Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Risoluzione Agenzia Entrate n. 56 del 22.06.2010
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del comma 9 dell’articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante svolge prevalentemente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria. Pertanto, è iscritta nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, ALFA S.p.A. applica le disposizioni contenute nel comma 9 dell’articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito, decreto IRAP), relativo alle c.d. “holding industriali”.
Al riguardo, l’interpellante evidenzia di aver emesso alcuni prestiti obbligazionari e stipulato alcuni finanziamenti bancari a medio - lungo termine al fine di acquisire risorse finanziarie da utilizzate per erogare finanziamenti alle società controllate.
Con l’obiettivo di eliminare il rischio connesso alle variazioni dei tassi di interesse di tali posizioni finanziarie passive e attive, la società precisa di aver posto in essere dei contratti derivati di Interest Rate Swap (di seguito, IRS) a copertura della variabilità dei flussi di cassa delle prima citate operazioni finanziarie passive ed attive.
Ciò posto la società istante, che redige il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, qualifica i citati strumenti finanziari quali strumenti di copertura (cd. cash flow hedge) in quanto ritiene che siano rispettate le condizioni indicate al paragrafo 88 dello IAS 39. Ne consegue che trovano applicazione le specifiche regole di contabilizzazione descritte ai paragrafi da 89 a 102 dello IAS 39 (cd. hedge accounting).
In proposito, la stessa evidenzia come i test di efficacia della copertura hanno avuto esito positivo al 100% con la conseguenza che le variazioni di fair value di detti derivati sono state portate interamente in una riserva di patrimonio netto “non rilevando alcuna quota inefficace da imputare a conto economico”.
Mentre, continua l’istante, i differenziali di interessi dei derivati di copertura sia delle posizioni finanziarie passive che attive, sono rilevati in bilancio a “saldi aperti” con l’iscrizione separata di tutti gli effetti economici dei flussi finanziari prodotti dal derivato.
La società interpellante chiede di conoscere se i differenziali di interessi derivanti dagli strumenti finanziari di copertura (cd. derivati) rientrino nell’ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP nell’ipotesi in cui assumano la veste di copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse connessi:
- sia alle posizioni finanziarie passive (prestiti obbligazionari emessi e finanziamenti bancari a medio - lungo termine accesi);
- che a quelle attive (finanziamenti concessi alle società controllate).
Inoltre, l’istante chiede di sapere se tali differenziali, contabilizzati con il metodo a “saldi aperti”, rilevino:
- sulla base della somma algebrica degli effetti rilevati nel periodo d’imposta;
- ovvero per i singoli differenziali positivi e negativi imputati al conto economico.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Sulla base dei chiarimenti interpretativi, forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E del 2009, con riferimento ai componenti positivi e negativi prodotti dai contratti derivati di copertura delle operazioni finanziarie passive, la società istante ritiene che tali oneri o proventi assumano rilievo ai fini dell’applicazione del limite del 96 per cento di cui al comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP in quanto:
- rappresentano oneri assimilati agli interessi passivi;
- integrano (con segno positivo o negativo) l’interesse passivo derivante dall’operazione coperta.
Diversamente, i componenti positivi e negativi prodotti dai contratti derivati di copertura delle operazioni finanziarie attive non assumano rilievo ai fini dell’applicazione del limite del 96 per cento di cui al comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP in quanto integrano (con segno positivo o negativo) l’interesse attivo derivante dall’operazione coperta. Evidenziando che, se così non fosse, verrebbero attratti nel campo di applicazione della disposizione in esame i differenziali di interessi connessi ad un operazione di impiego delle proprie risorse.
Inoltre, per quanto concerne l’individuazione dell’ammontare da assoggettare alle deducibilità limitata del 96 per cento di cui al comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP, l’istante ritiene che la modalità di contabilizzazione a “saldi aperti” non possa comportare alcuna conseguenza sulla determinazione di tale importo.
Ne consegue che, per ciascun derivato di copertura delle operazioni finanziarie passive, debba essere assunto l’effetto netto dei singoli differenziali relativi all’IRS (somma algebrica) imputati al conto economico nel periodo d’imposta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP prevede che “Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1ş settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario” la base imponibile deve essere determinata aggiungendo la differenza tra gli “interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati” al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 del medesimo decreto.
L’articolo 82, comma 3, lett. b), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha aggiunto al comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP il seguente periodo : “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare”.
In proposito, occorre premettere che, nonostante la norma faccia letterale riferimento ai soli interessi passivi, esigenze di coerenza e sistematicità portano a ritenere che in tale voce devono intendersi inclusi anche gli oneri ad essi assimilati, come già chiarito nella circolare n. 19 del 2009 in riferimento alle disposizioni di cui al comma 8, dell’articolo 6, del decreto IRAP.
Inoltre, per le medesime esigenze, detti oneri assimilati assumono rilievo sempreché trovino fonte in rapporti che assolvono ad una funzione finanziaria e cioè di impiego di capitale, così come definiti dal comma 3 dell’articolo 96 del TUIR (cfr. circolare n. 19/E del 2009).
Ciò posto, si ritiene che solo i differenziali di interessi connessi a strumenti finanziari derivati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse devono assumere rilievo per la determinazione delle limitazioni alla deduzione degli interessi passivi di cui al comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP, in quanto solo in tal caso si verifica l’integrazione (con segno positivo o negativo) dell’interesse derivante dall’operazione coperta.
Attraverso la stipula dell’IRS si trasferisce ad un altro operatore il tasso variabile che viene incassato/pagato sull’attività o passività coperta e si acquisisce un determinato tasso fisso (o viceversa). In questo modo si trasforma, di fatto, il rendimento dello strumento finanziario coperto da un tasso variabile soggetto alle future variazioni dei tassi di interesse ad un tasso fisso (o viceversa) con il risultato di stabilizzarne i futuri cash flow.
In altri termini, i differenziali di interessi generati dai citati strumenti finanziari derivati hanno la finalità di stabilizzare, integrandoli o riducendoli, i flussi di interessi dell’attività o passività coperta. Pertanto, si è in presenza di un nesso inscindibile fra proventi ed oneri generati dal derivato e dallo strumento coperto.
Detti differenziali, nella sostanza, hanno la medesima natura dei proventi ed oneri generati dallo strumento coperto e rappresentano una componente con la stessa funzione economica rispetto all’interesse attivo o passivo coperto.
Ne consegue che, con riferimento al primo quesito posto dall’istante, si ritiene che i differenziali generati dagli strumenti derivati - siano essi collegati ad operazioni finanziarie sia attive che passive - dovranno essere sommati (algebricamente) al flusso di interessi prodotto dalle attività o passività specificamente coperte, senza scontare il limite di deducibilità di cui al comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP. Il risultato netto di tale accorpamento dovrà essere assoggettato alle disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP per la determinazione della base imponibile IRAP.
Inoltre, con riferimento al secondo quesito posto dalla società interpellante, si ritiene che la metodologia con cui sono contabilizzati i differenziali in esame risulti irrilevante rispetto alle appena descritte modalità di applicazione della disciplina di determinazione della base imponibile IRAP di cui al comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP.
Infatti, le disposizioni in esame non hanno ad oggetto i singoli differenziali determinati sulla base delle previsioni contrattuali, piuttosto fanno riferimento all’effetto netto di tutti i differenziali realizzati nel periodo d’imposta; la cui somma algebrica andrà ad integrare, come prima descritto, il flusso di interessi prodotto dall’attività o passività specificamente coperta consentendo la corretta determinazione della base imponibile IRAP del soggetto istante.
Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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