Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 15.02.2008

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'Irap dovuta ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, da parte delle Istituzioni scolastiche rientranti nella definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera e bis) dello stesso decreto
Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 15.02.2008

La circolare del 28 dicembre 2007, n. 41, del Ministero dell' economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - nel fornire chiarimenti in merito alle modalità di versamento, a decorrere dal 1 gennaio 2008, dell'Irap e delle ritenute alla fonte (ritenute Irpef su redditi da lavoro dipendente ed assimilati, ritenute Irpef su redditi da lavoro autonomo, addizionali comunali e regionali all'Irpef, etc.) da parte degli enti pubblici, ha previsto che le Istituzioni scolastiche di cui all'oggetto, effettuino i pagamenti tramite il modello F24.
Per consentire il versamento mensile dell'Irap, determinata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte delle Istituzioni scolastiche, si istituisce il seguente codice tributo:
- "3858", denominato " Irap - versamento mensile - art. 10 bis, comma 1, D. Lgs 446/97"
In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo deve essere indicato nella sezione "Regioni" unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata "Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome" pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it , esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", evidenziando, nel campo "rateazione/mese rif.", il mese di riferimento espresso nella forma "00MM" e nel campo "periodo di riferimento", l'anno d'imposta espresso nella forma "AAAA".
Si precisa che tale codice tributo, sarà operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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