Risoluzione Agenzia Entrate n. 65 del 16.05.2006

Istanza interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000 n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 65 del 16.05.2006

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione degli articoli 47 e 67 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente

QUESITO
L'interpellante detiene quote di una società a responsabilità limitata nella misura del 15% a titolo di piena proprietà e nella misura del 20% a titolo di nuda proprietà.
L'istante chiede se, ai fini del corretto trattamento tributario applicabile ai dividendi percepiti, la sua partecipazione nella società debba considerarsi "qualificata" o "non qualificata".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente prospetta due diverse soluzioni.
La prima equipara la fattispecie impositiva della distribuzione dei dividendi a quella della cessione delle quote considerando, in luogo dell'ammontare delle cessioni effettuate nel corso dell'anno, la situazione soggettiva del singolo socio. In particolare, tenendo conto delle età del nudo proprietario e dell'usufruttuario, il 20% delle quote è rappresentativo di una partecipazione al capitale sociale pari al 12,5% per l'interpellante e pari al 7,5% per l'usufruttuario. In tal caso l'interpellante risulterebbe titolare di una partecipazione "qualificata", in quanto superiore al 25% del capitale sociale, e dovrebbe dichiarare il 40% del dividendo percepito nella propria dichiarazione dei redditi.
La seconda soluzione prende in considerazione le percentuali in base alle quali sono distribuiti gli utili. Tenuto conto che il diritto alla percezione dei dividendi spetta all'usufruttuario, il nudo proprietario deterrebbe una partecipazione "non qualificata" pari al 15% del capitale sociale. All'atto della distribuzione dei dividendi la società emittente dovrebbe quindi effettuare la ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% ai sensi dell'articolo 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. L'interpellante è del parere che sia corretta questa seconda soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede l'inclusione nella base imponibile dell'IRPEF del 40 per cento degli utili da partecipazione percepiti dal socio persona fisica non imprenditore.
Di converso, come stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR espressamente richiamato dal comma 1 dell'articolo 47, è in ogni caso escluso l'obbligo di includere i predetti utili da partecipazione nell'imponibile IRPEF qualora essi siano soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Pertanto, non devono essere inclusi nell'imponibile IRPEF gli utili percepiti, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate in società italiane. Tali utili, infatti, sono assoggettati, ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento.
Per individuare la natura, qualificata o meno, della partecipazione, la disposizione da ultimo citata fa espresso rinvio al comma 1 dell'articolo 67 del TUIR, in base al quale per partecipazioni non qualificate si intendono le partecipazioni, i titoli e diritti che rappresentano una percentuale non superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, secondo che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni. Al fine di considerare "qualificata" una cessione di partecipazioni è sufficiente che la partecipazione ceduta superi, nell'arco di dodici mesi, anche uno soltanto dei due limiti percentuali sopra indicati.
Con riferimento alla percentuale dei diritti di voto, tenuto conto che l'articolo 2352 del Codice Civile prevede che in caso di usufrutto sulle azioni il diritto di voto, salvo convenzione contraria, spetta all'usufruttuario, si ritiene che, in mancanza di una espressa diversa pattuizione, la percentuale del 15 per cento posseduta dall'interpellante sia inferiore al limite previsto.
Occorre verificare, inoltre, se risulta superata la percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio prevista dal citato articolo 67 del TUIR. La circolare 26 giugno 1998, n. 165/E ha precisato che, in caso di possesso del diritto di usufrutto ovvero della nuda proprietà di una partecipazione, la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione medesima va calcolata moltiplicando il suo valore nominale per il rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.
Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
Nel caso di specie, l'interpellante, nudo proprietario del 20 per cento della quota societaria, risulta - in base ai conteggi dal medesimo effettuati - titolare di una partecipazione al capitale sociale pari al 12,50 per cento che, sommato alla partecipazione del 15 per cento a titolo di proprietà, comporta il superamento del limite di partecipazione al capitale o al patrimonio della società, previsto dall'articolo 67 del TUIR ai fini della individuazione della natura "qualificata" della partecipazione ceduta. Pertanto, i dividendi percepiti dal soggetto interpellante concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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