Istanza d'interpello - Art. 87, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 917 del 1986 - Requisito dell'ininterrotto possesso
Risoluzione Agenzia Entrate n. 54 del 20.02.2008
Quesito
L'istante, società cooperativa per azioni denominata "ALFA S.c.p.A." nasce a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione, da parte di BETA S.c.p.A. (di seguito, BETA), di GAMMA S.p.A. - con effetto dal 1 aprile 2007 - e della assunzione della denominazione suddetta da parte dell'incorporante BETA.
La BETA era titolare di nr. 5.000.000 obbligazioni emesse da IOTA., facente parte del Gruppo IOTA, ammessa - unitamente ad altre società dell'omonimo Gruppo - alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39) e successive modificazioni (di seguito, in breve, "Legge Marzano").
Il commissario straordinario, accertato lo stato di insolvenza, ha predisposto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge Marzano, il programma di risanamento cui all'articolo 54 del d.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b) di tale ultimo provvedimento ed ha, altresì, predisposto una Proposta di Concordato, contenente l'indicazione dei tempi, nonchè delle modalità di soddisfazione dei creditori.
Nell'istanza di interpello si afferma che - con riferimento ai crediti chirografari, tra i quali sono state incluse le obbligazioni in esame - la Proposta di Concordato del Commissario Straordinario ha previsto:
- la costituzione di una Fondazione avente lo scopo di distribuire ai creditori chirografari azioni di una società-veicolo di nuova costituzione;
- la sottoscrizione, da parte della Fondazione, dell'intero capitale della società-veicolo in occasione della costituzione di quest'ultima (che, dunque, viene ad esistenza come società per azioni unipersonale);
- il trasferimento dell'attivo e del passivo delle società del Gruppo IOTA interessate dalla Proposta di Concordato alla società-veicolo, con assunzione da parte di quest'ultima (mediante accollo privativo) di tutte le obbligazioni nascenti dal concordato;
- il conferimento, da parte dei creditori chirografari (all'atto dell'approvazione della Proposta di Concordato) di un mandato irrevocabile alla Fondazione a sottoscrivere, per loro conto, l'aumento di capitale della società-veicolo con compensazione dei rispettivi crediti, ridotti secondo la percentuale concordataria, con il debito derivante dalla sottoscrizione delle azioni.
Con la Proposta di Concordato, approvata dai creditori chirografari il 27 agosto 2005 (per decorso del termine fissato per la ricezione delle manifestazioni di voto sulla Proposta medesima) ed omologata con sentenza del Tribunale di .....del 1 ottobre 2005, la BETA ha ricevuto 600.000 azioni della società-veicolo (la nuova IOTA S.p.A.) in sostituzione delle obbligazioni in suo possesso. Tali azioni sono state classificate nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, redatto in conformità dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, tra i titoli "disponibili per la vendita" (available for sale) e poi cedute il 2 marzo 2007 con realizzo di una plusvalenza pari ad euro 1.321.860.
Ciò premesso, l'istante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario applicabile alla plusvalenza realizzata da BETA a seguito della cessione delle azioni, con particolare riferimento alla verifica del soddisfacimento del requisito dell'ininterrotto possesso della partecipazione rilevante ai fini dell'applicazione del regime della "participation exemption" di cui all'articolo 87 del TUIR (di seguito, "pex"). Più precisamente, attesa la particolare modalità di acquisto dei titoli in questione, si chiede di conoscere da quale momento le azioni possono considerarsi possedute dalla BETA ai fini dell'applicazione del regime pex.
Soluzione prospettata
L'istante ritiene che il conferimento da parte dei creditori chirografari alla Fondazione di un mandato irrevocabile per conto dei medesimi alla sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale della società nuova IOTA, possa essere - nella sostanza - ricondotto alla figura del mandato "con rappresentanza", anche in forza della qualificazione in questi termini del rapporto di mandato in esame operata con la risoluzione 17 gennaio 2006, n. 11/E.
Da tale qualificazione, la Banca fa derivare che gli effetti della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte della Fondazione si produrrebbero direttamente in capo ai creditori chirografari, ritenendo applicabili, ai fini della verifica del requisito del c.d. "holding period" di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del TUIR, le regole previste per l'acquisizione di azioni rivenienti da aumenti di capitale sottoscritti a seguito dell'esercizio del diritto di opzione. In tal modo, l'istante ritiene che anche l'acquisto originario del capitale della società-veicolo possa sostanzialmente essere riferibile ad un acquisto effettuato (in nome e) nell'interesse dei creditori chirografari.
Nell'ipotesi in cui si ritenessero non applicabili al caso in esame le regole di verifica del requisito temporale di cui all'art. 87 citato, riguardanti le azioni sottoscritte a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, la ALFA istante ritiene che l'omologa della Proposta di Concordato potrebbe essere qualificata come condizione sospensiva, alla quale è subordinata l'efficacia della proposta sopra menzionata. Di conseguenza - ai sensi dell'art. 1360 del c.c. - una volta intervenuta l'omologazione da parte del competente tribunale, gli effetti dell'avveramento della condizione retroagirebbero al momento in cui è stato concluso l'accordo, vale a dire al momento dell'approvazione della Proposta di Concordato da parte dei creditori chirografari.
In entrambe le ipotesi interpretative formulate, la ALFA istante ritiene soddisfatto il requisito temporale previsto dall'art. 87, comma 1, lettera a), del TUIR necessario per l'applicazione del regime pex alla plusvalenza realizzata con la cessione delle azioni della nuova IOTA S.p.A., considerando il momento dell'inizio del possesso delle azioni coincidente con la data di approvazione da parte dei creditori chirografari della Proposta di Concordato (27 agosto 2005).
