Risoluzione Agenzia Entrate n. 67 del 30.03.2007

Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 67 del 30.03.2007

Sintesi
Per l'art. 12 del protocollo allegato alla Convenzione Italia - Germania, se una persona fisica trasferisce la propria residenza fiscale dalla Germania all'Italia, il costo fiscale della partecipazione che egli detiene in una società di capitali fiscalmente residente in Germania, da computare al momento della sua eventuale cessione per determinare la plusvalenza tassabile in Italia, coincide con il valore (cd. "valore teorico") individuato dal Fisco tedesco all'atto del trasferimento in Italia.
Il citato art. 12 non opera se la società tedesca partecipata è trasformata in Società Europea e la sua sede è trasferita in uno Stato membro diverso dall'Italia prima che il titolare abbia trasferito la residenza fiscale in Italia, poiché la disposizione convenzionale è applicabile solo se a tale data la partecipata abbia ancora la residenza fiscale in Germania.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 9 comma 3 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il richiedente, cittadino tedesco fiscalmente residente in Germania, intende trasferirsi in Italia insieme alla propria famiglia a decorrere dal 1 luglio 2007. E' titolare di una partecipazione del 25 per cento in una società tedesca a responsabilità limitata fiscalmente residente in Germania (una GmbH). Per la legislazione fiscale tedesca, all'atto del trasferimento all'estero della residenza del socio, le plusvalenze latenti della partecipazione - pari alla differenza tra il valore normale e il loro costo fiscale - si considerano realizzate e sono assoggettate a tassazione.
Ove la residenza sia trasferita in uno Stato membro dell'Unione Europea, la tassazione della plusvalenza è sospesa fino al momento dell'effettivo realizzo, in armonia con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 11 marzo 2004, causa C-9/02. La sospensione della "exit tax" viene tuttavia revocata se il socio trasferisce la partecipazione a titolo gratuito a persone che, benché residenti nell'Unione Europea o in Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, non sono soggette ad imposizione "illimitata" in base al worldwide principle, ovvero se - entro il 31 dicembre di ogni anno - non comunica alla Amministrazione finanziaria tedesca il proprio indirizzo estero, precisando di non avere ceduto la partecipazione e di essere soggetto, nello Stato di residenza, ad imposizione "illimitata" su tutti i suoi redditi.
Premesso che, con il trasferimento della residenza in Italia, la plusvalenza realizzata a seguito di un eventuale cessione della partecipazione concorrerebbe, altresì, alla formazione del suo reddito imponibile in Italia, l'istante chiede quale valore fiscale debba essere riconosciuto alla partecipazione in due diverse ipotesi: a) se la società partecipata mantiene la propria residenza in Germania; b) se la società partecipata, previa trasformazione in Società Europea, trasferisce la propria sede in un altro Stato membro dell'Unione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che per la soluzione del quesito rileva il numero 12 del protocollo relativo alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989 e ratificata con Legge 24 novembre 1992, n. 459, che in relazione all'art. 13 della Convenzione stessa prevede che "Se uno Stato contraente in occasione della partenza di una persona fisica residente di detto Stato assoggetta ad imposizione la plusvalenza derivante da una partecipazione rilevante in una società residente dello stesso Stato, l'altro Stato in caso di ulteriore cessione di tale partecipazione e purché sottoponga ad imposizione l'utile derivante da una tale cessione in conformità al paragrafo 4, considererà come costo d'acquisto, per la determinazione dell'utile di cessione, l'ammontare che il primo Stato avrà considerato come valore teorico della partecipazione al momento della partenza della persona fisica. Il termine 'partecipazione rilevante' designa una partecipazione al capitale della società di almeno il 25 per cento".
