RISOLUZIONE N. 52/E
Roma, 25 ottobre 2024
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e
metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 di cui all’articolo 5
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 e
ridenominazione del codice tributo “6903”
L’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 ha
introdotto un contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su
autoveicoli di categoria M1. In tal caso, le imprese costruttrici degli impianti rimborsano
all’installatore l’importo del contributo, corrisposto al beneficiario dell’impianto mediante
compensazione con il prezzo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della
carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta,
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 giugno 2024
sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta per l’installazione di
impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1, di cui al dPCM
del 20 maggio 2024.
In particolare, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’articolo 3,
comma 7, del richiamato decreto del 3 giugno 2024, trasmette all’Agenzia delle entrate
l’elenco delle imprese costruttrici o importatrici ammesse a fruire dell’agevolazione e
l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Divisione Servizi
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Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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Pertanto, con nota n. 12823 del 18 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del
Made in Italy, ha chiesto l’istituzione di un codice tributo da riferire al contributo per
l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in
compensazione, comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite il
proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta
agevolazione di cui all’articolo 5 del dPCM del 20 maggio 2024, tramite modello F24 da
presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, si istituisce il seguente codice
tributo:
• “7071” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di
impianti a GPL e metano per autotrazione - Recupero del contributo
statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 5 del DPCM 20 maggio
2024”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano
procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo
“anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato
“AAAA”.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto del Ministero delle Imprese e del Made
in Italy del 3 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24
presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei
beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in
compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, tenendo conto anche delle
eventuali variazioni trasmesse dallo stesso Ministero, pena lo scarto del modello F24.
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L’articolo 2, comma 1, lettera e), del citato dPCM 20 maggio 2024 ha disciplinato
incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica anche
ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione
tradizionale, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria
omologato in una classe inferiore ad euro 4.
Con la predetta nota n. 12823 del 18 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del
Made in Italy, al fine di ricomprendere i citati incentivi, ha chiesto anche la
ridenominazione del codice tributo “6903”, istituito e ridenominato con le risoluzioni n.
82/E, n. 61/E e n. 30/E, rispettivamente, del 23 settembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 23
giugno 2022, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto
di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1, N1 e N2 a basse emissioni inquinanti.
Pertanto, con la presente risoluzione il codice tributo “6903” è ridenominato come
segue:
• “6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e
N2 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta –
articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n.
178/2020, articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022 e articolo
2, comma 1, lettera e) del dPCM 20 maggio 2024”.
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella
risoluzione n. 30/E del 23 giugno 2022.
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