Imposta di registro sulla cessione di terreni dell'ERSAP in favore di assegnatari coltivatori diretti. - Quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 80 del 16.06.2006
Con nota del ...., la regione Puglia ha sottoposto alla valutazione di questa Agenzia la questione dell'imposizione indiretta sulle cessioni dei terreni dell'Ente Regionale di Sviluppo agricolo in Puglia (ora Regione Puglia) in favore di assegnatari coltivatori diretti.
Riguardo a tali cessioni, il soggetto istante fa presente che "... a far tempo dal Luglio 2005, l'Agenzia delle Entrate di..... prima e, subito dopo, anche quella di....., modificando un atteggiamento costantemente tenuto per anni (...) ha ritenuto di dover emettere avvisi di liquidazione per il maggior valore accertato ai sensi dell'art. 51 del T.U. 131/86".
La Regione Puglia, al riguardo, deduce che "... per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i beni della Riforma Fondiaria, a suo tempo espropriati per pubblica utilità, sono stati sempre considerati alla stessa stregua dei beni indisponibili, come tali, quindi, sottratti a tale destinazione solo nei modi tassativamente previsti, con apposita delibera di Giunta Regionale e, con possibilità di assegnarli a favore di manuali e coltivatori abituali della terra, con obbligo, a carico del cedente, di definitivo trasferimento ad un prezzo prefissato non suscettibile di variazioni o trattative tra le parti: tale prezzo non è mai quello venale scaturente da una valutazione di mercato, in quanto deve avere la sola funzione di ristorare l'ente pubblico dalle spese sopportate per l'originario acquisto e per i miglioramenti fondiari".
L'istante osserva, inoltre, che "...i valori dichiarati negli atti di vendita di terreni della Riforma Fondiaria non sono mai stati oggetto di giudizio di congruità da parte dell'Agenzia delle Entrate, in nessuna parte del territorio nazionale, in ragione della considerazione che trattasi sempre di "prezzo politico", privo di funzione remunerativa per l'ente concedente".
Nelle vendite di terreni già appartenenti al patrimonio regionale, in forza della estinzione del vecchio Ersap, la base imponibile, ai fini impositivi, consisterebbe, infatti, nel prezzo realmente corrisposto all'Ente Regione Puglia, individuato ai sensi degli articolo 2 - 3 - 4 della Legge Regionale 30 giugno 1999 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'articolo 44, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986. Il corrispettivo in esame scaturirebbe, in realtà, dalla somma dell'indennità di espropriazione con i due terzi delle opere di miglioramento fondiario compiute dall'ente, con la conseguenza che il valore dichiarato nell'atto di vendita risulterebbe più basso di quello determinato dalla libera contrattazione di mercato.
Fatte tali premesse, la Regione Puglia lamenta, quindi, il mutamento (in particolare da parte degli uffici di .... e ....) di un atteggiamento costantemente mantenuto per anni; cambiamento, secondo la Regione, in contrasto con l'orientamento consolidato dell'amministrazione finanziaria e della suprema Corte di cassazione. Allo scopo chiede, pertanto, a questa Agenzia di fornire chiarimenti utili a dirimere la questione.
Preliminarmente è opportuno precisare che, in materia di imposta di registro, la base imponibile, determinata ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è costituita: "a) per i contratti a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali, dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto (...)".
L'articolo 51 stabilisce inoltre che:
- "1. ...si assume come valore dei beni o dei diritti...quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.
- 2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.
- 3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni".
L'articolo 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, inoltre, dispone che:
"1. L'Ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione dell'aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.
2 - bis. (...)
3. (...)
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto, aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o i corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48.
(...)
La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria".
La legge 12 maggio 1950, n. 230, oggi abrogata espressamente dall'articolo 58, n. 72 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, disciplinante "Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini", prevedeva all'articolo 16, che "I terreni trasferiti in proprietà dell'opera debbono essere assegnati a lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all'impiego di mano d'opera della famiglia.
1. La qualifica di lavoratore della terra e la capacità professionale sono accertate dagli ispettori agrari provinciali competenti per territorio, giusta la disposizione dell'art. 1, lettera a), del penultimo comma, della Legge febbraio 1948, n. 114".
