Risoluzione Agenzia Entrate n. 53 del 15.03.2007

Istanza d'interpello - Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 Fattorie Didattiche - Regime IVA per i contributi regionali corrisposti per le prestazioni educative e didattiche rese alle scuole
Risoluzione Agenzia Entrate n. 53 del 15.03.2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
La Regione Campania fa presente che, con decreto della giunta regionale n. 797 del 2004, è stato istituito l'Albo Regionale delle Fattorie Didattiche al quale allo stato attuale risultano iscritte n. 154 aziende.
La Regione Campania riferisce che presso le anzidette aziende iscritte all'Albo Regionale delle Fattorie Didattiche, accreditate ed abilitate ad effettuare attività didattica sotto la propria egida, vengono offerte alle scuole campane interessate visite didattiche guidate.
Per i servizi erogati durante la visita l'ente locale corrisponde fino ad un importo massimo di 9 euro per alunno IVA inclusa.
Quanto sopra premesso, la regione interpellante chiede di conoscere se i contributi da essa corrisposti per le attività relative alle visite guidate svolte a favore delle scuole campane dalle aziende iscritte all'Albo Regionale delle Fattorie Didattiche possano fruire del regime di esenzione dall'IVA previsto per le prestazioni didattiche o, in caso di risposta negativa, quale sia il regime tributario applicabile.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante non prospetta alcuna soluzione, ma riferisce, nella nota con la quale ha trasmesso la documentazione integrativa, che le Fattorie Didattiche in argomento provvedono ad indicare separatamente in fattura i corrispettivi relativi all'offerta didattica da quelli relativi agli altri servizi, come la degustazione guidata di prodotti tipici, la relativa vendita, l'eventuale somministrazione del pranzo, applicando in ogni caso l'aliquota IVA del 20 per cento.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 10, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'esenzione dall'IVA per le "prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti e scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (...) comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (...)".
La citata disposizione stabilendo, tra l'altro, l'esenzione dall'IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e per quelle didattiche di ogni genere rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni, subordina il beneficio dell'esenzione al verificarsi di due presupposti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, che possono sintetizzarsi, al fine della soluzione del quesito in esame, come segue:
a) le prestazioni devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica;
b) le prestazioni in argomento devono essere rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni.
Con riferimento al requisito soggettivo indicato sub b), con risoluzione n. 77/E del 28 maggio 2001 è stato chiarito che alla terminologia usata dalla norma "istituti o scuole" deve essere attribuito valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività e non il significato di un'elencazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione.
Per quanto concerne il requisito relativo al riconoscimento da parte di pubbliche amministrazioni, l'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato (risoluzione n. 7-518/E del 26 aprile 1994, risoluzione n. 77/E del 2001) che il precetto contenuto nella norma in esame deve ritenersi ugualmente soddisfatto e l'esenzione operante se, in base alle disposizioni vigenti, il riconoscimento sia effettuato, per ragioni di specifica competenza, da una altra amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica.
La risoluzione n. 205/E del 24 giugno 2002, richiamando la circolare n. 150/E del 10 agosto 1994, ha precisato, altresì, che il riconoscimento di cui all'articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico, che l'organismo intende realizzare.
Quanto sopra precisato, con riferimento alla fattispecie oggetto dell'istanza di interpello va verificato se le attività svolte durante le visite presso le aziende iscritte all'Albo Regionale delle Fattorie Didattiche presentino gli anzidetti requisiti richiesti dall'articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972.
A tal riguardo si fa presente, in via preliminare, che in forza del secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 novembre 1996, n. 578 di conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante "interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996", il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in collaborazione con gli Assessorati regionali all'Agricoltura e d'intesa con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha approvato a livello nazionale un Programma interregionale di "Comunicazione ed Educazione Alimentare".
Come si evince dalla documentazione integrativa inviata dall'istante, con il suddetto programma, al fine di sensibilizzare le scuole ad un'alimentazione di qualità attraverso la conoscenza del sistema agroalimentare italiano, sono stati avviati, tra l'altro, degli interventi didattici ed educativi integrativi che prevedono specifiche attività promozionali a favore delle scuole e, in particolare, lo svolgimento di visite presso Fattorie Didattiche.
La Regione Campania con delibera della giunta regionale n. 797 del 10 giugno 2004, ha dato attuazione al citato Programma interregionale di "Comunicazione ed Educazione Alimentare", approvando il documento di "Istituzione dell'Albo Regionale delle Fattorie Didattiche".
