RISOLUZIONE N. 58/E
Roma, 3 dicembre 2024
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24
Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative
ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica
internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la
riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con le
modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con nota prot. n. 484090 del 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite
modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative
ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e
concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.
Tanto premesso, si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”;
• “5507” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi
pronostici sportivi”;
• “5508” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi
pronostici sportivi”;
• “5509” denominato “Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e
concorsi pronostici ippici”;
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
2
• “5510” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica
nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
• “5511” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica
nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
• “5512” denominato “Saldo ippica d’agenzia”;
• “5513” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica
d’agenzia”;
• “5514” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica
d’agenzia”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono
esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, nessun valore;
- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad
esempio 123456);
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese”, il mese di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel
formato “MM”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di rifermento per il quale si effettua il
pagamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “codice atto”, nessun valore;
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore.
I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 3 febbraio 2025.
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