Risoluzione Agenzia Entrate n. 52 del 18.02.2008

Istanza d'interpello - Aliquota Iva applicabile alle prestazioni per la costruzione di un 'cunicolo pilota esplorativo' e propedeutico per la realizzazione di un tunnel ferroviario - nn. 127-quinquies) e 127-septies), Tabella A, Parte terza, D.P.R. 26/10/1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 52 del 18.02.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dei nn. 127-quinquies) e 127-septies), Tabella A, Parte terza, del D.P.R. n. 633 del 1972, e' stato esposto il seguente

Quesito
Con istanza presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la società ALFA (di seguito "la Società"), in persona del proprio legale rappresentante, ha chiesto chiarimenti relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui ai nn. 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
La Società "ha per oggetto la messa a punto di misure per lo sviluppo e la progettazione di un tunnel ferroviario ...., in particolare:
a) la redazione del progetto definitivo;
b) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, comprese quelle relative alla valutazione di impatto ambientale, applicabili nei due Stati;
c) l'esecuzione di indagini geognostiche integrative;
d) la presentazione di un modello di finanziamento e delle modalità di concessione della parte comune;
e) le attività propedeutiche dei lavori di costruzione;
f) la realizzazione di studi complementari e la definizione di indagini, opere e installazioni supplementari qualora quelle inizialmente previste si rivelassero insufficienti o inadeguate".
La realizzazione di ciascuna delle attività appena descritte avviene mediante contratti di affidamento ad imprese terze a mezzo gare pubbliche di appalto.
Ciò posto, la Società dichiara di voler "iniziare i lavori per la realizzazione del cunicolo pilota esplorativo e propedeutico per la realizzazione ...".
Al riguardo, la Società chiede di precisare se le prestazioni di servizi e cessioni di beni inerenti alla realizzazione del suddetto cunicolo siano da assoggettare all'aliquota Iva del 10 per cento ai sensi dei sopra citati nn. 127-quinquies) e 127-septies).

Soluzione prospettata dal contribuente
Posto che "la realizzazione del cunicolo pilota esplorativo e propedeutico per ..... e' imprescindibile e assolutamente necessaria per la realizzazione della linea di trasporto della .....", la Società ritiene corretto applicare l'aliquota ridotta del 10 per cento ai sensi del n. 127-quinquies) della predetta Tabella A, Parte terza.

Parere della Direzione Centrale
In base al combinato disposto delle disposizioni contenute ai numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, Parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies" - tra le quali rientrano le "linee di trasporto ad impianto fisso" - sono soggette alla aliquota Iva del 10 per cento.
Con circolare 29 dicembre 1986, n. 86, e' stato chiarito che alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto aventi ad oggetto la costruzione di linee relative al trasporto di persone ad impianto fisso, incluse le ferrovie, si applica l'aliquota Iva ridotta. Nella predetta pronuncia e' stato ulteriormente precisato che l'equiparazione alle opere di urbanizzazione primaria (con conseguente applicabilità dell'aliquota Iva agevolata) "riguarda soltanto le linee di trasporto ossia gli impianti negli elementi che li costituiscono, come ad esempio linea ferrata, linea aerea, stazioni e non anche le motrici e le carrozze metropolitane e tranviarie che sono, invece, soggette al tributo con l'aliquota ordinaria".
Ciò posto, con riferimento particolare ai servizi di "progettazione" relativi alla realizzazione dell'opera agevolabile, si rileva che il n. 127-septies) attiene solo alla costruzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente n. 127-quinquies), senza riferirsi espressamente alle prestazioni di progettazione.
Dette prestazioni, pertanto, in linea di principio, non beneficiano dell'applicazione della minore aliquota, ma scontano l'imposta ordinariamente con l'aliquota del 20 per cento.
Tuttavia, si evidenzia come nella risoluzione 24 dicembre 1999, n. 168 e' stato chiarito che le prestazioni di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere assoggettate all'aliquota ridotta del 10 per cento nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza dell'unico contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell'opera. In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica l'imposta in base all'aliquota ordinaria.
In sostanza, tali servizi non sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l'aliquota del 10 per cento, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un "unico" contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie si osserva come - in base a quanto rappresentato nell'istanza - la Società e' stata costituita per effettuare una serie di servizi "propedeutici" alla realizzazione dell'opera quali il progetto definitivo, la richiesta delle necessarie autorizzazioni amministrative, l'elaborazione del modello di finanziamento, nonché la costruzione del predetto cunicolo pilota e non anche la costruzione della linea ferroviaria.
Al riguardo, si ritiene che la realizzazione delle descritte attività avverrebbe non nell'ambito dello stesso contratto di appalto relativo alla realizzazione dell'opera medesima, bensì mediante l'affidamento tramite specifici contratti di appalto, ciascuno dei quali avente ad oggetto l'effettuazione dei medesimi servizi in via separata ad opera di diverse imprese terze.
Alla luce di quanto appena precisato, si ritiene che le prestazioni di servizi dipendenti dai contratti di appalto relativi alla costruzione del predetto "cunicolo pilota" non risultino in possesso delle caratteristiche necessarie per rientrare nell'ambito di applicazione dell'aliquota del 10 per cento, ai sensi dei sopra citati nn. 127-quinquies) e 127-septies), ma sono da assoggettare all'aliquota ordinaria del 20 per cento.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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