Istanza di Interpello - Sig. Alfa - Articolo 54 del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 72 del 25.05.2006
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 54 del DPR n.917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Sig. Alfa svolge l'attività di dottore commercialista ed intende acquistare una banca dati costituita da alcuni cd-rom in cui sono memorizzati numerosi file con schemi e modelli di diversi documenti (es. istanze, comunicazioni e ricorsi, contratti ed accordi vari, atti societari, bilanci, perizie, lettere tipo, atti vari in materia di fallimento).
L'interpellante chiede di conoscere qual è il comportamento fiscalmente corretto al fine di dedurre il relativo costo dal proprio reddito professionale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che il costo sostenuto per l'acquisto del software abbia natura pluriennale e che non possa di conseguenza essere dedotto applicando il criterio generale della cassa, ma occorre seguire la procedura dell'ammortamento. Considerando il software alla stregua di un bene strumentale, in relazione al quale operano i coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1998, il contribuente suggerisce in prima battuta di utilizzare, in mancanza di un riscontro preciso all'interno del citato decreto, il coefficiente del 20% o quello del 12% fissati rispettivamente, all'interno della voce "attività non precedentemente specificate - 2 altre attività", per i computer e per i mobili e le macchine ordinarie dell'ufficio. In alternativa, potrebbe essere applicata, per estensione analogica, la previsione contenuta, nell'ambito del reddito d'impresa, nell'articolo 103 del Tuir, secondo cui il costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (fattispecie che potrebbe riscontrarsi nel caso di specie) è deducibile in misura non superiore ad un terzo del costo. Pur nella complessiva incertezza della questione, l'interpellante è del parere che sia più coerente utilizzare il medesimo coefficiente di ammortamento previsto per i computer e i sistemi telefonici elettronici, quindi quello del 20%. In tal modo la spesa verrebbe ammortizzata nel corso di 5 periodi d'imposta.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo d'imposta.
Le spese sostenute nell'esercizio dell'attività professionale sono deducibili dal reddito professionale se effettivamente sostenute, se inerenti e se debitamente documentate.
L'articolo 54, comma 2 del Tuir dispone, in deroga al principio di cassa che informa la disciplina del reddito di lavoro autonomo, che per i beni strumentali per l'esercizio della professione (esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione) sono ammesse in deduzione quote costanti di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con D.M. 31 dicembre 1988. Nel secondo periodo, del comma 2 dell'art. 54 è stabilito che è, tuttavia, consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,46 Euro.
Per quanto riguarda il requisito della strumentalità, un bene può essere definito tale qualora sia possibile considerarlo un elemento patrimoniale destinato ad essere utilizzato durevolmente nell'ambito dell'attività.
Nel caso di specie, si ritiene che la banca dati in questione, contenuta su cd-rom, date le sue caratteristiche, sia da considerare quale bene materiale strumentale all'attività di lavoro autonomo, avente un'utilità pluriennale e, pertanto, il relativo costo sia ammortizzabile secondo i criteri indicati dal citato decreto ovvero deducibile integralmente per cassa se di importo inferiore ad Euro 516,46.
Non è, invece, condivisibile la tesi secondo cui il costo sostenuto per l'acquisto della banca dati contenuta su cd-rom concorra alla formazione del reddito imponibile per quote costanti in misura non superiore ad un terzo, in conformità con quanto previsto dall'art. 103 (vecchio art. 68) del Tuir, dato che la banca dati contenuta su cd-rom ha natura di bene materiale e non di bene immateriale (conformi a tale qualificazione si veda All. L della Direttiva 2002/38/CE, principio contabile nazionale n. 24 e Circolare Dogane 15 maggio 1995, n. 142).
Una volta qualificata la banca dati contenuta su cd-rom quale bene materiale strumentale ammortizzabile occorre individuare la percentuale di ammortamento specifica per il bene in questione.
Si ritiene che, in assenza di una esplicita previsione nel D.M 31 dicembre 1988, sia corretto applicare il coefficiente del 15% relativa al gruppo XXII - Attività non precedentemente specificate - Altre Attività - Attrezzature varie.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi