione Regionale competente, un'istanza di interpello, formulata ai sensi dell'articolo 21, comma 9, legge 413/1991, relativa ad un'operazione di scissione societaria parziale e non proporzionale.

Fatto
La società istante ha come oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e la gestione di immobili di proprietà sociale ed è partecipata in modo paritario da tre fratelli di cui due sono i soci accomandatari ed uno il socio accomandante.
Sulla totalità delle quote esiste un diritto di usufrutto generale e vitalizio a favore dei genitori degli stessi soci.
La stessa società possiede vari immobili sia in .... che in altre località del .... Italia e tutti questi immobili, fatta eccezione per uno situato in provincia di ...., sono suddivisibili in distinte unità immobiliari.
Una minima parte delle predette unità immobiliari è data in locazione a terzi mentre la maggior parte delle stesse è utilizzata direttamente sia dai soci che dagli usufruttuari.
Al fine di effettuare una razionale suddivisione dei beni all'interno della compagine familiare e con l'obiettivo di far cessare le attuali divergenze insorte nella gestione del compendio immobiliare, la società istante intenderebbe porre in essere una operazione di scissione parziale e non proporzionale.
La suddetta operazione comporterebbe:
- la costituzione di tre nuove società di capitali riconducibili ciascuna a uno dei tre fratelli e l'attribuzione ad ogni società beneficiaria, a valori contabili, di un numero di unità immobiliari rappresentanti la quota parte che ogni singolo socio detiene nella società scindenda;
- il mantenimento in capo alla società scindenda, che rimarrebbe posseduta dagli attuali tre soci, dell'unica unità immobiliare, sita nella provincia di ...., in quanto non suddivisibile; - l'iscrizione dell'usufrutto generale e vitalizio a favore dei genitori anche sui titoli delle tre società neo costituite.

Soluzione prospettata
La società istante ritiene che l'operazione di scissione, come sopra delineata, trovi le sue valide ragioni economiche nell'esigenza di superare le divergenze insorte tra i soci sulle modalità di gestione del patrimonio immobiliare.
Viene, inoltre, sottolineato che l'operazione prospettata non determinerebbe alcun risparmio d'imposta in quanto, avvenendo il trasferimento degli immobili alle società beneficiarie a valori di libro, la tassazione si avrebbe in ogni caso o all'atto della successiva cessione dell'immobile (in capo alla beneficiaria) o all'atto della successiva cessione della partecipazione (in capo al socio).

Normativa di riferimento
In base al disposto dell'articolo 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, alcuni atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, sono a certe condizioni inopponibili all'amministrazione finanziaria, la quale ha il potere di disconoscere i vantaggi che ne derivano.
Affinché un'operazione possa configurarsi come elusiva occorre che si verifichino contemporaneamente le seguenti quattro condizioni:
1) deve trattarsi di comportamenti (intesi come serie di atti, fatti e negozi posti in essere anche successivamente nel tempo) che, nel loro ambito, comportano l'utilizzo di una o più delle operazioni indicate al terzo comma dello stesso art. 37-bis;
2) diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento;
3) tesi ad ottenere un risparmio d'imposta indebito, nonché disapprovato dal sistema;
4) deve trattarsi, infine, di comportamenti privi di valide ragioni economiche.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
In relazione alla fattispecie oggetto di interpello, occorre preliminarmente osservare che la medesima istanza era già stata presentata alla competente Direzione Regionale, in data ....., e trasmessa alla Direzione Centrale in data ......
La scrivente, con nota .......del ......, nell'osservare che l'istanza risultava generica e lacunosa, tale da non consentire un'accurata e completa analisi della fattispecie rappresentata, attesa l'insufficienza delle informazioni fornite e della documentazione allegata, aveva dichiarato la stessa inammissibile.
A parere della scrivente, l'istanza in esame, al pari della precedente, appare gravemente lacunosa sia per quanto riguarda l'aspetto documentale sia per quanto riguarda la motivazione.
In particolare, l'allegato progetto di scissione non contiene un'elencazione dettagliata delle singole attività e passività trasferite alle società beneficiarie con i relativi valori contabili e di stima, né illustra i criteri utilizzati nella determinazione del rapporto di cambio.
Inoltre nell'istanza non vengono indicati i dati giuridico-economici in grado di evidenziare, per la società istante/scindenda, nuove strategie imprenditoriali conseguenti alla scissione e, per le società beneficiarie, forme imprenditoriali di gestione degli immobili trasferiti. Per quanto concerne il requisito della sussistenza delle valide ragioni economiche, la società istante si limita a enunciare, in modo del tutto generico, l'esistenza nell'ambito della compagine sociale di divergenze in merito alla gestione del compendio immobiliare.
Dall'esame della documentazione prodotta non vi è traccia di tale disaccordo tra i soci.
Le ragioni della prospettata scissione parziale non proporzionale appaiono, invece, rinvenibili nella finalità di suddividere il patrimonio immobiliare della società scissa fra le tre società beneficiarie in modo da consentire a ciascun socio di gestire singolarmente i diversi immobili e di destinarli a finalità personali.
Infatti, l'unipersonalità delle società beneficiarie, la ristretta base familiare della compagine societaria della società istante, la gestione degli immobili di tipo meramente "locatizio", il patrimonio della società scissa che sembra risultare ab inizio di comodo sono elementi di valutazione dai quali è possibile desumere che l'operazione considerata appare preordinata esclusivamente alla creazione di società "contenitori" che consentano di assegnare a ciascun socio una parte degli immobili dei quali lo stesso potrà liberamente disporre attraverso lo schermo societario.
Come ribadito di recente dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive ..."la scissione, da ritenersi sostanzialmente non proporzionale, potrebbe prestarsi ad un uso "distorto" finalizzato ad una mera assegnazione dei beni ai soci. In questa ipotesi, infatti, qualora anche una delle tre società risultanti dalla scissione venisse privata di operatività, risultando un mero "contenitore" dei beni trasferiti, il risparmio fiscale sarebbe rinvenibile nello spostamento sine die della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi, prevista sulla base del valore normale dei medesimi cespiti, ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. c) e comma 3, del Tuir".
Sulla base delle suddette considerazioni l'operazione in oggetto, realizzata secondo le modalità illustrate, appare, quindi, uno strumento indiretto posto in essere al solo fine di conseguire un indebito risparmio fiscale.
Tutto ciò premesso, la scrivente ritiene che l'operazione di scissione parziale non proporzionale, così come rappresentata nell'istanza in esame, sia strumentale alla mera assegnazione di beni ai soci e non ad una vera riorganizzazione aziendale finalizzata a rendere più efficiente l'esercizio dell'attività d'impresa.
Da ciò discende, pertanto, che la suddetta operazione presenta aspetti di elusività, in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire un vantaggio tributario da considerare indebito poiché realizzato attraverso l'aggiramento delle norme di cui al comma 1, lett. c) e comma 3 dell'art. 86 del Tuir.

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