RISOLUZIONE N. 61/E
Roma, 10 novembre 2023
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese
esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi
di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano
liquefatto di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n.
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L’articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con
modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede il riconoscimento, alle condizioni
ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi
sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle
merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione
alternativa a metano liquefatto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la
trazione dei predetti mezzi.
Il medesimo comma 5 dispone, altresì, che il credito d'imposta è utilizzabile,
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
Con il decreto 23 dicembre 2022, n. 413, del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione
del predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto
prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere
presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del
citato decreto del 23 dicembre 2022, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle
Divisione Servizi
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Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le
eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in
compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il
proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta
agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento, è istituito il seguente codice tributo:
? “7058” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a
favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in
conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità - Articolo 6, comma 5,
del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”
indicato nel cassetto fiscale.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del richiamato decreto del 23
dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati
dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari
trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in
compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello
F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali,
successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
IL DIRETTORE CENTRALE
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