Detto documento individua le linee guida per l'identificazione dei requisiti che devono possedere i soggetti interessati ad iscriversi al suddetto Albo Regionale, la cui istituzione risponde all'esigenza di attivare una rete regionale di Fattorie Didattiche a cui attingere per la successiva attività di "visite in Fattorie Didattiche".
Con decreto dirigenziale n. 487 del 9 novembre 2004 della giunta regionale della Campania, in attuazione, fra l'altro, della citata delibera n. 797 del 2004, è stato istituito l'Albo Regionale delle Fattorie Didattiche e sono stati approvati i seguenti documenti:
- il Protocollo Attuativo;
- lo Schema e Piano dei controlli;
- la Carta della Qualità;
- il Bando di iscrizione;
- il Logo identificativo regionale delle Fattorie Didattiche.
Dall'anzidetta documentazione si evincono le modalità di iscrizione all'Albo e l'attuazione dell'offerta didattica da parte delle Fattorie Didattiche in argomento.
In particolare, l'articolo 7 del sopra richiamato Bando di iscrizione all'Albo Regionale prevede che "presso le aziende aderenti all'Albo regionale, mediante una opportuna rotazione tra le stesse, verranno realizzate specifiche "visite in Fattorie Didattiche" offerte alle scuole della Campania interessate attraverso i Settori Tecnico Amministrativi Provinciali per l'Alimentazione".
Per quanto concerne l'offerta formativa, la Carta della Qualità individua, tra l'altro, le caratteristiche strutturali che devono possedere i soggetti che intendono iscriversi all'Albo e, in particolare, il punto 2 del medesimo documento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività a valenza didattica.
Il punto 2.2. dell'anzidetta Carta della Qualità, concernente "approccio didattico e obiettivi" prevede, inoltre, che "l'offerta didattica deve essere formulata considerando i seguenti contenuti essenziali:
a) definire gli obiettivi didattici;
b) fornire indicazioni in merito all'approccio mediante la pedagogia attiva -"imparare facendo". La fattoria didattica deve proporre laboratori per permettere attività pratiche o esperienze dirette (es.: saper fare, manipolare, raccogliere, seminare, trasformare, costruire, preparare cibi, catalogare, preparare campioni di vegetali, di insetti, etc.);
c) stabilire occasioni di incontro con gli operatori aziendali e il loro lavoro, per comprenderne il significato, l'abilità nel lavoro agricolo e garantire occasioni di contatto con animali, piante, impianti di trasformazione, ecc;
d) descrivere in che modo la visita mira a far acquisire le conoscenze sui sistemi di coltivazione e allevamento, sui cicli della natura e le relazioni tra le varie componenti ambientali, con particolare riferimento all'agricoltura ecocompatibile."
Per quanto concerne l'iscrizione all'Albo Regionale delle Fattorie Didattiche, il punto 5 del Protocollo Attuativo per l'iscrizione e la permanenza, recante la "procedura per l'ammissione all'albo" prevede che le aziende vengono iscritte al suddetto Albo con decreto del dirigente del Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura, previo accertamento della sussistenza di una serie di requisiti concernenti, tra l'altro, la qualità dell'offerta formativa.
Il punto 5.3 del citato Protocollo Attuativo stabilisce, in particolare, che la valutazione della validità dell'offerta formativa resa dalla Fattoria Didattica avviene nel corso di una ispezione, a cui partecipa anche il referente dell'Assessorato regionale all'Istruzione e il successivo punto 8.1. prevede che "qualora venga modificata e/o aggiornata l'Offerta didattica (...) la Regione Campania valuta tali modifiche e stabilisce se sono tali da consentire il mantenimento dell'iscrizione".
Quanto sopra rappresentato, si ritiene che le prestazioni didattiche rese alle scuole campane dalle Fattorie Didattiche iscritte all'Albo Regionale delle Fattorie didattiche, svolte secondo le modalità sopra descritte, presentano i requisiti previsti dall'articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972.
Risulta soddisfatto, infatti, nel caso di specie sia il requisito oggettivo trattandosi di prestazioni la cui natura educativa e didattica discende dai programmi statali e regionali in materia di educazione alimentare sia quello soggettivo del riconoscimento che viene conferito alle Fattorie Didattiche attraverso l'iscrizione delle stesse nell'Albo Regionale della Regione Campania, che definisce e valuta ciascuna offerta formativa.
Pertanto, le somme corrisposte dalla Regione Campania per le attività educative e didattiche offerte alle scuole campane secondo le modalità sopra richiamate dalle Fattorie Didattiche iscritte all'apposito Albo Regionale beneficiano del regime di esenzione dall'IVA di cui al citato articolo 10, n. 20) del DPR n. 633
La risposta di cui al presente interpello, sollecitata con istanza presentata dalla Direzione Regionale della Campania viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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