RISOLUZIONE N. 64/E
Roma, 18 dicembre 2024
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24,
dell’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del
TUIR, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre
2023, n. 209
L’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha inserito il comma 4-
ter nell’articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introducendo un regime opzionale di tassazione alternativa per le
imprese estere controllate (CFC).
In particolare, il citato comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR stabilisce che “In
alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma
1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono
corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio
del 12 luglio 2016, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento
dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte
che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli
accantonamenti a fondi rischi. […]”. Il medesimo comma disciplina durata e condizioni
dell’opzione per l’imposta sostitutiva.
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi Fiscali
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Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta
imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “4077” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON
RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) -
Acconto I rata - art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
• “4078” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON
RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) -
Acconto II rata o acconto in unica soluzione - art. 167, comma 4-ter, del
TUIR”;
• “4079” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON
RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) - Saldo
- art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
• “4080” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON
RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) -
Acconto I rata - art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
• “4081” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON
RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) -
Acconto II rata o acconto in unica soluzione - art. 167, comma 4-ter, del
TUIR”;
• “4082” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON
RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) - Saldo
- art. 167, comma 4-ter, del TUIR”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito
versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si
effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
I codici tributo “4079” e “4082” sono utilizzabili anche in corrispondenza degli
“importi a credito compensati”.
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Per i codici tributo “4077”, “4080”, “4079” e “4082” in caso di versamento in forma
rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”,
dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero
complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è
valorizzato con “0101”.
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