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Risoluzione Agenzia Entrate n. 80 del 06.08.2010

Imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi. Chiarimenti in ordine alla modalità di presentazione della denuncia di cui all’articolo 9, comma 3, della legge n. 1216 del 1961
Risoluzione Agenzia Entrate n. 80 del 06.08.2010

1. Premessa
La legge 29 ottobre 1961, n. 1216 - contenente le norme tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi - detta, tra l’altro, le disposizioni in ordine alla modalità di denuncia, mensile ed annuale, e di versamento, da parte delle società assicurative, dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare.
Le disposizioni si rivolgono sia alle imprese assicuratrici nazionali che alle imprese estere che operano in libera prestazione di servizi, le quali, per effetto dell’articolo 4-bis, comma 6-bis, della citata legge n. 1216 del 1961 - introdotto dall’articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - non hanno più l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale, al fine di provvedere alla denuncia e ai versamenti di cui al successivo articolo 9, sempre che abbiano “sede principale negli Stati dell’Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni”.
Con riferimento all’obbligo di denuncia, il citato articolo 9, comma 2, della legge n. 1216 del 1961, dispone che la stessa deve essere presentata entro il 31 maggio di ciascun anno e, ai sensi del successivo comma 3, deve essere “… redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell’industria, del commercio e dell’artigianato”.
Ai sensi dell’articolo 11 della medesima legge, ove gli assicuratori siano soggetti non residenti, diversi da quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi, la denunzia è presentata dal contraente “entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all’assicuratore”, pagando contemporaneamente l’imposta.
Invece, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 5, della legge n. 1216 del 1961, gli assicuratori esteri, che operano in regime di libera prestazione di servizi, presentano una denuncia mensile relativa ai premi incassati nel mese precedente.
Con provvedimento interdirettoriale del 18 maggio 2010, è stato approvato il nuovo modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, da presentare in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati.
Tanto premesso, da più parti sono stati manifestati dubbi in ordine alla corretta compilazione del modello da parte delle compagnie assicurative e, in particolare, da parte di quelle imprese estere che, seppure esonerate dall’obbligo, continuano volontariamente ad avvalersi del rappresentante fiscale.
Al riguardo, in aggiunta alle istruzioni allegate al modello di denuncia, si forniscono i chiarimenti di seguito riportati.

2. Modalità di compilazione della denuncia e del modello F23
Nel caso in cui l’impresa assicurativa estera operi in regime di libera prestazione di servizi avvalendosi di un rappresentante fiscale, la parte del frontespizio dedicata all’indicazione dei dati anagrafici del soggetto tenuto alla denuncia e di quelli del rappresentante, andranno compilati inserendo:
- nello spazio “impresa di assicurazione” i dati di riferimento dell’assicuratore estero, compreso il codice fiscale ad esso attribuito. Nell’ipotesi in cui la compagnia estera non sia in possesso di un codice fiscale è consentito, in via transitoria, indicare, in luogo del codice fiscale, il numero di iscrizione all’albo imprese attribuito dall’ISVAP alla compagnia estera, che consente di identificare in maniera univoca le diverse società che possono anche essere rappresentate dal medesimo rappresentante fiscale. Il predetto numero - attribuito ai sensi del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 - si compone di otto caratteri alfanumerici per cui, in sede di compilazione del modello dichiarativo, andranno inseriti davanti al numero tre “zeri” (quanti ne servono per completare il relativo campo);
- nello spazio “rappresentante firmatario della denuncia” i dati di riferimento del rappresentante fiscale, compreso il suo codice fiscale;
nello spazio “impegno alla presentazione telematica” i dati dell’intermediario che trasmette la denuncia - che non necessariamente deve coincidere con il rappresentante fiscale.
Le medesime indicazioni (codice fiscale, ovvero numero di iscrizione all’albo imprese attribuito dall’ISVAP e codice fiscale del rappresentante fiscale) andranno riportate nel modello di pagamento F23. In particolare, il codice assegnato dall’ISVAP va indicato esclusivamente nel campo denominato “estremi dell’atto o del documento” all’interno della sezione “Dati del versamento”, allineandolo a destra.
Così operando, considerato che la denuncia deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal dichiarante ovvero tramite intermediario abilitato, il sistema potrà collegare automaticamente la denuncia presentata dal rappresentante fiscale alla società estera rappresentata, nonché al modello F23.
Conseguentemente non sarà più necessario consegnare o spedire all’Ufficio finanziario la delega del versamento eseguito.

3. Casi di esonero dalla presentazione della denuncia
In linea con quanto affermato nella risoluzione n. 83/E del 12 marzo 2002, si esprime l’avviso che la società assicuratrice estera non sia tenuta alla presentazione della denuncia in argomento qualora, nel periodo di riferimento, non abbia incassato alcun premio, ovvero, abbia incassato solo premi non soggetti ad imposta.

4. Acconti versati
Nel quadro della denuncia dell’imposta sulle assicurazioni relativo alla determinazione dell’imposta e dei contributi, nel rigo AC5 va indicato l’acconto versato entro il 30 novembre di ciascun anno.
Nell’ipotesi di denuncia mensile presentata da assicuratori esteri che operano in regime di libera prestazione di servizi, l’acconto versato va scomputato nella denuncia da presentare nel mese di febbraio, indicando il relativo importo nel rigo AC5.
Qualora l’acconto versato non sia stato recuperato integralmente nella denuncia presentata in febbraio, l’importo residuo andrà indicato nelle successive denunce nel rigo AC3 (credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente) e, pertanto, non dovrà più essere compilato il rigo AC5.

5. Il ravvedimento operoso
Nell’ipotesi di versamenti effettuati oltre i termini stabiliti dalla legge, ovvero in misura inferiore al dovuto, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, tenendo conto, tuttavia, che le disposizioni sanzionatorie, cui occorre fare riferimento per determinare gli importi dovuti in sede di ravvedimento, sono contenute nell’articolo 24 della legge n. 1216 del 1961.
Analoga facoltà va riconosciuta nel caso di denuncia omessa/tardiva o infedele. In tale evenienza, ai fini del ravvedimento andrà presentata la denuncia, ovvero una nuova denuncia corretta, corrisposta l’imposta ovvero la maggiore imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, nonché versate le sanzioni in misura ridotta.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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