Istituzione dei codici tributo per il recupero, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per agevolazioni diverse da ''investimenti in aree svantaggiate'', ''incentivi occupazionali'' ed ''incentivi per le piccole e medie imprese'', indebitamente utilizzati in compensazione- art. 1, comma 421, della legge del 30 dicembre 2004 n. 311
Risoluzione Agenzia Entrate n. 76 del 13/06/2006
L'articolo 1, al comma 421, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazione, che l'Agenzia delle Entrate possa emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Con la risoluzione n. 153 del 14 luglio 2003, sono stati istituiti i codici tributo per i versamenti relativi al recupero degli importi indebitamente utilizzati dai contribuenti, a titolo di credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione ovvero per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ovvero per incentivi alle piccole e medie imprese, individuati a seguito dei controlli sostanziali posti in essere dagli Uffici dell'Agenzia.
Al fine di consentire il versamento delle somme oggetto di atti di recupero, qualunque sia il credito agevolativo indebitamente fruito, diverso da incremento dell'occupazione, investimenti nelle aree svantaggiate e incentivi per le piccole e medie imprese, da effettuarsi con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "7450", denominato "recupero dei crediti d'imposta per agevolazioni fiscali, diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese e relativi interessi- controllo sostanziale";
- "7451", denominato "recupero dei crediti d'imposta per agevolazioni fiscali, diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese - sanzioni - controllo sostanziale".
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo devono essere esposti esclusivamente nella colonna importi a debito nella "Sezione Erario"; devono inoltre essere obbligatoriamente indicati, negli appositi spazi, il "codice ufficio" ed il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato; nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno in cui è effettuato il versamento, espresso nella forma "AAAA".
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a partire dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
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