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 87, comma 1, lettera a) del TUIR prevede - tra i requisiti per l'applicazione del regime della participation exemption - quello del c.d. "holding period". Tale requisito consiste - secondo la disposizione vigente al momento della realizzazione della plusvalenza da parte della ALFA - nell'"ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente" (1).
Come chiarito dalla circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, par. 2.3.1, le partecipazioni acquisite a seguito dell'esercizio del diritto di opzione "attribuito in relazione ad azioni già possedute" si considerano acquisite alla data di acquisto delle azioni o delle quote "sottostanti", delle quali conservano anche la tipologia di iscrizione in bilancio. Conseguentemente, in tal caso il rispetto del requisito del periodo di ininterrotto possesso "va verificato con riferimento alla data di acquisto delle azioni che hanno attribuito il diritto di opzione".
Per quanto attiene la particolare problematica sollevata dal contribuente istante, si osserva quanto segue.
Con risoluzione 17 gennaio 2006, n. 11/E la scrivente ha fornito chiarimenti in merito alle implicazioni connesse alla suddetta operazione di ristrutturazione del Gruppo IOTA limitatamente all'ambito dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati dai portatori dei titoli obbligazionari emessi da talune società del gruppo medesimo per effetto dell'annullamento dei titoli stessi (a fronte della conversione con le azioni di nuova emissione della nuova IOTA S.p.A.).
In tale sede è stato precisato che l'operazione di risanamento prospettata è da considerarsi composta dal rimborso dei prestiti obbligazionari (e degli altri debiti, n.d.r.) accesi dalle società del gruppo e dalla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione della nuova IOTA S.p.A..
A tale conclusione si è pervenuti per effetto di quanto specificato nel Prospetto Informativo depositato presso la Consob dal quale risulta che, alla data di esecuzione dell'aumento di capitale, tutte le emissioni obbligazionarie ammesse negli stati passivi delle società oggetto del Concordato sono ritirate da parte della Fondazione e che in sostituzione delle obbligazioni sono assegnati le azioni o i warrant o i diritti a ritirare azioni, nella quantità determinata dal rapporto di sostituzione calcolato per ogni singola emissione obbligazionaria. In sostanza, quindi, con il ritiro delle obbligazioni i relativi prestiti sono annullati e il credito scaturente, falcidiato di un determinato ammontare, è utilizzato ai fini della sottoscrizione delle azioni della società-veicolo.
La citata risoluzione ha individuato il momento rilevante ai fini dell'emersione di tali redditi diversi di natura finanziaria in capo ai portatori dei titoli obbligazionari nella data di omologazione della sentenza di approvazione del Concordato (1 ottobre 2005). Da tale data, infatti, vengono ritirate le emissioni obbligazionarie e viene data esecuzione all'aumento di capitale con la sottoscrizione dello stesso da parte della Fondazione (come detto, all'epoca unico socio della nuova IOTA S.p.A.).
Ciò premesso, nel confermare la validità ed attualità delle soluzioni interpretative raggiunte nella risoluzione n. 11/E del 2006, si ritiene di dover svolgere ulteriori considerazioni limitatamente al rapporto di mandato conferito da parte dei creditori chirografari alla Fondazione a sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato dalla società-veicolo.
In particolare, nell'istanza di interpello si afferma, in conformità a quanto risulta peraltro sia dalla Proposta di Concordato (cfr. parr. 3.2 e 7.2) sia dallo statuto della Fondazione (entrambi allegati, sub 3 e sub 4, all'istanza di interpello), che è esplicitamente conferito a quest'ultima un mandato irrevocabile "per conto" dei creditori chirografari alla sottoscrizione delle azioni scaturenti dall'aumento di capitale della nuova IOTA S.p.A. e alla successiva compensazione dei rispettivi crediti, ridotti secondo la percentuale concordataria, con il debito derivante dalla sottoscrizione di tali azioni.
Conseguentemente atteso che il rapporto giuridico intercorrente tra Fondazione e creditori chirografari deve essere inquadrato nei termini del mandato "senza rappresentanza", si ritiene di non poter condividere le due soluzioni interpretative formulate dalla ALFA istante.
Conformemente a quanto previsto nella risoluzione n. 11/E del 2006, le cui conclusioni restano comunque ferme, il momento rilevante ai fini dell'acquisto delle partecipazioni (e, dunque, dello status di soci della nuova IOTA S.p.A. da parte degli ex creditori chirografari obbligazionisti) è da individuarsi nella data di omologa della Proposta di Concordato (1 ottobre 2005) coincidente con la data di esecuzione dell'aumento di capitale da parte della società-veicolo, con la conseguenza che non è possibile ipotizzare che i creditori chirografari siano entrati in possesso delle azioni di nuova emissione prima di tale data.
Conseguentemente, si ritiene che la plusvalenza realizzata dalla società istante con la cessione dei titoli azionari (ricevuti in conseguenza dell'annullamento/conversione delle obbligazioni IOTA con le azioni nuova IOTA S.p.A.) non potrà essere attratta al regime pex per carenza del requisito temporale dell'ininterrotto periodo minimo di possesso previsto dall'art. 87, comma 1, lettera a), del TUIR (nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame).
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L'articolo 1, comma 58 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha modificato la disposizione in esame - a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2008 - riducendo il holding period a dodici mesi.
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