Istanza di interpello - artt. 268, 269, 270 e 377 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e art. 423 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) - registrazione del contratto di comodato enunciato nel processo verbale di nomina di armatore redatto dall'autorità competente
Risoluzione Agenzia Entrate n. 71 del 25.05.2006
Si segnala, per l'interesse e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione Regionale della .....in sede di risposta all'interpello di seguito riportato.
QUESITO
Il sig. Alfa, nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa XZ a.r.l., ha rappresentato che:
- i pescatori che praticano la pesca locale con unità di loro proprietà inferiori a dieci tonnellate nominano armatore la cooperativa, della quale sono soci, con dichiarazione verbale e a titolo gratuito ai sensi degli artt. 268, 269, 270, 271 e 377 del Codice della navigazione e dell'art. 423 del Regolamento del Codice della Navigazione;
- la nomina di armatore avviene dinnanzi l'ufficiale dell'ufficio di iscrizione della nave, il quale raccoglie la volontà del proprietario di concedere l'unità da pesca in armamento e la volontà del nuovo armatore (nel caso di specie la Cooperativa) di assumere l'armamento e stila un processo verbale di nomina di armatore nel quale, tra l'altro, indica il titolo mediante il quale viene concessa in armamento la barca.
L'interpellante ha rappresentato, altresì, che nel caso di specie, trattandosi di barche da pesca inferiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, non occorre provare per iscritto il titolo mediante il quale viene concessa in armamento la barca né occorre depositarne copia.
Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere se vi sia obbligo o facoltà di registrare il contratto verbale di comodato gratuito, titolo attraverso il quale il proprietario del bene mobile (barca) affida l'armamento alla cooperativa.
In particolare, l'istante chiede di conoscere se la volontà delle parti di affidare l'armamento della barca a titolo di comodato gratuito manifestata verbalmente dinnanzi all'autorità marittima e trascritta sul processo verbale di nomina dell'armatore nei seguenti termini: " Il sig. PROPRIETARIO nato a LUOGO DI NASCITA il DATA dichiara di avere ceduto in uso gratuito il proprio natante alla COOPERATIVA e di nominare armatore della suddetta unità di pesca la suddetta società rappresentata dal sig. COGNOME E NOME, sopra meglio generalizzato, in virtù di un contratto di comodato gratuito stipulato verbalmente ai sensi dell'art. 377, comma 2, del Codice della Navigazione" integri il momento di deposito del contratto verbale di comodato gratuito.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che il contratto di comodato gratuito in questione riguarda un bene mobile, dunque, un accordo verbale paragonabile ad una scrittura privata non autenticata di cui alla tariffa, parte 2, art. 3 del T.U. n. 131/1986.
Tale accordo riguarda unità da pesca inferiori alle dieci tonnellate non rientranti, quindi, ai sensi dell'art. 377, comma 2, del Codice della Navigazione, nei casi previsti dall'art. 6 del T.U. sopra citato, non essendo necessaria la prova scritta presso l'autorità marittima che redige il processo verbale di nomina di armatore.
Pertanto, lo stesso ribadisce che l'atto in questione non rientri nei casi previsti dall'art. 6 del T.U. n. 131/1986 in quanto non deve essere provato per iscritto, non deve essere depositato né allegato e non è previsto che sia acquisito agli atti dell'autorità marittima.
L'interpellante, dunque, ritiene di non dove procedere, secondo quanto previsto dalla tariffa, parte 2, art. 3 del T.U. n. 131/1986, alla registrazione del comodato gratuito reso verbalmente al momento della nomina di armatore di unità da pesca inferiori a dieci tonnellate di stazza lorda ai sensi degli artt. 268, 269, 270, 271 e 377 del Codice della navigazione e dell'art. 423 del Regolamento del Codice della Navigazione, in quanto si ritiene che in quel momento non ricorrono i presupposti di cui all'art. 6 del T.U. n. 131/1986.
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel merito del quesito posto si osserva che, come precisato nella Risoluzione n. 14 del 6.2.2001, in riferimento al contratto verbale di comodato, l'art. 3, comma 1, del T.U. dell'imposta di registro, nell'elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama il contratto di comodato.
Ne discende che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano ad oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.
Infatti, in virtù del disposto di cui all'art. 3 comma 2, del citato testo unico, al contratto di comodato si applicano le disposizioni dell'art. 22, concernenti l'enunciazione di atti non registrati, il quale stabilisce che "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate."
Con riferimento alla enunciazione di atti non registrati, la Corte di Cassazione con sentenza n. 13 del 3 gennaio 1991 ha affermato che "nel sistema della legge di registro una convenzione verbale enunciata in un atto scritto costituisce oggetto d'imposta".
A tale proposito si fa, altresì, presente che sulla problematica legata all'applicazione del citato art. 22, la Corte Costituzionale, anche se per diversa fattispecie, si è espressa con la sentenza n. 7 del 18 gennaio 1999 riconoscendo la piena legittimità della tassazione degli atti enunciati in provvedimenti giurisdizionali.
In sintesi, i contratti verbali di comodato sono soggetti all'obbligo della registrazione nell'ipotesi di enunciazione, come sopra affermato.
Ed invero, dagli elementi ritraibili dall'istanza di interpello, sembra potersi desumere che il contratto verbale di comodato, con il quale il proprietario del bene mobile (barca) affida l'armamento alla cooperativa, viene enunciato nel processo verbale di nomina armatore stilato dall'ufficiale dell'ufficio di iscrizione della nave.
Infatti, come affermato dall'istante in interpello, la volontà delle parti di affidare l'armamento della barca a titolo di comodato gratuito manifestata verbalmente dinnanzi all'autorità marittima viene trascritta sul processo verbale di nomina dell'armatore nei seguenti termini: "Il sig...... nato a...... il..... dichiara di avere ceduto in uso gratuito il proprio natante alla coop...... e di nominare armatore della unità di pesca in questione la suddetta società rappresentata dal sig..... sopra meglio generalizzato, in virtù di un contratto di comodato gratuito stipulato verbalmente ai sensi dell'art. 377, comma 2, del Codice della Navigazione".
Di conseguenza, poiché nel processo verbale (redatto da un pubblico ufficiale, che a norma dell'art 10, lett. b), del T.U. n. 131/1986 è obbligato a richiederne la registrazione) sono enunciate disposizioni contenute nei contratti verbali di comodato gratuito posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, i contratti verbali sono tassabili in virtù del citato art 22 del T.U. n. 131/1986.
In base a quanto sopra argomentato, si esprime pertanto l'avviso che ogni singolo contratto di comodato posto in essere tra il proprietario della barca e la cooperativa - ed enunciato nel processo verbale - sia da assoggettare a tassazione.
Per quanto sopra precisato, sulla base degli elementi contenuti in interpello, a parere della Scrivente, l'interpretazione fornita dall'istante non può ritenersi condivisibile.
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