Consulenza giuridica - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di articoli di garza idrofila di cotone sterile per medicazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 56 del 20.02.2008
Con la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, l'Associazione ALFA ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di garze idrofile di cotone sterile utilizzate come presidi nella automedicazione ovvero nel contesto di interventi chirurgici.
Quesito
La Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, elenca i beni ed i servizi soggetti ad aliquota del 10%.
Al punto 114) di tale Tabella sono richiamati, tra gli altri, "gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale".
Nello specifico, la vigente Farmacopea Ufficiale nomina, tra gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente provviste, "la garza idrofila di cotone sterile per medicazione, nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio".
Ciò premesso, l'interpellante chiede di conoscere se alle cessioni dei prodotti di seguito elencati possa applicarsi l'aliquota ridotta del 10% in quanto riconducibili, dal punto di vista merceologico, al dispositivo medico "garza idrofila di cotone sterile per medicazione" di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente provviste:
1) compresse sterili 12/8 10x10x25;
2) compresse oculari sterili Scat x10;
3) zaffo garza idrofila 12/8 5 m x 7 cm sterile;
4) buste garza idrofila 12/8 1 mt sterile;
5) compresse 12/8 18x40x12 sterili;
6) tamponi rotondi garza idrofile 12/8 mm 50 con bario o senza bario sterili;
7) laparatomiche garza idrofila 12/8 4 strati cm 30x30 con bario o senza bario sterile;
8) compresse garza idrofila 12/8 8 strati cm 10x10 con bario o senza bario.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che i prodotti in parola scontino l'aliquota agevolata del 10% in quanto rientranti fra gli articoli di medicazione di cui al punto 114), della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Parere della scrivente
Ai fini della risposta al quesito prospettato, si è reso indispensabile individuare il corretto inquadramento doganale dei prodotti in questione; è stato, pertanto, acquisito il parere dell'Agenzia delle dogane, reso con nota protocollo n. .... del .... 2007.
L'Agenzia delle dogane, sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, ha rilevato che si tratta, nella fattispecie, di varie tipologie di garze idrofile di cotone sterile di diversa forma e grandezza, confezionate in buste a loro volta sterili.
Ha, inoltre, precisato che i prodotti in argomento devono essere classificati al codice NC 3005 9031, riconducibile alla voce doganale 3004 310 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.87 e individuabile al punto 114) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, cioè tra le "...sostanze farmaceutiche ed articolo di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la tabella (n. 2) della farmacopea ufficiale".
In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente ritiene che alla cessione dei prodotti sopra indicati, in quanto riconducibili agli articoli di medicazione di cui al punto 114) della su menzionata Tabella, si renda applicabile l'aliquota ridotta del 10 per cento.
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