Risoluzione Agenzia Entrate n. 55/E del 03.10.2023

RISOLUZIONE N. 55/E





Direzione Centrale Servizi Fiscali
Settore Dichiarazioni e atti


Roma, 3 ottobre 2023





OGGETTO
:



Certificazione Unica 2024 - Compilazione della Sezione “Dati
relativi al coniuge e ai familiari a carico” – Chiarimenti alla luce
delle novità introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.
230


Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti in merito alla corretta

compilazione della sezione della Certificazione Unica (di seguito, CU) dedicata ai

Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”.

In particolare, è stato chiesto se a seguito delle modifiche normative di cui si

dirà nel prosieguo, introdotte a decorrere dal 1° marzo 2022, la citata sezione debba

essere comunque compilata con riguardo ai figli per i quali in luogo delle detrazioni

è riconosciuto l’Assegno Unico.

Al riguardo si rappresenta che l’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre

2021, n. 230, rubricato “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico,

in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n.

46” ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno Unico e Universale per i

figli a carico (di seguito, AUU), quale prestazione economica erogata mensilmente

2

dall’INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica, misurata in

ragione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Al fine di coordinare la fruizione dell’AUU con il riconoscimento delle

detrazioni per carichi di famiglia previste dal Testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di

seguito, Tuir), il successivo articolo 10, comma 4, del richiamato decreto delegato n.

230 del 2021 ha modificato l’articolo 12 del Tuir rubricato “Detrazioni per carichi di

famiglia”, prevedendo a far data dal 1° marzo 2022, che:

- la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli

di età pari o superiore a 21 anni;

- cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione Irpef previste:

? per i figli minori di tre anni;

? per i figli con disabilità;

? per le famiglie numerose, ovvero con almeno quattro figli.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età

inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è

sostituito dall’erogazione dell’AUU, fatto salvo quanto previsto dal decreto

legislativo n. 230 del 2021.

L’articolo 19, comma 6, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. decreto

sostegni-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha

inserito nel citato articolo 12 del Tuir il comma 4-ter, ai sensi del quale “Ai fini delle

disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo,

anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione

ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta

tale detrazione”.

3

In virtù di quest’ultima disposizione e con l’introduzione dell’AUU, il

contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico non può più

avvalersi delle detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir ma può

avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute

nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir

(cfr. circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, paragrafo 1.4)1.

Ciò premesso, si ribadisce l’importanza dell’indicazione nella CU dei dati

relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a

carico e, per i quali, come precisato nelle istruzioni della CU, non ci siano state le

condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se

gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU. Pertanto, alla luce di quanto

previsto dal comma 4-ter del citato articolo 12 e ai fini del riconoscimento, nel rispetto

delle condizioni previste, da parte del sostituto d’imposta delle deduzioni/detrazioni

degli oneri sostenuti dal lavoratore per i familiari a carico, si rappresenta che la

sezione della CU dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va

compilata dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui per i soggetti ivi indicati

non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia di cui

all’articolo 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari

fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir.

In aggiunta a ciò, si evidenzia che le informazioni relative ai figli a carico per

cui non spettano le detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir sono


1 In altri termini, viene prevista un’equiparazione tra figli di età pari o superiore a 21 anni, per i quali risulta
ancora applicabile la disciplina di cui all’art. 12 del TUIR, e figli per i quali viene erogato l’Assegno Unico
Universale ma che rispettano comunque le condizioni per essere considerati fiscalmente a carico dal citato art.
12, comma 2. Ciò anche e soprattutto con riguardo all’applicazione dell’art. 10 sugli “oneri deducibili” e
dell’art. 15 sugli “oneri detraibili” del TUIR, che consentono al genitore di dedurre o detrarre le spese sostenute
per figli a carico. Indipendentemente dal fatto che venga erogato l’Assegno Unico Universale e purché siano
rispettati i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12, anche per i figli di età inferiore ai 21
anni, il genitore potrà continuare a fruire delle detrazioni e le deduzioni previste per le spese sostenute
nell’interesse degli stessi.

4

necessarie per la determinazione delle addizionali regionali all’Irpef con riferimento

alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale.

Si rappresenta, inoltre, che a seguito di alcune recenti disposizioni in tema di

welfare aziendale, una completa esposizione delle informazioni riferite ai familiari a

carico risulta necessaria per la corretta applicazione delle norme.

Limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’articolo 40, comma 1, del decreto

legge n. 48 del 4 maggio 2023, in deroga a quanto disposto dall’articolo 51, comma

3, prima parte del terzo periodo del Tuir, ha previsto la non concorrenza alla

formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, del valore dei beni

ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori

del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle condizioni

previste dall’articolo 12, comma 2, del citato Testo Unico, nonché delle somme

erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dei datori di lavoro per il pagamento delle

utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas

naturale.

Il comma 3 del predetto articolo 40 prevede che il limite di 3.000 euro si

applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto. A tal

fine il lavoratore comunica i codici fiscali dei figli al sostituto, che provvederà a

riportare tali dati nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non

si è usufruito delle detrazioni.

Nelle istruzioni per la compilazione della CU 2024 verranno illustrate le

modalità di compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a

carico” con riferimento alle novità sopra descritte.

Si sottolinea, infine, che un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale

risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce

dell’Assegno unico, consente all’Agenzia delle entrate di avere a disposizione

5

informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi

precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo

quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle

conseguenti agevolazioni sui controlli, previste dall’articolo 5 del decreto legislativo

21 novembre 2014, n. 175.

******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni

fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

provinciali e dagli Uffici dipendenti.


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