Risoluzione Agenzia Entrate n. 5 del 18.01.2007

Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. CAF ALFA SRL
Risoluzione Agenzia Entrate n. 5 del 18.01.2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 37, comma 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il CAF ALFA SRL, nell'interesse delle imprese commerciali sue assistite nonché associate all'Associazione Commercianti della Provincia di ...., chiede di sapere se, a decorrere dal 1 gennaio 2007, i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi sono esonerati dall'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante osserva che l'articolo 37, comma 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, stabiliva che a decorrere dal 1 gennaio 2007 "è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696".
L'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, ha convertito in legge il predetto decreto ed ha sostituito l'articolo 37, comma 35, prevedendo che "ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adottati".
Per effetto di tale sostituzione, il nuovo comma 35 dell'articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006 non prevede più la soppressione dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge n. 413 del 1991.
Ciò posto, l'istante ritiene che nonostante sia venuta meno l'originaria formulazione dell'articolo 37, comma 35, dal 1 gennaio 2007, tutti i soggetti indicati all'articolo 37, comma 33, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, non sono più tenuti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali, salva l'emissione di fattura su richiesta del cliente. Al riguardo, l'istante osserva che trova applicazione l'articolo 1, commi da 429 a 430-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante la disciplina della trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti della grande distribuzione secondo cui "la trasmissione telematica (...) sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'istanza di interpello è inammissibile poiché presentata da soggetto non portatore di interesse personale e diretto. Invero, il quesito in esame riguarda la posizione fiscale delle imprese commerciali assistite dal Caf interpellante.
Come stabilito dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e dagli articoli 1, commi 1, 2 e 3, e 3 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209 e, inoltre, chiarito con la circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, sono legittimati a presentare l'istanza di interpello, oltre al contribuente, i soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso.
Condizione necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di interpello è che la richiesta si riferisca ad un caso concreto e personale del contribuente istante, da trattare ai fini tributari. Sono esclusi, pertanto, i soggetti portatori di interessi diffusi che intendano conoscere l'interpretazione di norme applicabili da parte dei propri associati. Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere non produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000, ma riconducibile nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
L'articolo 37, commi da 33 a 37, del D.L. n. 223 del 2006 ha disposto per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico di cui all'articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi effettuate.
Il testo originario della norma è stato oggetto di una prima modifica ad opera del comma 30 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Le modifiche hanno riguardato l'ultimo periodo del comma 34 del citato articolo 37, che adesso stabilisce che "restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
La disposizione in esame ha chiarito che l'obbligo di comunicazione telematica dei corrispettivi introdotto dal decreto legge n. 223 del 2006 non sostituisce quello di certificazione fiscale dei corrispettivi e che resta fermo, pertanto, l'obbligo di emettere gli scontrini e le ricevute fiscali per tutti i contribuenti interessati, fatta eccezione per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione commerciale come definite dal comma 430 della legge n. 311 del 2004.
Il citato comma 430 stabilisce che "sono imprese della grande distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti".
Al riguardo, si evidenzia che, come precisato dalla scrivente con la circolare n. 8/E del 23 febbraio 2006, il concetto di "grande distribuzione" presuppone un'attività destinata ad una ampia platea di clienti, svolta in più punti vendita di grande dimensione dislocati sul territorio.
Tanto premesso, sotto il profilo degli effetti della trasmissione telematica dei corrispettivi, per le imprese della grande distribuzione - purché dotate di più punti vendita di adeguate dimensioni - la comunicazione dei corrispettivi sostituisce anche l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Il quadro normativo sopra delineato è ulteriormente mutato con l'approvazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007) che ha modificato le disposizioni del citato decreto legge n. 223 del 2006.
In particolare, l'articolo 1, comma 327, della legge finanziaria 2007 ha sostituito il comma 37 del menzionato articolo 37, prevedendo che "l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1 giugno 2008".
Per effetto di tale sostituzione, le disposizioni in commento non entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2007, come originariamente previsto dal citato articolo 37, comma 37, e quindi, i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 non sono ancora obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

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