Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – ALFA S.r.l. – legge 30 aprile 1999, n. 130
Risoluzione Agenzia Entrate n. 77 del 04.08.2010
QUESITO
ALFA s.r.l. (di seguito, “ALFA”) è una società veicolo, detta anche Special Purpose Vehicle o SPV, dotata di un patrimonio a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento “dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione” [articolo 1, lettera b), legge 30 aprile 1999, n. 130].
ALFA ha effettuato due operazioni di cartolarizzazione realizzate attraverso la cessione di due distinti portafogli di crediti da parte di due diversi “originators” e alla contestuale emissione da parte della SPV di due serie di titoli obbligazionari. Conseguentemente, ALFA si è trovata ad avere due autonomi patrimoni ciascuno destinato al soddisfacimento della relativa emissione obbligazionaria.
Una delle due operazioni di cartolarizzazione attuate da ALFA è terminata in data …. 2007 senza emersione di alcun residuo attivo tassabile in capo alla SPV. Relativamente a tale operazione, la SPV ha subito ritenute di acconto ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 per un importo complessivo pari ad Euro ...
Al riguardo, ALFA ha precisato che sino ad oggi non ha mai esposto dette ritenute nelle proprie dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in cui permaneva il vincolo di destinazione del patrimonio separato.
ALFA, infatti, ha ritenuto che solo al termine dell’operazione di cartolarizzazione il vincolo di destinazione del patrimonio separato viene meno e che, pertanto, le ritenute subite possono essere scomputate esclusivamente a partire dal periodo di imposta in cui decade tale vincolo.
Ciò posto, ALFA chiede di conoscere la corretta modalità di scomputo delle ritenute subite nel corso dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta ossia se dette ritenute debbano essere scomputate per intero in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui l’operazione di cartolarizzazione si è conclusa o, in alternativa, se occorre integrare le dichiarazioni dei redditi relative a ciascun periodo d’imposta di durata dell’operazione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene corretto esporre tutte le ritenute – anche quelle subite negli esercizi precedenti – nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di chiusura dell’operazione di cartolarizzazione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Come noto, la legge 30 aprile 1999, n. 130 ha introdotto nell’ordinamento italiano una disciplina generale e organica in materia di operazioni di cartolarizzazione di crediti, consentendone la realizzazione attraverso società appositamente costituite (società veicolo). In particolare, tali società provvedono all’emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti del cedente (c.d. originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi.
I crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della SPV e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione (articolo 3, comma 2, della legge n. 130 del 1999). Si tratta di un patrimonio a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione [articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 130/1999].
Il flusso di liquidità che l’incasso dei crediti è in grado di generare è dunque funzionale in via esclusiva al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti e al pagamento dei costi dell’operazione.
Al riguardo, la circolare n. 8/E del 6 febbraio 2003 e la risoluzione n. 222/E del 5 dicembre 2003 hanno precisato che anche un’eventuale eccedenza dei flussi attivi di periodo rispetto all’ammontare delle obbligazioni pecuniarie da soddisfare per il medesimo periodo rimane vincolata al patrimonio cartolarizzato e destinata al pagamento dei debiti del patrimonio medesimo.
Ne consegue che nel corso dell’operazione di cartolarizzazione, la SPV non ha in alcun modo la disponibilità dei predetti flussi attivi, in quanto destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei creditori del patrimonio separato. In tale contesto anche gli interessi percepiti sui depositi e i conti correnti bancari, sui quali confluiscono temporaneamente le disponibilità finanziarie detenute dal patrimonio separato, devono intendersi ricompresi tra i flussi attivi del patrimonio separato medesimo, benché maturato su conti e depositi formalmente intestati alla società veicolo.
Da ciò consegue, secondo quanto già precisato con la richiamata risoluzione, che fintantoché permane il vincolo di destinazione - ovvero fino a quando detti interessi e proventi restano finalizzati al rimborso e alla remunerazione dei titoli emessi, senza poter entrare nella disponibilità della società veicolo per formarne il relativo reddito - resta inibita ogni possibilità di scomputo delle ritenute di acconto subite a fronte della corresponsione degli interessi medesimi.
Tale possibilità deve dunque intendersi rinviata al periodo di imposta in cui gli interessi medesimi, esaurita l’operazione di cartolarizzazione e soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, possano acquisire rilievo in capo alla società veicolo concorrendo a formarne il relativo reddito.
Nel caso di specie viene precisato che in data … 2007 una delle operazioni di cartolarizzazione si è conclusa senza emersione di alcun reddito attivo tassabile in capo alla società veicolo e con ritenute subite a titolo di acconto per un importo complessivo di Euro ...
In base a quanto sopra descritto ed in linea con i documenti di prassi richiamati, la scrivente ritiene che ALFA avrebbe correttamente dovuto esporre le ritenute subite a titolo di acconto nella dichiarazione dei redditi successiva alla chiusura dell’operazione di cartolarizzazione (nella specie, UNICO- SC 2008).
Essendo tuttavia decorsi tre anni dalla chiusura dell’operazione, il recupero delle ritenute non può che avvenire tramite la presentazione all’Amministrazione Finanziaria di un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ciò posto, si fa presente che il termine di quarantotto mesi contenuto nella disposizione richiamata decorre dalla data in cui è sorto il diritto allo scomputo, vale a dire dalla data di chiusura dell’operazione di cartolarizzazione.
Tenuto conto che le somme ricevute a titolo di rimborso delle ritenute subite ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 devono essere ricondotte al patrimonio separato relativo all’operazione di cartolarizzazione, le stesse devono essere attribuite agli obbligazionisti aderenti alla medesima operazione. Tali somme devono essere assoggettate a tassazione ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 a titolo di interessi e altri proventi connessi ai titoli obbligazionari, a meno che non possano essere riferite al rimborso del capitale sottoscritto.
Ove invece tali somme non siano attribuibili ai portatori delle obbligazioni, in quanto i titoli siano stati già rimborsati, le somme percepite dalla SPV istante devono assumere rilevanza reddituale in capo alla società stessa, costituendo di fatto un attivo residuo risultante dall’operazione di cartolarizzazione e, come tale, assoggettabile a tassazione IRES ordinaria.
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