Risoluzione Agenzia Entrate n. 60 del 22.02.2008

Istanza di interpello - art. 11, legge 27/07/2000, n. 212 - ALFA S.p.A Conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento - art. 175 del Tuir e regime di tassazione delle relative plusvalenze
Risoluzione Agenzia Entrate n. 60 del 22.02.2008

Con istanza presentata, in data.., la società in oggetto indicata ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'art. 175 del Tuir.

Fatto
La Società BETA Spa e la Società ALFA SpA,entrambe quotate alla Borsa Valori di ........, hanno dato esecuzione ad un articolato progetto di riorganizzazione.
Nell'ambito di tale progetto ALFA ha conferito in BETA SPA le proprie partecipazioni di controllo e collegamento detenute rispettivamente nella "Società GAMMA SPA, pari al 99,874% del capitale sociale (e corrispondenti a numero 158.200.000 azioni) e nella DELTA Ltd, pari al 20% del capitale sociale (e corrispondenti a numero 200 azioni).
Tale operazione di conferimento ha determinato - in capo alla società conferitaria BETA - l'incremento del Capitale sociale per euro 50.000.000,00 e l'iscrizione di una riserva sovrapprezzo per euro 969.000.000,00.
Pertanto, il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del soggetto conferitario corrisponde ad euro 1.019.000.000,00.
Per quanto riguarda, invece, il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ed iscritte nella contabilità del soggetto conferente ALFA, l'istante ha precisato che tale valore corrisponde ad euro 1.019.000.000,00. Ciò in quanto alle 100.000.000. azioni emesse dalla società conferitaria BETA è stato attribuito un valore di euro 10,19 per azione.
Inoltre, l'apposita perizia dell'esperto nominato dal Tribunale di ......, ha stimato che il valore reale delle partecipazioni conferite da parte della ALFA a favore della BETA fosse equivalente ad euro 1.019.146.768,00.
Più in particolare, il pacchetto azionario detenuto nella GAMMA è stato valutato per euro 1.007.126.768,00 mentre il pacchetto azionario detenuto nella DELTA è stato stimato per un valore di euro 12.020.000,00.
Con riferimento alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 87 per l'applicazione del regime pex, l'istante ha chiarito che:
- la partecipazione (di controllo) detenuta nella GAMMA si qualifica interamente per l'esenzione, essendo soddisfatti i requisiti di cui alle lett. a), b) e d) dell'art. 87, DPR n. 917/1986;
- la partecipazione (di collegamento) detenuta nella DELTA, si qualifica per l'esenzione di cui all'art. 87 del Tuir, limitatamente a numero 167 azioni. Le restanti 33 azioni, infatti, non hanno ancora maturato, all'atto del conferimento, il requisito di cui alla lett. a) del predetto art. 87.
Tanto premesso, la società istante ha sottoposto alla scrivente i seguenti dubbi interpretativi:
1. l'inciso normativo "fatti salvi i casi di esenzione" di cui all'art. 175, comma 1, del Tuir, debba essere interpretato nel senso che, laddove le partecipazioni conferite siano in possesso dei requisiti pex, il valore da attribuire ad esse ai fini fiscali sia o meno quello previsto dal medesimo comma 1 dell'art. 175 e non piuttosto il "valore normale" sancito dall'art. 9 del Tuir;
2. all'operazione di conferimento di partecipazioni, così come prospettata, si renda applicabile esclusivamente la disposizione di cui all'art. 175, comma 1, del Tuir ovvero se possa rendersi applicabile - limitatamente a quelle partecipazioni che non presentano i cd. requisiti pex in quanto carenti del requisito di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) - la disposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 175 del Tuir.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riferimento al primo dubbio interpretativo, la ALFA ritiene che l'inciso normativo "fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 87" - presente nel comma 1 dell'art. 175 del Tuir - non è idoneo in alcun modo ad escludere l'applicabilità del regime di quantificazione del valore delle partecipazioni di cui all'art. 175 del medesimo. In buona sostanza, l'utilizzo della espressione in commento comporterebbe che:
- ai fini della quantificazione del corrispettivo dell'operazione di conferimento, rileva l'art. 175, comma 1, del Tuir;
- ai fini della tassazione, occorre avere riguardo all'art. 87 del Tuir.
Con riferimento, invece, al secondo dubbio interpretativo, l'istante ritiene che all'operazione di conferimento descritta, sia applicabile esclusivamente il comma 1 dell' art. 175 del TUIR. Pertanto, il corrispettivo da tenere in considerazione, ai fini fiscali, (valore di realizzo) è rappresentato dal valore di iscrizione della partecipazione BETA, ricevuta in contropartita del conferimento nelle scritture contabili della ALFA, coincidente con quello individuato dalla perizia ai sensi dell'art. 2343 del c.c. ed attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili della BETA.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 175 del Tuir - nella versione antecedente le modifiche normative apportate dall'art. 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) - prevedeva una particolare disciplina fiscale relativa all'operazione di conferimento di azienda o di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Più in particolare, per quanto qui interessa, il comma 1 ed il comma 2 del predetto articolo recitavano
" 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 87, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuate tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano e il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87, se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87."