All'art 17, comma 2 della sopra citata Legge, era, inoltre, previsto che: "Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento compiute dall'opera di valorizzazione della Sila, nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dell'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario".
La legge regionale Puglia del 30 giugno 1999, n. 20, nel disciplinare la materia che regola la procedura di assegnazione e vendita di beni della riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici, ha previsto all'articolo 2 che: "1. La definitiva cessione in favore di abituali coltivatori diretti, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto - coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia stato possessore dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della legge n. 386/1976.
b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (...)";
All'articolo 3, poi, sono individuati i criteri per la determinazione dei prezzi e delle modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976: "1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:
a) l'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario ridotta di un terzo;
b) la somma corrispondente ai due terzi:
1) dei costi delle opere realizzate dall'ente di sviluppo, al netto dei contributi statali;
2) dei pagamenti di indennità miglioratorie per lodo arbitrale (...)",
Infine all'articolo 4 della Legge regionale è previsto che, per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976 "1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è determinato valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della commissione provinciale prezzi competente per territorio, con riferimento all'anno di inizio del possesso dell'unità produttiva, maggiorando il relativo importo del costo rivalutato delle eventuali opere realizzate dall'ente di sviluppo dopo tale data (...)".
L'Amministrazione Finanziaria, al riguardo, si è espressa con la Risoluzione del 27 novembre 1989, prot. 250135, del Ministero delle Finanze - Direzione Tasse e Imposte II.AA., che ha recepito una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, per gli "...atti di assegnazione di fondi rustici posti in essere fra il 1973 e il 1976 da parte dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Abruzzo (E.R.S.A), la Corte di Cassazione aveva affermato l'applicabilità dell'imposta di registro con aliquota proporzionale, ai sensi dell'articolo 1 Tariffa, allegato A, del d.P.R. n. 634/1972.
Il Supremo Collegio ha, inoltre, escluso la possibilità che gli atti "de quibus" possano essere oggetto di accertamento di valore ex artt. 48 e 49 del citato d.P.R. n. 634/1972 (attualmente sostituiti dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Ciò nella considerazione che, trattandosi di beni di proprietà di enti pubblici destinati a fini di interesse pubblico della riforma agraria e fondiaria, gli stessi, in quanto tali, sono soggetti a un regime vincolistico simile a quello dei beni indisponibili, sia per quanto attiene alla loro gestione che alla loro alienazione. Pertanto, sempre ad avviso della Suprema Corte, essendo le cessioni di tali terreni sottratte al libero mercato, la base imponibile non può che essere commisurata al prezzo determinato per legge, il quale non è remunerativo perché tende ad assicurare all'Ente Pubblico soltanto il rimborso delle somme pagate per indennità di espropriazione e di 2/3 del costo delle migliorie, ai sensi dell'art. 17, secondo comma della legge 230/1950".
La Cassazione, infatti, ha privilegiato la circostanza che il prezzo è individuato dalla norma, concludendo che la base imponibile, ai fini della imposta indirette, non può che coincidere con lo stesso corrispettivo. Tale importo, di fatto, non ha scopo remunerativo, ma permette all'Ente Pubblico solo la restituzione delle somme pagate per l'indennità di espropriazione e di parte delle migliorie.
Ciò posto, la Suprema Corte ha ritenuto che: "...non sia ipotizzabile l'accertamento di maggior valore rispetto al prezzo di assegnazione" (Sentenza Cass. Civile n. 9379 del 04 aprile 1999).
A parere della Scrivente, pertanto, tenuto conto del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, e prescindendo dal cessato vigore della Legge 230 del 1950 (posta la costanza di una normativa di carattere regionale in materia), si può affermare che la base imponibile per i trasferimenti effettuati ai sensi della Legge regionale n. 20 del 1999, ai fini della tassazione, non può che essere costituita dal prezzo effettivamente corrisposto all'Ente Regionale Puglia, così come determinato in conformità degli articoli 2 - 3 - 4 della citata Legge regionale e succ. modifiche, nonché dell'art. 44, comma 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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