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Risoluzione Agenzia Entrate n. 8 del 25.01.2007

Quesito ai sensi della circolare n. 99 del 18/05/2001-Art. 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 8 del 25.01.2007

Quesito
L'art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 23 dicembre 2000, concernente disposizioni a favore dei soggetti disabili, prevede l'estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1997, n. 449, "ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo".
L'Alfa chiede di conoscere se la sopra citata disposizione possa estendersi ai disabili affetti da "perdita di entrambi gli arti superiori", senza necessità dell'accertamento della gravità dell'handicap. Chiede inoltre di conoscere se gli invalidi di guerra pluriamputati agli arti superiori possano attestare la propria disabilità utilizzando la documentazione medica pensionistica in loro possesso.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene, in base alla lettera dell'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000, che i pluriamputati facciano parte di un'ulteriore categoria - accanto a quelle dei soggetti con handicap psichico o mentale tale da aver diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione - che ha diritto alle agevolazioni in argomento senza necessità di adattamento del veicolo.
In particolare, ritiene che i soggetti che abbiano subito la perdita di entrambi gli arti superiori non debbano attestare la sussistenza della gravità del loro handicap in quanto è un requisito non richiesto dalla norma. Ritiene inoltre che la documentazione medica pensionistica che certifica la perdita di entrambi gli arti superiori sia sufficiente per usufruire delle agevolazioni di cui al citato art. 30.
L'istante infine evidenzia che le leggi pensionistiche di guerra equiparano la perdita funzionale dell'arto a quella anatomica e, pertanto, sostiene che tale criterio debba essere utilizzato anche relativamente all'applicazione dell'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000, "almeno per ciò che concerne gli invalidi di guerra".
Ne consegue che coloro che abbiano perso la funzionalità totale degli arti superiori sarebbero da equiparare, ai fini delle agevolazioni tributarie a favore dei disabili, ai soggetti pluriamputati agli arti superiori.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000 estende le agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli previste in favore di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie di cui all'art. 8 della legge n. 449 del 1997 ad alcune categorie di disabili che versino in una particolare condizione di gravità, tra cui quelle dei soggetti pluriamputati, senza richiedere per queste categorie alcun adattamento dell'autovettura.
In relazione alla categoria dei pluriamputati è stato precisato con circolare 11 maggio 2001, n. 46 che l'handicap deve comunque comportare una limitazione permanente alla deambulazione.
La gravità è pertanto il criterio utile per distinguere i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 8 della legge n. 449 del 1997 (che hanno diritto alle agevolazioni in presenza di adattamenti al veicolo) e i soggetti di cui all'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (che hanno diritto alle agevolazioni senza necessità di adattamento del veicolo).
Con la richiamata circolare 11 maggio 2001, n. 46 è stato altresì chiarito che la gravità della limitazione deve essere certificata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
In relazione al quesito posto occorre tuttavia considerare che, in precedenza, la circolare 15 luglio 1998, n. 186 ha chiarito, in merito alla limitazione delle capacità motorie, che vi possono essere altre fattispecie di patologie, non direttamente collegate agli arti inferiori, che comportano comunque "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" e, che, conseguentemente limitano la deambulazione.
Con la medesima circolare n. 186 in merito alle commissioni mediche competenti alla certificazione è stato precisato che "possono considerarsi soggetti con handicap anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, per differenti cause, da commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall'art. 4 della legge n. 104 del 1992"
Tenuto conto dei suddetti chiarimenti si deve ritenere che, nel caso in cui i soggetti disabili presentino una menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, considerato che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta, la gravità dell'handicap dovuta alla limitazione permanente alla capacità di deambulazione sia di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche.
In tal caso, pertanto, si potrà prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.
Si ritiene, quindi, che i disabili che abbiano subito la perdita di entrambi gli arti superiori possano usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 30 anche sulla base di certificazione rilasciata da commissioni mediche pubbliche diverse da quelle di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, qualora detta certificazione indichi che la tipologia della pluriamputazione consista nell'assenza di entrambi gli arti superiori. In particolare, riguardo i pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, si ritiene sufficiente l'accertamento sanitario dell'handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
Tale certificazione non può, però, essere ritenuta sufficiente a certificare lo stato di gravità derivante dalla perdita della sola funzionalità anatomica degli arti.
Infatti, coloro che sono affetti da tale tipologia di handicap non rientrano nella categoria dei pluriamputati, non avendo di fatto perso gli arti, ma, probabilmente, in quella degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione oppure in quella dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
La valutazione di questa particolare patologia richiede, però, specifiche conoscenze mediche e dovrà necessariamente essere effettuata, di volta in volta, in base al singolo caso concreto, da una commissione medica pubblica.

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