La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 175 del Tuir, quindi, prevede un regime fiscale "realizzativo" in capo al soggetto conferente, nel senso che tale disposizione introduce un particolare criterio di determinazione della plusvalenza che il soggetto conferente deve assoggettare a tassazione secondo il regime fiscale dello stesso soggetto conferente e funzionale, naturalmente, all'oggetto conferito.
Più specificatamente, il comma 1 dell'articolo 175 stabilisce che il cd. "valore di realizzo" deve corrispondere al maggiore tra i seguenti:
- valore attribuito (dalla conferente) alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ed iscritto nella contabilità del soggetto conferente;
- valore attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite ed iscritto nella contabilità del soggetto conferitario.
Una volta determinato il valore di realizzo, quindi, il soggetto conferente potrà determinare la relativa plusvalenza quale differenza tra l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto (dell'azienda o della partecipazione di controllo o di collegamento oggetto di conferimento) ed il valore di realizzo medesimo.
Tale plusvalenza, infine, dovrà essere assoggetta a tassazione ordinaria -da parte del soggetto conferente - ai sensi dell'art. 86 ovvero, per quanto riguarda le partecipazioni ai sensi del successivo art. 87 del Tuir, sussistendone le condizioni.
Il citato comma 2 dell'art. 175 del tuir, inoltre, stabilisce che il regime di cui all'art, 175, comma 1, non potrà trovare applicazione nella particolare circostanza in cui le partecipazioni oggetto di conferimento non possiedano i requisiti di cui all'art. 87 del tuir (senza considerare il requisito di cui alla lett. a), comma 1, del medesimo art. 87) ed a condizione che le partecipazioni ricevute in cambio non siano anch'esse prive dei requisiti di cui all'art. 87 del tuir (senza considerare il requisito di cui alla lett. a), comma 1, del medesimo art. 87). In altri termini, il regime di cui al comma 1 dell'art. 175 non potrà trovare applicazione allorquando si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite sono prive, all'atto del conferimento, di uno dei requisiti stabiliti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 87 del tuir;
b) le partecipazioni ricevute in cambio possiedono i requisiti stabiliti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell art. 87 del tuir.
In tale circostanza, quindi, la disposizione in esame stabilisce che il soggetto conferente dovrà assoggettare a tassazione - ai sensi dell'art. 9, comma 5, del tuir - la relativa plusvalenza, la quale sarà determinata in base al valore normale, così come definito dall'art. 9, comma 4, del Tuir.
Nell'operazione di conferimento prospettata, la società istante afferma che:
- la partecipazione (di controllo) detenuta nella GAMMA si qualifica interamente per l'esenzione, essendo soddisfatti tutti i requisiti di cui all'art. 87 del Tuir;
- la partecipazione (di collegamento) detenuta nella DELTA, si qualifica per l'esenzione di cui all'art. 87 del Tuir, limitatamente a numero 167 azioni. Le restanti 33 azioni, infatti, non hanno ancora maturato, all'atto del conferimento, il requisito di cui alla lett. a) del predetto art. 87;
- la partecipazione nella società BETA, ricevuta in cambio dalla società conferente ALFA, è dotata di tutti i requisiti di cui all'art. 87 del Tuir, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir.
Per le suesposte considerazioni, la scrivente - condividendo la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente - ritiene che nella fattispecie prospettata non trovi applicazione la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 175 del Tuir ma piuttosto il regime di cui al comma 1 del medesimo art. 175 del tuir.
Pertanto, la plusvalenza che la società ALFA dovrà assoggettare a tassazione - nel periodo d'imposta in cui ha effetto l'operazione di conferimento - potrà essere determinata facendo riferimento al valore di realizzo, così come stabilito dal citato comma 1 dell'art. 175 del tuir.
La stessa società conferente - allo scopo di assoggettare a tassazione tale plusvalenza in funzione del regime fiscale delle partecipazioni conferite - dovrà opportunamente distinguere:
- la plusvalenza relativa al conferimento delle partecipazioni detenute nella società GAMMA, che sarà assoggettata a tassazione secondo il regime fiscale di cui all'art. 87 del Tuir (sussistendone i relativi requisiti);
- la plusvalenza relativa al conferimento delle 167 azioni detenute nella società DELTA, che sarà assoggettata a tassazione secondo il regime fiscale di cui all'art. 87 del Tuir (sussistendone i relativi requisiti);
- la plusvalenza relativa al conferimento delle 33 azioni detenute nella società DELTA, che sarà assoggettata a tassazione secondo il regime fiscale di cui all'art. 86 del Tuir, non sussistendo il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 87.
Si fa presente, infine, che il parere reso è riferito esclusivamente all'applicazione alla fattispecie prospettata delle disposizioni dell'articolo 175, commi 1 e 2 del Tuir.
Resta impregiudicata, in particolare, la potestà dell'Amministrazione Finanziaria di sindacare, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R n. 600 del 1973, eventuali profili di elusività dell'operazione prospettata.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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