Risoluzione Agenzia Entrate n. 58/E del 03.12.2024

RISOLUZIONE N. 58/E









Roma, 3 dicembre 2024

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24
Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative
ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica
internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la

riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione

Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con le

modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con nota prot. n. 484090 del 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

- Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite

modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative

ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e

concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.

Tanto premesso, si istituiscono i seguenti codici tributo:

• “5506 denominato Saldo concorsi pronostici sportivi”;

• “5507 denominato Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi

pronostici sportivi”;

• “5508 denominato Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi

pronostici sportivi”;

• “5509 denominato Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e

concorsi pronostici ippici”;



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

• “5510 denominato Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica

nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;

• “5511 denominato Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica

nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;

• “5512 denominato Saldo ippica d’agenzia”;

• “5513 denominato Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica

d’agenzia”;

• “5514 denominato Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica

d’agenzia”.

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono

esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione

in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nel campo “ente”, la lettera “M”;

- nel campo “provincia”, nessun valore;

- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad

esempio 123456);

- nel campo “rateazione”, nessun valore;

- nel campo “mese”, il mese di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel

formato “MM”;

- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di rifermento per il quale si effettua il

pagamento, nel formato “AAAA”;

- nel campo “codice atto”, nessun valore;

- nel campo “codice ufficio”, nessun valore.

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 3 febbraio 2025.

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