Risoluzione Agenzia Entrate n. 63/E del 18.12.2024

RISOLUZIONE N. 63/E








Roma, 18 dicembre 2024

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19 - Piano Transizione 5.0

L’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni

dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed

energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito

d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.

In particolare, il comma 13 del citato articolo 38 dispone che il credito d’imposta è

utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello

F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto

dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è

riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il

Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 luglio 2024, sono state stabilite le

disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.

Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito “GSE”), ai sensi dell’articolo 14,

comma 4, del richiamato decreto interministeriale, trasmette all’Agenzia delle entrate

l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali

variazioni.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area

riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta

agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento, è istituito il seguente codice tributo:

“7072” - denominato “Credito d’imposta - Transizione 5.0 - Articolo 38, del

decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato

AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi del citato comma 13 dell’articolo 38 del decreto-legge 2

marzo 2024, n. 19, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24

presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei

beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in

compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello

F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso

GSE.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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