Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24-accise, delle accise sui tabacchi lavorati, degli interessi per ritardato pagamento e dell'indennità di mora di cui al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49, comma 7, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Risoluzione Agenzia Entrate n. 50 del 15.02.2008
L'articolo 1 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, prevede che i tabacchi lavorati, oltre ad altri prodotti, siano sottoposti ad accisa.
Il predetto decreto legge dispone che il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, dai titolari dei depositi fiscali, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo dal giorno 16 fino alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo nei versamenti si applica un'indennità di mora oltre agli interessi.
Al riguardo, con Risoluzione n. 172/E del 20 dicembre 2005, per consentire il versamento dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo sul territorio nazionale, mediante i modelli F24, sono stati istituiti i codici tributo 2823, 2824, 2825, 2829, 2830 e 2831.
Inoltre, il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, all'articolo 1, prevede che le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, riscosse tramite i modelli F24, sono riversate, dalla struttura di gestione, individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, direttamente alla predetta Regione.
Lo stesso decreto legislativo 137/2007, all'articolo 2, rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione, tra l'altro, dei criteri contabili di imputazione delle quote dei proventi erariali di competenza della predetta Regione Autonoma.
Nelle more dell'emanazione del predetto decreto attuativo, per consentire l'individuazione dei 9/10 della quota di accisa sui tabacchi lavorati, dei relativi interessi e dell'indennità di mora per ritardato pagamento, di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono istituiti i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" nella specifica sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" del modello di versamento "F24-Accise", reperibile in formato elettronico sui siti Internet www.aams.it e www.agenziaentrate.gov.it :
- " 2839 " denominato "9/10 dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia - primi quindici giorni del mese";
- " 2840 " denominato "9/10 dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia - interessi - primi quindici giorni del mese";
- " 2841 " denominato "9/10 dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia - indennità di mora - primi quindici giorni del mese";
- " 2842 " denominato "9/10 dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia - dal giorno 16 alla fine del mese";
- " 2843 " denominato "9/10 dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia - interessi - dal giorno 16 alla fine del mese";
- " 2844 " denominato "9/10 dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia - indennità di mora - dal giorno 16 alla fine del mese";
I soggetti tenuti al versamento, in sede di compilazione del predetto modello di versamento dovranno indicare nel campo "importi a debito versati" in corrispondenza dei suddetti codici tributo la quota dell'imposta in parola direttamente imputabile alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pari ai 9/10 dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nel territorio della richiamata Regione.
Nel campo "ente" dovrà essere riportato il carattere "M", nel campo "provincia" la sigla della provincia di ubicazione del deposito del distributore, nei campi "mese" ed "anno" dovranno essere indicati il mese e l'anno di immissione in consumo dei tabacchi lavorati nel formato "MM" e "AAAA".
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