La disciplina relativa al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), istituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dispone che lo stesso è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della medesima legge.
Il comma 7 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, inoltre, prevede che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso articolo 19.
Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020 sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo in parola.
In particolare, l'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020 dispone che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24. Pertanto, ai sensi del quadro normativo sopra richiamato:
Tanto premesso, per il versamento del TEFA tramite i modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP) sono istituiti i seguenti codici tributo:
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell'attività di controllo.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati", riportando i seguenti dati:
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "TARES-TARI" (valore 5), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati", riportando i seguenti dati:
Per gli anni d'imposta 2021 e successivi, la Struttura di gestione effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI (ovvero tariffa avente natura corrispettiva) e di TEFA, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicati nel modello F24.
In proposito, si rammenta che, per l'anno d'imposta 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020, a decorrere dalle ripartizioni del gettito del 1° giugno 2020 la Struttura di gestione effettua lo scorporo del TEFA dai singoli pagamenti (compresi eventuali interessi e sanzioni) e il successivo riversamento alle province e città metropolitane applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata da tali enti. Per i periodi precedenti, invece, rimane di competenza delle amministrazioni comunali il riversamento della componente relativa al TEFA alle rispettive province e città metropolitane.
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