Risoluzione Agenzia Entrate n. 78 del 05.08.2010

Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Detassazione per investimenti ambientali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 78 del 05.08.2010

QUESITO
La società istante, che opera nel settore dello smaltimento degli oli alimentari, dichiara di aver realizzato nel proprio stabilimento industriale, nel corso dell’esercizio 2009, investimenti in immobilizzazioni materiali che rientrerebbero tra quelli ammissibili al regime di detassazione del reddito per “investimenti ambientali”, previsto dall’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore delle piccole e medie imprese.
Ciò premesso, nell’evidenziare la mancanza di specifiche indicazioni nelle istruzioni del quadro RF del modello di dichiarazione dei redditi UNICO SP 2010, la società interpellante chiede di conoscere le modalità operative di utilizzo del beneficio con riferimento agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2009.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
La società interpellante ritiene di poter indicare la quota di reddito detassato nella colonna 3 del Rigo RF47 del modello di dichiarazione Unico SP 2010, ancorché riservata, secondo le istruzioni allegate al modello, ad altre agevolazioni concesse sotto forma di detassazione.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede una misura di detassazione per le piccole e medie imprese (PMI) che effettuano “investimenti ambientali”.
Le variazioni in diminuzione corrispondenti agli “investimenti ambientali” realizzati nel periodo d’imposta 2009 dovranno essere indicate:
- nel modello di dichiarazione dei redditi UNICO 2010 – Società di persone, nel rigo 46 (“Altre variazioni in diminuzione”) del quadro RF;
- nel modello di dichiarazione dei redditi UNICO 2010 – Società di capitali, nel rigo 54 (“Altre variazioni in diminuzione”) del quadro RF;
- nel modello di dichiarazione dei redditi UNICO 2010 – Persone Fisiche, nel rigo 38 (“Altre variazioni in diminuzione”) del quadro RF;
- nel modello di dichiarazione dei redditi UNICO 2010 – Enti non commerciali ed equiparati, nel rigo 41 (“Altre variazioni in diminuzione”) del quadro RF;
utilizzando il codice 99, che contraddistingue le variazioni in diminuzione non espressamente elencate nel medesimo quadro RF.
Rimangono fermi i chiarimenti in merito all’applicazione dell’agevolazione dati con circolare n. 1 del 3 gennaio 2001 e con risoluzioni n. 226 dell’11 luglio 2002 e n. 95 del 25 luglio 2005.
Le Direzioni Regionali e provinciali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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