Per l'interpellante, dalla disposizione si evince che il costo fiscale è costituito dal valore della partecipazione come stimato - al fine della determinazione della plusvalenza - dall'Amministrazione finanziaria tedesca al momento della perdita della residenza fiscale da parte del socio, non occorrendo che la relativa imposta sia già stata effettivamente pagata. L'istante ritiene, inoltre, che tale metodo di determinazione del costo riconosciuto della plusvalenza sia applicabile in tutti i casi in cui il costo fiscale della partecipazione assuma rilevanza fiscale in Italia, anche quando, in prossimità del trasferimento della residenza del socio, avvenga altresì il trasferimento della sede della società - trasformata in Società Europea - in un altro Stato membro dell'Unione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 13, par. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Germania stabilisce che gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni societarie, come di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente. La disposizione n. 12 del protocollo allegato alla Convenzione integra il richiamato art. 13, prevedendo che se uno Stato contraente assoggetta ad imposizione - in occasione del trasferimento della residenza di una persona fisica in un altro Stato - la plusvalenza derivante da una partecipazione rilevante in una società residente, l'altro Stato, in caso di ulteriore cessione di tale partecipazione, dovrà determinare la plusvalenza tassabile assumendo come costo d'acquisto il valore teorico della partecipazione adottato dal primo Stato al momento della partenza della persona fisica. Per partecipazione "rilevante" si intende una partecipazione al capitale della società di almeno il 25 per cento.
In base alla norma convenzionale, dunque, lo Stato ove il socio trasferisce la propria residenza deve riconoscere come costo fiscale della partecipazione il valore normale della stessa, così come determinato dal primo Stato al fine di assoggettare a tassazione il socio in occasione della partenza dello stesso.
Si tratta di stabilire se tale norma sia applicabile al caso in esame.
Al riguardo, si osserva che per l'applicazione della norma in discorso non occorre che l'imposta sulla plusvalenza dovuta nel primo Stato sia effettivamente pagata dal socio, essendo a tal fine sufficiente che l'amministrazione finanziaria di tale Stato provveda, in applicazione della legislazione sulla "exit tax", a determinare il valore normale della partecipazione e, dunque, a calcolare la plusvalenza da assoggettare a tassazione, liquidando l'imposta dovuta.
Tale condizione risulta soddisfatta nel caso di specie atteso che, in base alla legislazione fiscale tedesca, l'imposta dovuta sulle plusvalenze insite nelle partecipazioni detenute da persone fisiche viene comunque liquidata dall'Erario, pur essendone sospesa la riscossione qualora - come nel caso in esame - la residenza sia trasferita in uno Stato membro dell'Unione Europea.
Ne consegue che il costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio che trasferisce la propria residenza in Italia sarà determinato - in conformità con la citata normativa convenzionale - assumendo il valore normale della stessa, così come stimato dal fisco tedesco al momento della cessazione della residenza del socio in Germania.
Venendo al caso in cui la società tedesca partecipata sia trasformata in Società Europea e la sua sede sia trasferita dalla Germania all'Austria poco prima che l'interpellante trasferisca la sua residenza fiscale in Italia, si osserva che - in base alla legislazione tedesca - il trasferimento della sede della citata società in Austria non esplica alcuna conseguenza fiscale per i soci. Solo il trasferimento della residenza del socio, infatti, comporta il realizzo e la tassazione - secondo le modalità descritte - della plusvalenza insita nella sua partecipazione nella Società Europea.
Con riferimento alle modalità di determinazione in Italia del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, si evidenzia che, in tale ipotesi, non può trovare applicazione il menzionato paragrafo 12, poiché esso riguarda solo partecipazioni in società fiscalmente residenti in uno degli Stati contraenti all'atto del mutamento di residenza fiscale del socio (Germania e Italia).
Ad ogni modo, la scrivente Agenzia ritiene che nella fattispecie da ultimo esaminata il costo fiscale attribuibile alla partecipazione di chi trasferisce la propria residenza dalla Germania in Italia possa comunque essere determinato in base al valore "teorico", così come stimato dall'erario tedesco al fine di assoggettare a tassazione il socio in occasione della sua partenza.
In assenza di una specifica disciplina interna e considerata la vigenza nello Stato membro di partenza di una normativa "exit tax" applicabile alle persone fisiche, il ricorso a tale criterio appare infatti non solo il più idoneo a salvaguardare il diritto al prelievo dello Stato nel quale si è avuto l'effettivo incremento di valore delle partecipazioni, ma anche il più efficace al fine di evitare sia fenomeni di doppia imposizione che salti d'imposta.

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